domenica 17 novembre 2013

L’OMICIDIO DI KATIA TONDI : La nota di precisazione dell’avv. Crisileo del 17.11.13     
     
      Quale  codifensore di Emilio Lavoretano, indagato per l’ omicidio della moglie sig.ra Katia Tondi, avvenuto a San Tammaro nel luglio scorso,  intendo precisare  : “ Relativamente alla mia recente ed unica intervista televisiva  alla trasmissione di Mediaset “Quarto Grado”, rilasciata giovedì 7 nov. u.s.,  debbo fare una doverosa precisazione: è vero che, quando si è parlato di piste alternative,  ho detto di “cercare nel condominio”, ma questa frase è stata travisata nel suo contenuto essenziale. Ciò mi dispiace molto, ma davvero molto !
       “Cercare nel condominio”  non significa che l’assassino possa essere uno dei condomini ! Mi sarei guardato bene non solo dal fare un’affermazione del genere, ma addirittura dal pensare una cosa del genere. E ciò per una ragione semplicissima : perché non la penso !!! E non solo ! Se avessi, poi, voluto dire una cosa del genere avrei usate l’espressione  “cercare tra i condomini” e non – come ho testualmente affermato – “ cercare nel condominio”.
      Con la frase “ cercare anche nel condominio” intendevo dire, meglio volevo suggerire, di  cercare le tracce  che un assassino non solo lascia sulla scena del crimine ( l’abitazione Lavoretano – Tondi ), già analizzata, in lungo ed in largo, ma lascia anche nei luoghi limitrofi; nei luoghi dove passa, e nel nostro caso,  nei luoghi comuni del condominio ( scale, androne, portoncino  d’ingresso, cortile   ecc…) . Mi chiedevo se questa attività era stata fatta da parte degli investigatori.
A noi difensori ciò non è dato sapere, perché gli atti sono secretati ( e questo non ce lo dobbiamo dimenticare),  ma se per caso un’attività del genere non è stata fatta potrebbe essere utile espletarla al fine di un completamento dell’indagine, considerato che noi crediamo fermamente nell’innocenza del nostro assistito.
Quindi il mio è stato un semplice suggerimento e basta e non – come erroneamente interpretato – un voler infangare i condomini del Parco Laurus, per carità, che, a quanto ci risulta, sono tutte persone stimate ed oneste ”.
                                                                                              avv. R.G.Crisileo

giovedì 26 settembre 2013

LA DISCUSSA FIGURA DELL'OMICIDIO STRADALE.

