domenica 30 dicembre 2012

LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE ED UNO SGUARDO VERSO L'EUROPA.

Più volte sollecitato dal “ Group of States against Corruption ”  ( noto con la sigla GRECO), in materia di repressione della corruzione, il nostro Paese può disporre finalmente della Legge n. 190/2012; un provvedimento difficile, travagliato, che nel suo iter si è imbattuto in ostacoli di vario genere, ma alla fine è stato partorita.
Non sono pochi gli strumenti messi a punto dal Legislatore, con la neo legge anticorruzione, allo scopo di porre un freno al proliferare dei tanti fenomeni illeciti che dilagano negli uffici pubblici del nostro Paese, vittima sofferente di un sistema di corruzione generalizzato.
La nuova legge prevede una serie di interessanti novità e di rilevanti modifiche che ci avvicina ai sistemi giuridici di altri Stati europei ( pensiamo, ad esempio, ai tanti  adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica sui quali, volentieri ed in breve, ci soffermeremo).
Arrivano, ad esempio, il piano triennale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell’ attività amministrativa ( ci riferiamo ad una serie di modifiche sostanziale alla vigente Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ sulla trasparenza degli atti amministrativi “ che disciplinano l’incompatibilità, il cumulo di impieghi, il monitoraggio dei contratti a tempo determinato, il codice di comportamento dei dipendenti, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ecc..).
A nostro parere la nuova disciplina,  legge strutturata in più sezioni - dalla dotazione di strumenti a tutela della Pubblica Amministrazione alla non candidabilità dei condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi (parte prima) per concludersi con l’inasprimento di quasi tutti i “ Reati contro la P.A.”  e l’inserimento di nuove tipologie di reato (parte seconda) -  è sicuramente uno strumento efficace di prevenzione contro il fenomeno della corruttela.
A questo punto è il caso di provare a capire se questo importante strumento possa essere considerata la panacea per risolvere la fenomenologia dilagante del reato di corruzione e di concussione.
In proposito si sono sentite diverse opinioni da parte degli addetti ai lavori, ma il giudizio, nella sua complessità, a nostro avviso, è sicuramente positivo.
Riteniamo che la nuova legge, se applicata in maniera corretta, può avere un impatto profondo ed incisivo sull’attività della  Pubblica Amministrazione e possa di certo contribuire a determinare una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti gli operatori.
Vediamo positivamente  anche che ogni Ente Pubblico, fino alle A.S.L., così come prevede la nuova legge, debba dotarsi di una figura di riferimento per l’ anticorruzione  e che questa figura (ricoperta da un dirigente) avrà la piena responsabilità amministrativa sui reati di corruzione eventualmente commessi nell’ambito della sua struttura.
In buona sostanza chi verrà designato per un compito del genere, per non essere gravato da responsabilità (per danno erariale e all’immagine dinanzi alla Corte dei Conti), dovrà dimostrare di aver messo a regime dei  preventivi ed efficaci piani di contrasto alla corruzione.
Quindi la novità della novella normativa  non consiste soltanto in una rivisitazione dei “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, ma anche ( ed è questa la prima volta che accade!) in un reale intervento su quelle strutture che rappresentano il primo anello del fenomeno corruttivo in Italia ( così come già avviene in altri paesi europei, verso i quali dobbiamo guardare, che hanno combattuto con esito positivo questo fenomeno).
Insieme con questa forte iniziativa, la nuova legge anticorruzione ha sostanzialmente modificato il reato della corruzione e quello della concussione.
In pratica sono stati introdotti, tra l’altro, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” ed  il reato di “traffico di influenze illecite”.
Lo strumento normativo – in linea di massima - pur non toccando l’entità del tempo utile per la prescrizione, in effetti lo modifica nel momento in cui prevede l’inasprimento della pena edittale per molti reati e rimodula il reato di concussione.
In pratica,  per i reati di corruzione  (compreso il novellato art.319-quater del codice penale) il tetto della prescrizione da sette anni e mezzo viene innalzata a dieci anni.
E’ questa una novità, di certo, non di poco conto !  
Quanto al ritocco, in rialzo, delle pene minimali degli stessi reati, l’allungamento nella misura minima a quattro anni, consente anche l’utilizzo, nella fase delle indagini preliminari, dell’intercettazione telefonica  e di quella ambientale.
Maggiori strumenti, quindi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e non una loro limitazione !
Di rilievo appaiono anche i nuovi reati di traffico d’influenze e di corruzione tra privati previsto dall’art. 2635 c.c. per i quali si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’ acquisizione di beni o servizi ( e quindi, in tal caso, si procede, di ufficio).
Le modifiche che hanno riguardato la concussione, nell’ipotesi dell’ induzione, hanno riflessi importanti sulla quantità della pena e determinano, alla fine, la misura degli effetti sulla giustizia reale.
Soltanto il prossimo presente potrà dare decisive indicazioni sull’efficacia della nuova  legge anticorruzione,  ma è innegabile che lo sforzo compiuto coinvolge sia l’intera struttura della Pubblica Amministrazione sia lo stesso cittadino.
D’altro canto, però, pensiamo anche che il fenomeno della corruzione non potrà essere realmente combattuto con le sole leggi, ma riteniamo che queste vadano accompagnate dalla promozione della cultura della legalità nell’attività amministrativa.
In conclusione il nostro Paese deve uscire dallo “stato di coma etico”, così come lo ha definito don Luigi Ciotti, non solo con la riappropriazione da parte di tutti noi del vero significato della parola “etica”, ma anche e soprattutto con il richiamo all’articolo 54 della Costituzione  <i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina>.
In questo binomio vi è la formula vincente per uscire dall’impasse in cui versiamo e ci consentirà di diventare  tra i Paesi più “moderni” in seno all’Europa.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo

