giovedì 26 settembre 2013

LA DISCUSSA FIGURA DELL'OMICIDIO STRADALE.

Contro la piaga degli incidenti stradali, sempre più provocati da soggetti alterati da assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti (conseguenza del sempre più diffuso consumo da parte di giovani di sostanze alcoliche e stupefacenti,  in qualunque momento del giorno),  si invocano spesso rimedi normativi e giurisdizionali esemplari. L’art. 42 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un’azione o per un’ omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”, specificando, poi, al secondo comma, che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Partendo dal dato obiettivo, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenti considerevolmente il rischio di cagionare incidenti  stradali mortali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico, che sorregge le condotte, deve essere ravvisato non nella semplice cattiva condotta  di chi viola  le regole della circolazione stradale, ma  quanto meno nel dolo eventuale, in quanto sussistono tutti i presupposti. La situazione, secondo la nostra opinione,  potrebbe forse essere risolta in sede legislativa.
È, infatti, auspicabile l’introduzione di un trattamento più adeguato, che possa magari disporre di efficaci e razionali strumenti di graduazione e differenziazione della responsabilità e delle sanzioni. In tal senso, una proposta di legge di iniziativa popolare, sul cosiddetto “omicidio stradale”, ha ormai superato le 50.000 adesioni; la soglia prevista dall’articolo 71 della Costituzione.
Con questa proposta di legge si vuole inserire nel codice penale una specifica previsione di “omicidio stradale”, per “…colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile …” “…un quadro sanzionatorio autonomo … individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell’omicidio e delle lesioni personali stradali…”.
Detta  proposta di legge  è appoggiata da  più parti,  ma la domanda che noi ci dobbiamo porre è questa: Sono davvero necessarie delle nuove norme in questa materia?
In realtà il legislatore è già intervenuto con alcune modifiche al Codice della Strada, prevedendo ipotesi di ritiro, sospensione o addirittura revoca della patente di guida.
Ma, secondo noi, tutto ciò non basta !
 A nostro avviso la proposta di legge popolare, quale la previsione dell’ omicidio stradale,  al fine di introdurre una nuova ipotesi di omicidio,  è più incisiva ed è necessaria.  La fattispecie, collocata all’art. 575 bis c.p., disporrebbe che “chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni la morte di un uomo,  è punito con la reclusione da otto a dieci anni”.
Il testo si riferirebbe, quindi, ad ipotesi di guida in stato alterato da alcool o da sostanze stupefacenti; si richiederebbe, inoltre, l’accertamento di una violazione del Codice della Strada, l’esclusione di caso fortuito o forza maggiore, l’accertamento del nesso di causalità tra l’incidente e l’evento mortale, ma anche del nesso tra l’ eventuale stato alterato e l’ incidente mortale.
La previsione di una norma del genere – che noi auspichiamo venga adottata al più presto  -  andrebbe ad introdurre una forma di responsabilità che prescinderebbe dalla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Attualmente la morte provocata a seguito di incidente stradale è considerata omicidio colposo, invece l’effetto che la proposta di legge popolare vorrebbe ottenere è quello di far transitare la morte, a seguito di incidente stradale, provocato da chi si metta alla guida ubriaco o drogato nell’omicidio doloso (quello compiuto volutamente).
Il tentativo – a quanto abbiamo letto da qualche parte – pare sia stato già stato compiuto, nell’attuale sistema normativo, da qualche Pubblico Ministero, che aveva provato a percorrere la strada del cosiddetto “dolo eventuale”, peraltro infruttuosamente; in buona sostanza si era sostenuto che accettare il rischio di un possibile esito (la morte di un uomo) di una condotta (guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ubriaco) equivale a volerlo, sia pure indirettamente.
Ma purtroppo ( e lo diciamo con tutta onestà e convinzione)  il sillogismo non aveva retto.
In tale quadro,  riconoscendo che – in una materia del genere - attualmente le punizioni sono troppo blande, siamo  d’accordo con la proposta di legge che abbiamo citato in quanto è condivisibile l’impegno dell’iniziativa popolare affinché venga diversamente e maggiormente punito chi, ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidando,  provoca un incidente stradale uccidendo una o più persone.
Solo così, a nostro avviso, si potrebbe porre un serio freno alle inutili stragi stradali, soprattutto a quelle del sabato sera.