Contro la piaga degli incidenti stradali, sempre più provocati da soggetti alterati da assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti (conseguenza del sempre più diffuso consumo da parte di giovani di sostanze alcoliche e stupefacenti,  in qualunque momento del giorno),  si invocano spesso rimedi normativi e giurisdizionali esemplari. L’art. 42 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un’azione o per un’ omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”, specificando, poi, al secondo comma, che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Partendo dal dato obiettivo, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenti considerevolmente il rischio di cagionare incidenti  stradali mortali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico, che sorregge le condotte, deve essere ravvisato non nella semplice cattiva condotta  di chi viola  le regole della circolazione stradale, ma  quanto meno nel dolo eventuale, in quanto sussistono tutti i presupposti. La situazione, secondo la nostra opinione,  potrebbe forse essere risolta in sede legislativa.
È, infatti, auspicabile l’introduzione di un trattamento più adeguato, che possa magari disporre di efficaci e razionali strumenti di graduazione e differenziazione della responsabilità e delle sanzioni. In tal senso, una proposta di legge di iniziativa popolare, sul cosiddetto “omicidio stradale”, ha ormai superato le 50.000 adesioni; la soglia prevista dall’articolo 71 della Costituzione.
Con questa proposta di legge si vuole inserire nel codice penale una specifica previsione di “omicidio stradale”, per “…colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile …” “…un quadro sanzionatorio autonomo … individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell’omicidio e delle lesioni personali stradali…”.
Detta  proposta di legge  è appoggiata da  più parti,  ma la domanda che noi ci dobbiamo porre è questa: Sono davvero necessarie delle nuove norme in questa materia?
In realtà il legislatore è già intervenuto con alcune modifiche al Codice della Strada, prevedendo ipotesi di ritiro, sospensione o addirittura revoca della patente di guida.
Ma, secondo noi, tutto ciò non basta !
 A nostro avviso la proposta di legge popolare, quale la previsione dell’ omicidio stradale,  al fine di introdurre una nuova ipotesi di omicidio,  è più incisiva ed è necessaria.  La fattispecie, collocata all’art. 575 bis c.p., disporrebbe che “chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni la morte di un uomo,  è punito con la reclusione da otto a dieci anni”.
Il testo si riferirebbe, quindi, ad ipotesi di guida in stato alterato da alcool o da sostanze stupefacenti; si richiederebbe, inoltre, l’accertamento di una violazione del Codice della Strada, l’esclusione di caso fortuito o forza maggiore, l’accertamento del nesso di causalità tra l’incidente e l’evento mortale, ma anche del nesso tra l’ eventuale stato alterato e l’ incidente mortale.
La previsione di una norma del genere – che noi auspichiamo venga adottata al più presto  -  andrebbe ad introdurre una forma di responsabilità che prescinderebbe dalla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Attualmente la morte provocata a seguito di incidente stradale è considerata omicidio colposo, invece l’effetto che la proposta di legge popolare vorrebbe ottenere è quello di far transitare la morte, a seguito di incidente stradale, provocato da chi si metta alla guida ubriaco o drogato nell’omicidio doloso (quello compiuto volutamente).
Il tentativo – a quanto abbiamo letto da qualche parte – pare sia stato già stato compiuto, nell’attuale sistema normativo, da qualche Pubblico Ministero, che aveva provato a percorrere la strada del cosiddetto “dolo eventuale”, peraltro infruttuosamente; in buona sostanza si era sostenuto che accettare il rischio di un possibile esito (la morte di un uomo) di una condotta (guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ubriaco) equivale a volerlo, sia pure indirettamente.
Ma purtroppo ( e lo diciamo con tutta onestà e convinzione)  il sillogismo non aveva retto.
In tale quadro,  riconoscendo che – in una materia del genere - attualmente le punizioni sono troppo blande, siamo  d’accordo con la proposta di legge che abbiamo citato in quanto è condivisibile l’impegno dell’iniziativa popolare affinché venga diversamente e maggiormente punito chi, ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidando,  provoca un incidente stradale uccidendo una o più persone.
Solo così, a nostro avviso, si potrebbe porre un serio freno alle inutili stragi stradali, soprattutto a quelle del sabato sera.



lunedì 19 agosto 2013

COMUNICATO DEL FORMED DI CASERTA, LUGLIO 2013 - IV EDIZIONE CORSO DI CRIMINOLOGIA

Articolo tratto dal " Comunicato del FORMED DI CASERTA, luglio 2013"   

Al Corso di Criminologia - istituito dal   FORMED di CASERTA  e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  - Dipartimento di Giurisprudenza – un articolato  programma di studio  per la formazione di nuove figure professionali che, poi, opereranno, in prima linea,   nella risoluzione di crimini complessi e difficili; nell’analisi della scena del crimine e nello studio delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone e sui reperti e sulle  tracce comportamentali per individuare l’assassino (l’offender).