domenica 1 luglio 2012

L'EMERGENZA CARCERI.


Nel nostro Paese la situazione carceraria è oramai un’emergenza che non può più essere differita nel tempo e che bisogna risolvere e curare con estrema urgenza.
I problemi da affrontare e da risolvere  sono tanti e diversi:  dall’edilizia carceraria, nel senso che i penitenziari  sono spesso obsoleti e vecchi, a quello del sovraffollamento nel senso che gli istituti ospitano una popolazione di detenuti quasi il doppio rispetto alla loro capacità ricettiva.
In buona sostanza l’emergenza carceraria è davvero seria e drammatica !
E’ vero che i detenuti sono in carcere per reati talvolta gravi, se non gravissimi, tuttavia il recluso, in quanto persona, ha il sacro santo diritto al rispetto della sua  persona e della propria dignità.
Una nazione civile, come è la nostra, non può consentire che una situazione del genere, inizialmente eccezionale  sia diventata, nel tempo, ordinaria né può “tacere” del modo in cui sono ospitati i detenuti nelle nostre strutture penitenziarie.
Non dobbiamo mai dimenticare che la pena, nel nostro paese, ha anche e soprattutto una funzione rieducativa.
Tuttavia, considerate le condizioni in cui si trovano i carcerati, abbiamo il sospetto, se non la certezza, che quella funzione rieducativa cui prima facevamo cenno sia stata, purtroppo, persa di vista.
Ed allora cosa suggerire per una risoluzione del problema ?
Un ’amnistia (come quella del 24 ottobre 1989, l’ultima che c’è stata )  ed un nuovo condono, come quello del 2006 ( l’ultimo adottato), almeno per i reati non troppo gravi, potrebbe, di certo, aiutare allo svuotamento carcerario  ed aiuterebbe, di certo, anche i Giudici che quotidianamente affrontano una miriade di processi da trattare, molti dei quali di non  più attuale allarme sociale, in senso stretto.
Con piacere mi è capitato di leggere, di recente, un libro di una nota autrice che raccoglie storie, testimonianze di detenuti che soffrono e che le cui voci, noi operatori del diritto penale, non possiamo non ascoltare perché  non sono voci di chi grida nel deserto, ma appartengono a persone sconfitte e senza più prospettive.
Ma forse qualcosa si muove ( o si sta muovendo)  nella direzione giusta !
Noto con gioia  che, recentemente, tantissime sono le interrogazioni parlamentari che vengono rivolte, bipartisan,  al Ministro della Giustizia per conoscere quali iniziative vengono (o verranno) assunte o adottate per fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario.
Vedremo cosa succederà, nella speranza che la risoluzione di questo serio problema abbia la priorità su tante altre, così come è giusto che sia. 

