sabato 29 novembre 2014

LA NUOVA LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE :LE NOVITA' EPOCALI.


Finalmente un cambio di rotta. Vediamo con piacere che sta per essere approvata la nuova legge che novella il reato di diffamazione. Sostituire la pena reclusione con la multa (da cinque a diecimila mila euro) e se l'offesa, invece, consiste nell'attribuire un determinato fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta, consapevoli della sua falsità, pure con la multa (ma da ventimila a sessantamila euro) significa allinearsi alla legislazione europea ed è un proclama di libertà. Libertà non significa, però, libero arbitrio, ma significa libertà d’informazione nei principi espressi dalla Costituzione e dal vigente codice di rito, nell’ambito di un’etica dell’informazione. Ma vediamo più da vicino l’emananda legge che, dopo oltre sessantanni, è stata approvata dalla Camera e che è al Senato per l’iter definitivo. Le innovazioni sono determinanti in quanto il reato di diffamazione a mezzo stampa è punito, oggi, secondo l’ art.  595 c.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516 euro. Tra le novità introdotte, vi è il fermo alle repliche ed alle rettifiche: in buona sostanza, in calce alle rettifiche non potranno esserci più commenti del giornalista. La nuova legge riguarderà anche le testate giornalistiche online registrate, mentre non comprenderà i blog. Altri punti focali della novella possono essere così sintetizzati: se il reato di diffamazione è commesso via internet, scatterà un criterio di competenza territoriale nel senso che è competente a decidere il Giudice del luogo di residenza della stessa persona offesa. Sono, al contempo, previste le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti che non pubblicheranno le dovute rettifiche. La nuova legge consente, poi, al direttore di delegare, per iscritto, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti. Viene, poi, previsto che il direttore o il vicedirettore (anche di testate online) risponda dei delitti commessi con il mezzo della stampa se il reato è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza. In tal  caso la pena è ridotta di un terzo e non viene applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio professionale e alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione. Grossa notifica è che la rettifica sarà valutata dal Giudice come causa di non punibilità. Nella proposta di legge è stato completamente modificato l’istituto della rettifica, nei suoi tratti essenziali : innanzitutto le dichiarazioni o rettifiche delle persone offese dovranno essere pubblicate senza commento. Ciò è esteso anche alle testate giornalistiche online ed alle trasmissioni televisive e radiofoniche che devono pubblicare la rettifica entro due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche e con la stessa visibilità della notizia, quando è stata pubblicata la prima volta. In caso di inadempienza, l'interessato può inviare la richiesta all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e può rivolgersi al Giudice  chiedendo un provvedimento di urgenza. La rettifica inoltre è estesa alla stampa non periodica. Il nuovo testo della proposta di legge introduce novità sul risarcimento del danno previsto, come conseguenza del reato di diffamazione,  commessa con il mezzo della stampa. In tal caso il Giudice dovrà valutare (e tener conto) della portata della diffusione e della rilevanza nazionale della notizia. Il provvedimento modifica inoltre le responsabilità del direttore che risponde dei reati commessi a mezzo stampa, qualora essi siano conseguenza della violazione dei propri doveri di vigilanza. Importante novità è che il direttore  può delegare la vigilanza a giornalisti professionisti con delega scritta che dovrà essere accettata dal delegato. Infine, con la nuova norma, non solo il giornalista professionista, ma anche il pubblicista potrà opporre al Giudice il segreto sulle proprie fonti. In conclusione, tirando le somme in base a questo rapidissimo excursus che abbiamo operato,  a nostro parere ben emerge che la nuova legge sulla diffamazione, se a giorni sarà approvata definitivamente dal Senato, come ci auguriamo, sarà una innovazione importante nel campo della stampa e del reato di diffamazione in particolare. In definitiva la novella sarà, a nostro avviso,  uno strumento utile ed efficace per consentire a tutti gli operatori del pianeta stampa di lavorare  con maggiore serenità ed equilibrio, una volta eliminata la previsione della  sanzione del carcere, che rappresentava un retaggio antico, frutto di altra epoca e di un’altra storia, oggi non più attuale. Ma quel che è importante è che mai devono essere superati né aboliti i principi  cardini della norma penale sul reato di diffamazione in quanto deve essere tutelata la verità e la continenza della notizia, nel pieno rispetto dell’etica dell’informazione e soprattutto della dignità della persona, cui si riferisce l’articolo di stampa.

avv. Raffaele Gaetano Crisileo    

domenica 16 novembre 2014

ETICA ED INFORMAZIONE BREVE SINTESI DELLA RELAZIONE TENUTA AL CORSO DI FORMAZIONE PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI IL 14.11.2014

