lunedì 19 agosto 2013

COMUNICATO DEL FORMED DI CASERTA, LUGLIO 2013 - IV EDIZIONE CORSO DI CRIMINOLOGIA

Articolo tratto dal " Comunicato del FORMED DI CASERTA, luglio 2013"   

Al Corso di Criminologia - istituito dal   FORMED di CASERTA  e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  - Dipartimento di Giurisprudenza – un articolato  programma di studio  per la formazione di nuove figure professionali che, poi, opereranno, in prima linea,   nella risoluzione di crimini complessi e difficili; nell’analisi della scena del crimine e nello studio delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone e sui reperti e sulle  tracce comportamentali per individuare l’assassino (l’offender).

Alla fine del prossimo mese di ottobre 2013, in concomitanza con la presentazione del libro “ Follia” del noto  psichiatra prof. Alessandro Meluzzi, avrà inizio la Quarta Edizione del “ CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E CRIMINALISTICHE “  istituito dal FORMED  di Caserta ( Corso Trieste n. 291) e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Dipartimento di Giurisprudenza - diretto dal  prof. Giuliano Balbi, ordinario di diritto penale alla S.U.N.  Tra i docenti figurano nomi di prestigio  tra cui il  prof. Alessandro Meluzzi, il  prof. Giuliano Balbi,  la prof. Valeria Del Tufo, il prof. Matteo Borrini, il prof. Raffaele Landi, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo, l’avv. Gianluca Tretola, l’avv. Tiziana Barella,  la prof.ssa Giovanna Nigro, il prof. Flavio Argirò, il prof. Stefano Manacorda,  il  prof. Luciano Garofano, già generale dei carabinieri del RIS di Parma,  nonché numerosi   magistrati, tra cui il dott. Luigi Levita, del Tribunale di Nocera Inferiore ed il dott. Antonio D’Amato, Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli  e tanti altri nomi di primo piano. 
Il corso di  perfezionamento, partorito da una brillante  idea della direttrice del FORMED, la prof. Vittoria Ponzetta, è alla quarta edizione, con un passato glorioso alle spalle. Il corso  prevede lezioni bisettimanali  obbligatorie : 141 ore frontali di lezione ( in aula ) e 20 ore di visite guidate ( presso Penitenziari della Regione, Musei, Laboratori Scientifici ecc…) ed  ha lo scopo di  conferire  competenze infoinvestigative  per la risoluzione di  crimini complessi e per lo studio accurato della scena del crimine e delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone, sui reperti, sulle tracce rinvenute. Verranno trattati temi di interesse ed attuali:  dai delitti contro la vita : in particolare il femminicidio, i reati a sfondo sessuale, lo stalking, i crimini  informatici ed internazionali, quelli economici, l’omicidio seriale, il criminal profiling, lo studio della vittima, dei resti umani ecc... Verranno trattati numerosi casi di omicidi avvenuti negli ultimi anni, come il caso Kercher, il caso Scazzi, il caso Parolisi ed altri. A chiusura, con la discussione di una tesi scritta, il corsista conseguirà  “ l’attestato  di” perfezionamento in scienze criminologiche e criminalistiche”, spendibile nel mondo professionale.  Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso del diploma di laurea in discipline umanistiche o  scientifiche  e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine (anche  in possesso del diploma di scuola media superiore) che, per durante la frequentazione dell’intero corso, potranno usufruire di  permessi  retribuiti. Il superamento del corso verrà annotato sul  libretto matricolare ai fini di carriera.
Le iscrizioni sono ancora aperte. 
  



I REATI DI PERCOSSE, MINACCE E QUELLI CHE PROVOCANO SOFFERENZA ALLA VITTIMA DEVONO ESSERE ASSORBITI NEL REATO DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

I reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, e gli altri atti  che cagionano sofferenza morale alla vittima del reato  tecnicamente devono essere assorbiti nel reato di maltrattamento in famiglia.