Alla fine del prossimo mese di ottobre 2013, in concomitanza con la presentazione del libro “ Follia” del noto  psichiatra prof. Alessandro Meluzzi, avrà inizio la Quarta Edizione del “ CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E CRIMINALISTICHE “  istituito dal FORMED  di Caserta ( Corso Trieste n. 291) e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Dipartimento di Giurisprudenza - diretto dal  prof. Giuliano Balbi, ordinario di diritto penale alla S.U.N.  Tra i docenti figurano nomi di prestigio  tra cui il  prof. Alessandro Meluzzi, il  prof. Giuliano Balbi,  la prof. Valeria Del Tufo, il prof. Matteo Borrini, il prof. Raffaele Landi, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo, l’avv. Gianluca Tretola, l’avv. Tiziana Barella,  la prof.ssa Giovanna Nigro, il prof. Flavio Argirò, il prof. Stefano Manacorda,  il  prof. Luciano Garofano, già generale dei carabinieri del RIS di Parma,  nonché numerosi   magistrati, tra cui il dott. Luigi Levita, del Tribunale di Nocera Inferiore ed il dott. Antonio D’Amato, Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli  e tanti altri nomi di primo piano. 
Il corso di  perfezionamento, partorito da una brillante  idea della direttrice del FORMED, la prof. Vittoria Ponzetta, è alla quarta edizione, con un passato glorioso alle spalle. Il corso  prevede lezioni bisettimanali  obbligatorie : 141 ore frontali di lezione ( in aula ) e 20 ore di visite guidate ( presso Penitenziari della Regione, Musei, Laboratori Scientifici ecc…) ed  ha lo scopo di  conferire  competenze infoinvestigative  per la risoluzione di  crimini complessi e per lo studio accurato della scena del crimine e delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone, sui reperti, sulle tracce rinvenute. Verranno trattati temi di interesse ed attuali:  dai delitti contro la vita : in particolare il femminicidio, i reati a sfondo sessuale, lo stalking, i crimini  informatici ed internazionali, quelli economici, l’omicidio seriale, il criminal profiling, lo studio della vittima, dei resti umani ecc... Verranno trattati numerosi casi di omicidi avvenuti negli ultimi anni, come il caso Kercher, il caso Scazzi, il caso Parolisi ed altri. A chiusura, con la discussione di una tesi scritta, il corsista conseguirà  “ l’attestato  di” perfezionamento in scienze criminologiche e criminalistiche”, spendibile nel mondo professionale.  Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso del diploma di laurea in discipline umanistiche o  scientifiche  e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine (anche  in possesso del diploma di scuola media superiore) che, per durante la frequentazione dell’intero corso, potranno usufruire di  permessi  retribuiti. Il superamento del corso verrà annotato sul  libretto matricolare ai fini di carriera.
Le iscrizioni sono ancora aperte. 
  



I REATI DI PERCOSSE, MINACCE E QUELLI CHE PROVOCANO SOFFERENZA ALLA VITTIMA DEVONO ESSERE ASSORBITI NEL REATO DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

I reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, e gli altri atti  che cagionano sofferenza morale alla vittima del reato  tecnicamente devono essere assorbiti nel reato di maltrattamento in famiglia.

La riflessione dell’ avv. Raffaele Gaetano Crisileo
Ripartiamo, un attimo, dal reato di “ maltrattamenti in famiglia”.
La recente riforma dell’8 agosto 2013 -  che va sotto il nome di  “cd. legge svuota carceri” -  prevede che la condanna per il reato di “maltrattamenti in famiglia “,  previsto dall’  572 del codice penale,  è ostativo alla concessione dei benefici alternativi alla detenzione in carcere.
Ciò posto, in un contesto del genere -  siccome è oramai prassi consolidata che i Giudici di merito contestano con un capo d’imputazione a sé stante, anche se avvinto dal vincolo della continuazione con il reato di maltrattamento in famiglia, i reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, vilipendio ecc..; cioè tutti quelle condotte compiute verso la vittima dei maltrattamenti e che cagionano durevole sofferenza morale -  non comprendiamo perché detti atti non siano stati assorbiti, appunto nell’ art. 572 c.p..
Considerato, poi,  che  – secondo noi  - in questo senso sembra indirizzarsi il diritto penale contemporaneo, anche se la strada da fare è ancora tanta e faticosa -  in quanto la giurisprudenza non è univoca sul punto, vero è che la Corte di Cassazione, ha spesso affermato che “ Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’ art. 572 c.p.” ( vds. ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 19/06/2003, N. 33091) ) -  allora ci dobbiamo chiedere : perché il legislatore, in questa occasione, non ha disciplinato meglio la condotta dell’art. 572 del codice penale,  emanando  una norma nuova nel senso che abbiamo detto ?
Una novella del genere sarebbe stata “giusta” ed è davvero auspicabile anche se al tutto si può rimediare  con un prossimo intervento legislativo perché, nell’ architrave dei pesi e dei contrappesi che deve misurare sempre il potere punitivo dello Stato, sarebbe  un termometro   tecnicamente calibrato per fronteggiare l’allarme sociale che, comunque, reca il reato di “maltrattamenti in famiglia”.       


domenica 18 agosto 2013

L’ANALISI – IL DELITTO KATIA TONDI E’ UN OMICIDIO COMPLESSO.