“Il tema delle implicazioni etiche interessa i protagonisti dell’informazione della carta stampata e del mondo digitale ed in questo campo occorre dedicare la maggiore attenzione possibile all’etica. Ciò in quanto un giornalismo serio e corretto dipende dalla coscienza morale, dall’etica dei giornalisti, appunto, e non solo dalla legge e dalla deontologia. Quindi occorre ricostruire il sottile rapporto tra Etica ed Informazione. Non dobbiamo dimenticare che le agenzie di informazioni, nello sviluppo delle società, sono state un elemento importante. Oggi la loro esistenza è in pericolo perché, con l’avvento di internet, non hanno più la informazione in esclusiva; con la radiotelevisione, poi, hanno perso il primato della rapidità. Nel secolo scorso prima si ebbe la nascita dei quotidiani di informazione, come mezzo di conoscenza e di lavoro, e poi la comunicazione diretta divenne più limitata e ad essa si sostituì la stampa. Dagli anni sessanta in poi esplose l’informazione, grazie alla tecnologia e le agenzie d’informazioni divennero  gli unici mezzi capaci di informare rapidamente. Negli anni novanta si è passato al digitale e si sono aperti nuovi orizzonti come la multimedialità dell’informazione. Il successo è stato però effimero: è arrivato internet. Or dunque se l’informazione è oggi indispensabile, come strumento di conoscenza e di lavoro, essa deve essere corretta ed esatta. Ecco l’importanza della gestione e del controllo delle informazioni che comporta, sempre, una scelta delle informazioni. In altre parole un fatto diventa evento, meritevole di essere raccontato se, quell’evento, può interessare il destinatario. In altre parole un accadimento diventa notizia se si pensa che esso possa soddisfare i bisogni dell’informazione che il lettore richiede. Ed ecco che ricompare il problema della correttezza dell’informazione la quale è indubbiamente assicurata da una selezione delle stesse informazioni e da un controllo sulla loro esattezza. In un quadro del genere un agenzia seria di giornalisti deve ignorare le fonti anonime perché l’etica del giornalismo è l’etica del giornalista, vale a dire appartiene alla sua coscienza morale, come cittadino e come professionista. Ma non solo! Il giornalista deve, nell’esercizio della sua attività professionale, attenersi, con rigore, al rispetto dei codici e della legislazione; al rispetto della verità sostanziale. Ed allora accanto ad una “formazione” etica vi deve essere, necessariamente, una “informazione” etica. In altre parole il giornalista deve avere una buona conoscenza del codice penale, della legislazione sulla stampa e dei codici deontologici,  ad es. la “Carta di Treviso”, documento per la salvaguardia dei minori; la “Carta dei doveri”, sulla non discriminazione di razza, di religione, di sesso, di opinioni e tanti altri protocolli d’intesa sottoscritti. In quest’ottica l'etica dei media va dai problemi etici nella carta stampata fino ai problemi che affliggono la società dell'informazione. Abbiamo, quindi, un problema di etica della televisione, del web, dei libri, del sistema radiotelevisivo. Ed allora necessita che lo schermo normativo esistente venga rispettato, dal giornalista, in ogni sua parte.
Ci riferiamo a quell’assetto di norme che nasce dal connubio tra Costituzione e norme deontologiche professionali e da cui si ricavano dei basilari principi come la libertà di informazione e di critica, che sono “diritti insopprimibili”  dei giornalisti i quali mai devono offendere l’onore ed il decoro di alcuno,  altrimenti incorrono, oltre che nei vari illeciti, anche nel reato di diffamazione.
Altra norma di comportamento importante che merita di essere evidenziata è quella che vieta al giornalista di “pubblicare immagini o foto raccapriccianti di persone coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona”. Il problema non è facile perché vi sono casi in cui l’immagine ha un valore informativo, essendo l’unica fonte della notizia. Un esempio? Le torture nel carcere irakeno di “Abu Graib”. Ed allora la collettività, senza quelle foto, avrebbe potuto acquisire la notizia e verificarne l’attendibilità? La risposta è che le immagini raccapriccianti hanno, in alcuni casi, un valore informativo perché sono il contenitore di una notizia, non altrimenti acquisibile dai lettori. Ed allora l’immagine raccapricciante può essere pubblicata solo quando la sua diffusione soddisfa una reale esigenza informativa. Vale a dire quando è il contenitore di una notizia che non può essere divulgabile in altro modo, sempre nel rispetto del requisito della verità. In conclusione bisogna farlo con etica e parlare di etica,  significa parlare di correttezza dell’informazione e significa parlare di un giornalismo serio e corretto “.
avv. Raffaele Gaetano Crisileo




mercoledì 12 novembre 2014

CONVEGNO SU ETICA ED INFORMAZIONE : RELAZIONE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI.

“Etica, web ed informazione» è questo il tema del convegno organizzato dall' “Associazione Giornalisti di Terra di Lavoro “ della Campania per studiare l’evoluzione dei mezzi di informazione e mettere a confronto gli operatori del settore. Il convegno si terrà  venerdì 14 novembre p.v.   dalle ore 16.00 in poi presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico “Teanum Sidicinum” in Teano con accesso da Piazza Umberto I.
L’evento consentirà di analizzare le difficoltà di un periodo storico durante il quale contemporaneamente giornalisti e blogger, giornali di carta e informazione sui social network, raccolgono e diffondono notizie.
Una complessità che va analizzata per rendere un corretto servizio e raccontare i fatti, sempre con precisione, nonostante la rapidità con cui si veicola oggi l’informazione.
Partendo dall'esperienza dei protagonisti dell'informazione, dai media tradizionali al web, senza dimenticare che non solo i giornalisti di professione, ma anche gli altri attori del processo mediatico contribuiscono a dettare le regole e a diventare terminali influenti e indispensabili del sistema mediatico.
«Etica, web e informazione” è uno degli appuntamenti fondamentali nel Piano di Formazione dei giornalisti 2014-2016 organizzato dall' Associazione in collaborazione con Università, magistratura e altre associazioni di giornalisti.
Partendo dall’analisi del cambiamento della comunicazione, tra passato e futuro, dell'innovazione introdotta dal web, si approfondiranno le questioni "deontologia, etica professionale e social media". Dopo il saluto delle Autorità presenti, terrà una relazione sul tema l’avvocato penalista sammaritano Raffaele Gaetano Crisileo, che tratterà il tema centrale del convegno “ Etica ed Informazione”.

Interverrà anche il prof. Emilio Tucci, docente di informatica del diritto alla SUN e tratterà il tema : “Riservatezza ed identità personale : diritti minacciati dal web 2.0”.

Articolo tratto dal sito on line casertace.net