La riflessione dell’ avv. Raffaele Gaetano Crisileo
Ripartiamo, un attimo, dal reato di “ maltrattamenti in famiglia”.
La recente riforma dell’8 agosto 2013 -  che va sotto il nome di  “cd. legge svuota carceri” -  prevede che la condanna per il reato di “maltrattamenti in famiglia “,  previsto dall’  572 del codice penale,  è ostativo alla concessione dei benefici alternativi alla detenzione in carcere.
Ciò posto, in un contesto del genere -  siccome è oramai prassi consolidata che i Giudici di merito contestano con un capo d’imputazione a sé stante, anche se avvinto dal vincolo della continuazione con il reato di maltrattamento in famiglia, i reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, vilipendio ecc..; cioè tutti quelle condotte compiute verso la vittima dei maltrattamenti e che cagionano durevole sofferenza morale -  non comprendiamo perché detti atti non siano stati assorbiti, appunto nell’ art. 572 c.p..
Considerato, poi,  che  – secondo noi  - in questo senso sembra indirizzarsi il diritto penale contemporaneo, anche se la strada da fare è ancora tanta e faticosa -  in quanto la giurisprudenza non è univoca sul punto, vero è che la Corte di Cassazione, ha spesso affermato che “ Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’ art. 572 c.p.” ( vds. ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 19/06/2003, N. 33091) ) -  allora ci dobbiamo chiedere : perché il legislatore, in questa occasione, non ha disciplinato meglio la condotta dell’art. 572 del codice penale,  emanando  una norma nuova nel senso che abbiamo detto ?
Una novella del genere sarebbe stata “giusta” ed è davvero auspicabile anche se al tutto si può rimediare  con un prossimo intervento legislativo perché, nell’ architrave dei pesi e dei contrappesi che deve misurare sempre il potere punitivo dello Stato, sarebbe  un termometro   tecnicamente calibrato per fronteggiare l’allarme sociale che, comunque, reca il reato di “maltrattamenti in famiglia”.       


domenica 18 agosto 2013

L’ANALISI – IL DELITTO KATIA TONDI E’ UN OMICIDIO COMPLESSO.


“In questo omicidio è importante delineare il profilo logico investigativo del killer di Katia ed il suo modus operandi e quindi stabilire se l’intrusione nella casa della vittima sia stata premeditata o circostanziale; se l’omicidio sia stato premeditato o se sia avvenuto d’impeto, analizzando tutti i fattori della scena del crimine a disposizione degli investigatori. Considerato che la morte della giovane donna è direttamente connessa all’intrusione del killer nella sua abitazione, bisogna anche verificare se l’intrusione presenti le caratteristiche del bliz organizzato oppure se l’omicidio presenti tutte le caratteristiche d’impeto ovvero del delitto non premeditato e della perdita del controllo da parte del killer. Innanzitutto – da quello che abbiamo letto sui mass media – pare che l’intrusione nella casa di Katia e soprattutto – sempre a quanto abbiamo letto sui giornali – la porta d’ingresso non presenta segni di effrazione. Ciò potrebbe far ragionevolmente presumere che la vittima conoscesse il suo assassino, almeno di vista. Altro elemento determinante è stabilire la presenza eventuale di over killing ( colpi successivi alla morte, sul corpo della vittima); ciò si potrà sapere solo all’esito dell’esame autoptico anche se non pare ciò sia avvenuto, a quanto si è appreso sempre, con il beneficio d’inventario, dai mass media. Molto verosimilmente, l’assassinio di Katia è entrato nella sua abitazione per uno scopo primario che, forse, non era l’omicidio, ad esempio per prendere qualcosa.In questo contesto, il killer aveva certamente premeditato l’intrusione, ma non l’omicidio che, probabilmente, è avvenuto solo in seguito alla perdita di controllo da parte dell’assassino ( movente psicologico).
In ultima analisi si potrebbe ipotizzare che se l’assassino è un uomo, una volta esclusa l’ipotesi della rapina, il killer abbia avuto l’intento primario della vendetta, della ritorsione; se, invece, si ipotizza che l’assassino sia una donna ( cosa un po’ difficile!) e se si esclude, anche in questo caso, l’ipotesi della rapina, il suo intento primario è uno sfregio o un dispetto che poi è sfociato in un non - previsto omicidio”