“In questo omicidio è importante delineare il profilo logico investigativo del killer di Katia ed il suo modus operandi e quindi stabilire se l’intrusione nella casa della vittima sia stata premeditata o circostanziale; se l’omicidio sia stato premeditato o se sia avvenuto d’impeto, analizzando tutti i fattori della scena del crimine a disposizione degli investigatori. Considerato che la morte della giovane donna è direttamente connessa all’intrusione del killer nella sua abitazione, bisogna anche verificare se l’intrusione presenti le caratteristiche del bliz organizzato oppure se l’omicidio presenti tutte le caratteristiche d’impeto ovvero del delitto non premeditato e della perdita del controllo da parte del killer. Innanzitutto – da quello che abbiamo letto sui mass media – pare che l’intrusione nella casa di Katia e soprattutto – sempre a quanto abbiamo letto sui giornali – la porta d’ingresso non presenta segni di effrazione. Ciò potrebbe far ragionevolmente presumere che la vittima conoscesse il suo assassino, almeno di vista. Altro elemento determinante è stabilire la presenza eventuale di over killing ( colpi successivi alla morte, sul corpo della vittima); ciò si potrà sapere solo all’esito dell’esame autoptico anche se non pare ciò sia avvenuto, a quanto si è appreso sempre, con il beneficio d’inventario, dai mass media. Molto verosimilmente, l’assassinio di Katia è entrato nella sua abitazione per uno scopo primario che, forse, non era l’omicidio, ad esempio per prendere qualcosa.In questo contesto, il killer aveva certamente premeditato l’intrusione, ma non l’omicidio che, probabilmente, è avvenuto solo in seguito alla perdita di controllo da parte dell’assassino ( movente psicologico).
In ultima analisi si potrebbe ipotizzare che se l’assassino è un uomo, una volta esclusa l’ipotesi della rapina, il killer abbia avuto l’intento primario della vendetta, della ritorsione; se, invece, si ipotizza che l’assassino sia una donna ( cosa un po’ difficile!) e se si esclude, anche in questo caso, l’ipotesi della rapina, il suo intento primario è uno sfregio o un dispetto che poi è sfociato in un non - previsto omicidio”

                                                                                                       avv. Raffaele Gaetano Crisileo
  
Articolo tratto da www.casertace.net  pubblicato il  22 luglio 2013
   

mercoledì 14 agosto 2013

RIFORMA GIUSTIZIA E CARCERE.ASTENSIONE DEI PENALISTI D'ITALIA


SANTA MARIA CAPUA VETERE.  La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, con una recente delibera ( 6 agosto 2013) ha  proclamato  l’astensione dalle udienze per i giorni 16-20 settembre 2013 al fine di dare una “scossa” affinché  si realizzi, finalmente,  una riforma significativa in tema di giustizia che, come l’Unione sottolinea da tempo, deve essere una riforma di struttura.
Per il 16 settembre 2013  è stata anche indetta la giornata nazionale di raccolta firme per la campagna referendaria di cui l’Unione è tra i promotori.
E’ un’astensione giusta e sana, che condividiamo appieno – ha sottolineato l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo  – perché, come si legge nella parte motiva della delibera dell’U.C.P.I.,  sebbene il ripristino di un grado minimo di civiltà delle carceri rappresenti uno dei punti fondanti del programma di Governo, non sono state licenziate, fin qui,  misure davvero efficaci per fronteggiare l’emergenza carceraria…”.
Non dimentichiamo – ha concluso l’avv. Crisileo – che  la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo  ha stigmatizzato,  più volte e con fermezza, la situazione carceraria esistente nel nostro Paese, causa i trattamenti degradanti dei carcerati causati dal sovraffollamento.
Situazione di degrado, questa, che è disumana e che deve essere eliminata con priorità assoluta ! 

