mercoledì 28 gennaio 2015

Il processo penale telematico ed i suoi vantaggi ( avv. Raffaele Gaetano Crisileo).

Oggi si parla tanto di informatizzazione della giustizia e di processo telematico, ma vediamo in concreto che cosa comporta, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un processo del genere. Innanzitutto dobbiamo premettere che il processo penale telematico è la diretta conseguenza del tentativo del legislatore di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione del processo per ridurne i tempi ed i costi. Infatti il tema della digitalizzazione della giustizia penale è stato spesso affrontato dal legislatore nel tentativo di riordinare un disordinato ed inefficiente meccanismo delle notifiche che  frequentemente causa rinvii e nullità portando di fatto molti reati a prescriversi ancora prima della fine del giudizio di primo grado o a velocizzare gli avvisi al difensore  dell’imputato relativamente alle varie udienze fissate.  Un discorso a sé va fatto per l’istituto della prescrizione. Quindi se da un lato si vuole evitare che l’apparato giudiziario continui ad impiegare risorse per punire reati per i quali l’esigenza di tutela è meno sentita, da un altro lato  sembra venire meno la certezza della pena e del diritto. Vero è che, nella prassi giudiziaria, la durata del termine di prescrizione sia infatti più breve rispetto alla durata dei processi soprattutto per colpa dei tempi effettivi di funzionamento della giustizia. Leggendo dei dati statistici a questo proposito notiamo che i processi che si sono conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, nel 2003, sono un numero elevato. Con l’informatizzazione del sistema giustizia, il legislatore poi ha inteso rendere più celere ed efficiente il processo penale rendendolo rapido e puntuale conciliando la certezza del diritto e della pena con il principio della ragionevole durata del processo. E questo è un dato estremamente positivo. Ma quando è che prende avvio la digitalizzazione del processo penale? Esso prende avvio con il decreto legge n. 193/2009, convertito con la legge n.24/2010, che ha completamente rivisto il quadro normativo sviluppatosi in precedenza, consentendo le notifiche e le comunicazioni a persone diverse dell’imputato con comunicazione alla casella di posta elettronica certificata. Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale. In questa ottica di completa efficacia dell’informatizzazione del sistema, va letto, secondo noi, anche l’obbligo degli avvocati  di inserire nel relativo albo professionale l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine di consentirne una rapida individuazione. Con l’inserimento della posta elettronica certifica (PEC), il legislatore ha anche precisato l’obbligo di aggiornamento in capo agli avvocati con contestuale comunicazione al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della Giustizia. In tale quadro, quindi, la relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie. Andando però oltre quelli che sono i vantaggi per il comparto giustizia da questo processo di informatizzazione, non si può, di contro, misconoscere la necessità di formare in maniera adeguata il personale addetto con corsi ed aggiornamenti professionali. Questo in virtù anche del fatto che si tratta solo di un primo passo verso l’informatizzazione completa del comparto penale, come peraltro sta già avvenendo per quello civile, ove è già possibile l’invio telematico di atti sostituendo il cartaceo. In tal senso l’unico intervento che si è registrato per consentire agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema, almeno per quanto riguarda il sistema notifiche, è quello del cd. doppio binario, ove in una fase iniziale, alla modalità cartacea tradizionale, si aggiungerà l’invio telematico. Quindi, per concludere, il nostro giudizio è certamente positivo, ma la informatizzazione va sicuramente completata ed ultimata per vedere concretamente realizzati i frutti del processo di modernizzazione del pianeta giustizia in generale e di quella penale in particolare.