                                                                                                       avv. Raffaele Gaetano Crisileo
  
Articolo tratto da www.casertace.net  pubblicato il  22 luglio 2013
   

mercoledì 14 agosto 2013

RIFORMA GIUSTIZIA E CARCERE.ASTENSIONE DEI PENALISTI D'ITALIA


SANTA MARIA CAPUA VETERE.  La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, con una recente delibera ( 6 agosto 2013) ha  proclamato  l’astensione dalle udienze per i giorni 16-20 settembre 2013 al fine di dare una “scossa” affinché  si realizzi, finalmente,  una riforma significativa in tema di giustizia che, come l’Unione sottolinea da tempo, deve essere una riforma di struttura.
Per il 16 settembre 2013  è stata anche indetta la giornata nazionale di raccolta firme per la campagna referendaria di cui l’Unione è tra i promotori.
E’ un’astensione giusta e sana, che condividiamo appieno – ha sottolineato l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo  – perché, come si legge nella parte motiva della delibera dell’U.C.P.I.,  sebbene il ripristino di un grado minimo di civiltà delle carceri rappresenti uno dei punti fondanti del programma di Governo, non sono state licenziate, fin qui,  misure davvero efficaci per fronteggiare l’emergenza carceraria…”.
Non dimentichiamo – ha concluso l’avv. Crisileo – che  la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo  ha stigmatizzato,  più volte e con fermezza, la situazione carceraria esistente nel nostro Paese, causa i trattamenti degradanti dei carcerati causati dal sovraffollamento.
Situazione di degrado, questa, che è disumana e che deve essere eliminata con priorità assoluta ! 

Articolo tratto da:  www.casertace.net    


domenica 11 agosto 2013

RITORNIAMO A PARLARE DI CARCERE: LA NUOVA LEGGE 8 AGOSTO 2013.


Il Senato della Repubblica, l’8 agosto u.s., ha approvato, in via definitiva, la legge cd. svuota-carcere. Sinteticamente vediamo i   punti salienti  : 
La carcerazione preventiva potrà essere applicata soltanto per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione, nel massimo, a cinque anni. Ne costituisce deroga il reato di finanziamento illecito dei partiti, mentre per lo stalking la pena, nel massimo edittale,  è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione.
Quando, poi, la pena residua da espiare non supera i tre anni di reclusione ( e quattro anni per le donne incinte o per i malati affetti da gravi patologie) ed i sei anni per reati legati alla tossicodipendenza, la pena viene sospesa e si applica, se possibile, la libertà anticipata.
In altre parole le detrazioni di pena ( 45 giorni per ogni semestre) verranno conteggiate in anticipo, al fine di limitare l’ingresso di nuovi detenuti  in carcere.
Questa misura, però, non si applica a chi già si trova recluso ed ai condannati per delitti gravi e per alcuni reati specifici.
Le persone condannate, con l’applicazione della recidiva, possono ottenere, una volta sola, l’affidamento in prova al servizio sociale o  la detenzione domiciliare o la semilibertà.
La nuova legge indica anche i criteri richiesti per la concessione del beneficio; criteri che il Magistrato di Sorveglianza dovrà valutare nel concreto, caso per caso, per vedere se : A) il condannato possa darsi alla fuga; B) il condannato possa commettere altri reati; C) il domicilio - scelto per la espiazione della pena -  sia idoneo ed effettivo anche e soprattutto in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa ( è tassativamente previsto che al Magistrato di Sorveglianza venga fornito un verbale di accertamento della idoneità del domicilio in questione).
In definitiva riteniamo che la tematica delle carceri -  questione indubbiamente delicata e complessa -  non può essere risolta soltanto con questa legge, che è  una mera risposta tampone al problema e che, secondo le stime, farà uscire dalla  prigione meno di tremila detenuti .
Alla nuova legge, che sta per entrare in vigore, invece,  occorre dare seguito con altri interventi urgenti in quanto le nostre galere stanno scoppiando perché ospitano complessivamente più di  65.000 detenuti, praticamente 20.000 persone in più rispetto alla loro capienza effettiva; di questi detenuti  quasi 25 mila  sono addirittura  in attesa di giudizio.
Ed allora cosa si attende ancora per un intervento radicale  ?! 
Nei giorni scorsi ci è capitata sotto mano un’intervista del Ministro della Giustizia Cancellieri la quale ribadiva – se ne abbiamo ben compreso il pensiero – che l’amnistia sarebbe una necessità da adottare in considerazione che l’ultimo provvedimento di clemenza ha portato alla liberazione di circa quindicimila/ ventimila posti e che, solo con un intervento del genere,  si potrebbe operare  azioni strutturali.
Un’opinione del genere non solo ci trova pienamente concordi, ma è auspicabile che un’amnistia ed un indulto vengano adottati in tempi davvero rapidi  perché da un lato  si otterrebbe la liberazione di persone  non pericolose e dall'altro lato verrebbe alleggerito il sistema penitenziario che è così pericolosamente ingolfato.