Articolo tratto da:  www.casertace.net    


domenica 11 agosto 2013

RITORNIAMO A PARLARE DI CARCERE: LA NUOVA LEGGE 8 AGOSTO 2013.


Il Senato della Repubblica, l’8 agosto u.s., ha approvato, in via definitiva, la legge cd. svuota-carcere. Sinteticamente vediamo i   punti salienti  : 
La carcerazione preventiva potrà essere applicata soltanto per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione, nel massimo, a cinque anni. Ne costituisce deroga il reato di finanziamento illecito dei partiti, mentre per lo stalking la pena, nel massimo edittale,  è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione.
Quando, poi, la pena residua da espiare non supera i tre anni di reclusione ( e quattro anni per le donne incinte o per i malati affetti da gravi patologie) ed i sei anni per reati legati alla tossicodipendenza, la pena viene sospesa e si applica, se possibile, la libertà anticipata.
In altre parole le detrazioni di pena ( 45 giorni per ogni semestre) verranno conteggiate in anticipo, al fine di limitare l’ingresso di nuovi detenuti  in carcere.
Questa misura, però, non si applica a chi già si trova recluso ed ai condannati per delitti gravi e per alcuni reati specifici.
Le persone condannate, con l’applicazione della recidiva, possono ottenere, una volta sola, l’affidamento in prova al servizio sociale o  la detenzione domiciliare o la semilibertà.
La nuova legge indica anche i criteri richiesti per la concessione del beneficio; criteri che il Magistrato di Sorveglianza dovrà valutare nel concreto, caso per caso, per vedere se : A) il condannato possa darsi alla fuga; B) il condannato possa commettere altri reati; C) il domicilio - scelto per la espiazione della pena -  sia idoneo ed effettivo anche e soprattutto in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa ( è tassativamente previsto che al Magistrato di Sorveglianza venga fornito un verbale di accertamento della idoneità del domicilio in questione).
In definitiva riteniamo che la tematica delle carceri -  questione indubbiamente delicata e complessa -  non può essere risolta soltanto con questa legge, che è  una mera risposta tampone al problema e che, secondo le stime, farà uscire dalla  prigione meno di tremila detenuti .
Alla nuova legge, che sta per entrare in vigore, invece,  occorre dare seguito con altri interventi urgenti in quanto le nostre galere stanno scoppiando perché ospitano complessivamente più di  65.000 detenuti, praticamente 20.000 persone in più rispetto alla loro capienza effettiva; di questi detenuti  quasi 25 mila  sono addirittura  in attesa di giudizio.
Ed allora cosa si attende ancora per un intervento radicale  ?! 
Nei giorni scorsi ci è capitata sotto mano un’intervista del Ministro della Giustizia Cancellieri la quale ribadiva – se ne abbiamo ben compreso il pensiero – che l’amnistia sarebbe una necessità da adottare in considerazione che l’ultimo provvedimento di clemenza ha portato alla liberazione di circa quindicimila/ ventimila posti e che, solo con un intervento del genere,  si potrebbe operare  azioni strutturali.
Un’opinione del genere non solo ci trova pienamente concordi, ma è auspicabile che un’amnistia ed un indulto vengano adottati in tempi davvero rapidi  perché da un lato  si otterrebbe la liberazione di persone  non pericolose e dall'altro lato verrebbe alleggerito il sistema penitenziario che è così pericolosamente ingolfato.

                    avv. Raffaele Gaetano Crisileo          

venerdì 9 agosto 2013

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO.

La nuova legge, approvata ieri ( 08  agosto 2013 ) per combattere il fenomeno della violenza contro le donne.