                              Raffaele Gaetano Crisileo, avvocato penalista

mercoledì 11 gennaio 2012

UN FALSO PROFILO SU FACEBOOK E' REATO.

Tra le domande che spesso mi vengono rivolte, vi è una in particolare che si ripete spesso ed è questa : “ sostituirsi, sui social network, ad una persona reale oppure crearsi un falso profilo per navigare in forma anonima, è reato oppure no ? “  
Certamente sì, è reato ! Questa è la risposta che io do senza esitazione.   
Le conseguenze di creare falsi profili sui social network sono davvero molteplici e serie.
Non vi è dubbio che chi assume una falsa identità incorre nel reato di sostituzione di persona, previsto dal vigente art. 494 del codice penale che punisce il trasgressore con la pena della reclusione che va fino ad un anno di carcere e contempla  un reato procedibile d'ufficio.
Infatti la norma penale così recita :  “ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad
altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la
legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
fino a un anno”.
Se,poi, a commettere il reato è un minore degli anni diciotto, competente a giudicare del fatto-reato  è il Tribunale per i Minorenni;  sotto il profilo civile, invece, rispondono  i suoi genitori.
Ma non finisce qui. Se poi vengono pubblicate frasi  che ledono la reputazione della persona di cui si è creato il falso profilo, si viola un altro reato: si commette la diffamazione aggravata.
Alla responsabilità penale, poi, si aggiunge quella civile (facciamo riferimento al  danno all'immagine della persona clonata e la cui quantificazione, spetta al Giudice civile, ma varia da persona a persona, in base a diversi parametri di calcolo).
Sfuggire alle conseguenze di un’ azione del genere non è sempre una cosa  semplice e facile da superarsi.
Recentemente trovandomi a parlare con un mio amico esperto ingegnere informatico,  mi è stato spiegato che chi si iscrive a facebook, anche se non rende pubblici i propri dati, lascia sempre una traccia di sé, del suo ingresso, del suo accesso, della sua navigazione.
Ma quale può essere una traccia del genere ? Mi sono chiesto.
Una traccia di sé – mi è stato ancora una volta chiarito - può, ad esempio, essere un indirizzo mail, un account,  da cui possono partire le indagini della polizia postale che, per effettuare queste specifiche indagini,  si avvale della collaborazione di ingegneri informatici specializzati.
In questo quadro ritengo che sfuggire all'individuazione della polizia postale è cosa assai difficile se non addirittura cosa del tutto impossibile.
Di frequente sia persone comuni che personaggi famosi finiscono nella rete dei ladri di identità che misconoscono le conseguenze legali delle proprie azioni.
Dietro a questi gesti si nascondono spesso fans o giovani che vogliono sentirsi vip per un giorno, ma che non si rendono conto della gravità delle loro azioni.
Io credo che sarebbe opportuno che i social network prima di consentire l’accesso alla loro piattaforma applicassero avvisi ed avvertenze per l’utenza su reati penali che si possono incorrere qualora vengono violate norme penali e sulle relative sanzioni previste per tali violazioni. 
                                                          
                          avv. Raffaele Gaetano Crisileo