                    avv. Raffaele Gaetano Crisileo          

venerdì 9 agosto 2013

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO.

La nuova legge, approvata ieri ( 08  agosto 2013 ) per combattere il fenomeno della violenza contro le donne.

L’opinione dell’avvocato penalista Raffaele Gaetano Crisileo

Finalmente una legge, breve ma significativa ed importante, di soli dodici articoli per combattere, nel migliore dei modi,  il fenomeno della violenza contro le donne che, negli ultimi anni, sta martorizzando il nostro Paese.
E’ una legge, quella approvata ieri ( 8 agosto 2013), che costituisce sicuramente una risposta positiva e concreta a “ tutto ciò che è chiamato femminicidio” e che ha l’obiettivo primario di prevenire questo genere di violenza, di punirla in modo severo ( addirittura è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di maltrattamento familiare e di stalking !!)  ed infine si prefigge l’obiettivo di proteggere le vittime.
In buona sostanza è stato creato uno strumento penale con la finalità di intervenire tempestivamente; in altre parole da un lato esso mira a  proteggere efficacemente la vittima e da un altro lato a porre in essere un’attività preventiva affinchè gli atti persecutori non giungano all’omicidio.
Vediamo con grande soddisfazione il fatto che, da ieri in poi,  alle Forze dell’Ordine è consentito di cacciare di casa il coniuge violento; che le donne – vittime di abusi, ancorchè straniere, ottengano un permesso di soggiorno per motivi umanitari; che le querele contro gli uomini violenti non possono essere più ritirate.
A nostro parere è certamente questo – se correttamente applicato - un modo per sconfiggere quella triste realtà di alcune donne che, solo per amore dei loro figli e per proteggerli, rinunziano alla querela che, d’ora in poi, è irretrattabile,  garantendo ad esse, nello stesso tempo, l’anonimato, nel corso del procedimento e fino al processo.
Altro dato, presente nella nuova legge, che segnaliamo con soddisfazione è l’introduzione dell’istituto del gratuito patrocinio per le vittime di violenze; ciò  a prescindere dal reddito nonché constatiamo la maggiore protezione del minore o di un maggiorenne “ vulnerabile” quando essi vengono citati, nel processo, come testi.
Da ultimo – ed è estremamente importante – la previsione legislativa che prevede un aumento di pena, per questo tipo di reato, nel caso in cui alla violenza contro una donna assiste un minore di diciotto anni o se la vittima è una donna in gravidanza.
In conclusione pensiamo che, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, come hanno sostenuto in molti - ed in modo certamente autorevole -  il decreto legge approvato ieri ( 8 agosto 2013 ) è sicuramente un importante passo in avanti contro il brutto fenomeno della violenza contro le donne, in una società, come la nostra, dove da tempo si registrano in modo continuo questi fenomeni che devono essere arginati e contrastati.
In tale contesto  lo strumento legislativo penale adottato,  ci sembra efficace a tanto. Dobbiamo solo attendere la sua effettiva applicazione per averne la conferma.

Avv.Raffaele Gaetano Crisileo, penalista