L’opinione dell’avvocato penalista Raffaele Gaetano Crisileo

Finalmente una legge, breve ma significativa ed importante, di soli dodici articoli per combattere, nel migliore dei modi,  il fenomeno della violenza contro le donne che, negli ultimi anni, sta martorizzando il nostro Paese.
E’ una legge, quella approvata ieri ( 8 agosto 2013), che costituisce sicuramente una risposta positiva e concreta a “ tutto ciò che è chiamato femminicidio” e che ha l’obiettivo primario di prevenire questo genere di violenza, di punirla in modo severo ( addirittura è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di maltrattamento familiare e di stalking !!)  ed infine si prefigge l’obiettivo di proteggere le vittime.
In buona sostanza è stato creato uno strumento penale con la finalità di intervenire tempestivamente; in altre parole da un lato esso mira a  proteggere efficacemente la vittima e da un altro lato a porre in essere un’attività preventiva affinchè gli atti persecutori non giungano all’omicidio.
Vediamo con grande soddisfazione il fatto che, da ieri in poi,  alle Forze dell’Ordine è consentito di cacciare di casa il coniuge violento; che le donne – vittime di abusi, ancorchè straniere, ottengano un permesso di soggiorno per motivi umanitari; che le querele contro gli uomini violenti non possono essere più ritirate.
A nostro parere è certamente questo – se correttamente applicato - un modo per sconfiggere quella triste realtà di alcune donne che, solo per amore dei loro figli e per proteggerli, rinunziano alla querela che, d’ora in poi, è irretrattabile,  garantendo ad esse, nello stesso tempo, l’anonimato, nel corso del procedimento e fino al processo.
Altro dato, presente nella nuova legge, che segnaliamo con soddisfazione è l’introduzione dell’istituto del gratuito patrocinio per le vittime di violenze; ciò  a prescindere dal reddito nonché constatiamo la maggiore protezione del minore o di un maggiorenne “ vulnerabile” quando essi vengono citati, nel processo, come testi.
Da ultimo – ed è estremamente importante – la previsione legislativa che prevede un aumento di pena, per questo tipo di reato, nel caso in cui alla violenza contro una donna assiste un minore di diciotto anni o se la vittima è una donna in gravidanza.
In conclusione pensiamo che, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, come hanno sostenuto in molti - ed in modo certamente autorevole -  il decreto legge approvato ieri ( 8 agosto 2013 ) è sicuramente un importante passo in avanti contro il brutto fenomeno della violenza contro le donne, in una società, come la nostra, dove da tempo si registrano in modo continuo questi fenomeni che devono essere arginati e contrastati.
In tale contesto  lo strumento legislativo penale adottato,  ci sembra efficace a tanto. Dobbiamo solo attendere la sua effettiva applicazione per averne la conferma.

Avv.Raffaele Gaetano Crisileo, penalista              
 

martedì 29 gennaio 2013

NASCE IL CENTRO EUROPEO PER LA LOTTA CONTRO I CRIMINI INFORMATICI.

I reati informatici sono l'effetto negativo dell'evoluzione tecnologica,  così come la criminalità in genere è il patologico della società !
Secondo un recente sondaggio la sicurezza informatica desta molta preoccupazione tra i cittadini europei. L’89% degli utenti di internet non rivela informazioni personali online ed  il 12% è stato vittima di frode nella rete.
Circa un milione di persone nel mondo subisce ogni giorno varie forme di criminalità informatica e secondo recentissime stime le vittime perdono circa 290 miliardi di euro ogni anno nel mondo a causa di attività criminali informatiche.
La rivoluzione del “Net Work”, poi, ha creato una serie di duplicati digitali: i famosi fake o falsi profili che intaccano inesorabilmente la sfera personale.
Le uniche norme che, in qualche modo, tutelavano il bene informatico riguardavano condotte quali l'attentato ad impianti di elaborazione dati (vecchia formulazione dell'art. 420 c.p. introdotto dalla L. 191/78).
A partire dagli anni '90 il nostro legislatore ha avviato una  "lotta" alla criminalità informatica con una serie di interventi che circoscrivevano tutte le fattispecie orfane di norme,  fino a giungere nel 1992, con la legge n. 518,  ad una prima individuazione di "pirateria informatica",  come condotta antigiuridica.

Il primo vero intervento in materia si è a avuto soltanto nel 1993 con la legge .n. 547 che ha introdotto definitivamente, nel diritto penale italiano, un elenco di fattispecie in grado di ricomprendere le moderne condotte antigiuridiche, quali le truffe informatiche ecc.

In ambito europeo la risposta a questa problematica ha fatto registrare un significativo ed importante progresso : ci riferiamo all’adozione,  della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, di un documento programmatico che mira all’adozione di una legislazione comune.

La Convenzione è entrata in vigore il 1 lug. 2004 e l'Italia l’ha ratificata con la legge 18 mar. 2008, n. 48.
Considerato, poi, che la lotta alla criminalità informatica è caratterizzata da una grande abilità dei criminali a nascondersi, si è resa necessaria una risposta adeguata della Comunità Europea non disgiunta da un significativo apporto di altri Stati non membri.

Gli Stati Uniti, ad esempio, da tempo hanno annunciato la realizzazione di una vera e propria città informatica per combattere il cybercrime e, intanto, anche altri governi si stanno attivando per impiantare questo schema di difesa, in quanto, secondo dati recenti,  il cybercrime supererebbe, per introiti,  il traffico di droga.
Allo scopo, pertanto, di contribuire a proteggere i cittadini europei e le imprese,  ma anche le  strutture più sensibili,  dalla criminalità informatica, l’11 gennaio  di quest’anno è diventato  operativo il Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica (EC3),  collocato presso l’Ufficio Europeo di Polizia (Europol) dell’Aia (Paesi Bassi).
L’apertura del Centro Europeo, definito da molti,  giustamente, “ uno scudo invisibile” segna, secondo noi, un notevole cambiamento rispetto al modo in cui l’Unione Europea ha affrontato la criminalità informatica fino ad oggi.
Innanzitutto, l’approccio sarà più lungimirante e più invasivo: verranno riunite competenze ed informazioni; verrà fornito sostegno alle indagini penali e verranno promosse soluzioni a livello dell’U.E..
Il Centro si concentrerà sulle attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata, in particolare sugli attacchi diretti contro l’e-banking e su altre attività finanziarie online, sullo sfruttamento sessuale dei minori online e sui reati che colpiscono i sistemi di informazione e delle infrastrutture critiche dell’Unione.
In buona sostanza esso, contribuirà a promuovere la ricerca e ad assicurare lo sviluppo di capacità da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, dei giudici e dei pubblici ministeri ed a effettuare valutazioni delle minacce.
Per smantellare un numero maggiore di reti criminali informatiche, l’EC3 dovrà raccogliere e trattare dati relativi alla criminalità informatica e fungere da help desk per le unità di contrasto dei paesi dell’U.E. offrendo sostegno operativo ai paesi dell’Unione ( ad esempio contro le intrusioni, la frode online, ecc.) e fornirà competenze tecniche, analitiche e forensi di alto livello nelle indagini.
In attuazione dei dettami del neo Centro, già da alcuni anni il nostro Dipartimento di Giustizia e Affari Interni – nell’ambito del Programma di Sicurezza e di Tutela della Libertà  e della Lotta contro la criminalità (2007-2013) -  ha avviato una serie di azioni  per sostenere  la cooperazione tra gli esperti e le autorità preposte all'applicazione delle leggi sulla lotta alle frodi e la lotta contro la cibercriminalità (attacchi informatici, frode online, furto di identità e relativi reati, commercio elettronico illegale ecc..); il tutto al fine di  favorire la cooperazione per lo sviluppo e lo scambio di efficienti metodi di monitoraggio di Internet.
L’attività mira, in particolare, a creare delle piattaforme nazionali di segnalazione dei crimini informatici che riportano alla piattaforma europea sulla cibercriminalità (ICROS presso Europol).
Il tutto in una generale attività di promozione della cooperazione con il Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica con riguardo allo sviluppo di strumenti forensi digitali  per sostenere le agenzie di contrasto nella lotta contro la cibercriminalità nonché di metodi e/o tecnologie innovativi potenzialmente trasferibili ad altri Stati della U.E..
Alla luce di siffatte  innovazioni europeistiche, riteniamo che la legislazione italiana sul punto si è armonizzata con le direttive dell’ U.E. al fine di combattere, in modo più efficace,  il cyber crime per cui quella vigente è sicuramente esaustiva a fronteggiare il fenomeno criminale in discussione.  
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo