venerdì 1 aprile 2011

LA MEDIAZIONE PENALE ( da un seminario dell’avv. Raffaele G. Crisileo, presso la Scuola di Scienze Criminologiche e Criminalistiche)

La evoluzione della funzione della pena.

Nel corso del XVII e XVIII,  con l’ avvento dell‘ illuminismo,  la pena  non viene più intesa come retribuzione, ma assume una funzione diversa; una funzione rieducativa
Di qui il contrasto tra il pensiero classico e quello positivo:  la scuola classica vede la sanzione come retribuzione,  la scuola positiva la vede come prevenzione speciale.
Nel tempo sorge per la giustizia la necessità di proporre un contesto di mediazione per un incontro tra autore e vittima nella prospettazione di una riparazione sociale del danno causato con il  reato.
Alla fine del XIX secolo assistiamo :  ad una lenta trasformazione del concetto di criminalità; ad un diverso modo di concepire la pena che diventa più flessibile, più umana;  alla pena non più intesa come retribuzione, ma come  rieducazione dei condannati;  alla pena  non più intesa come strumento giuridico  per punire, ma come strumento per proteggere la società dai soggetti pericolosi ed, entualmente, curarli e reinserirli nella vita sociale;  all’applicazione del metodo scientifico allo studio del crimine;  al delitto non più considerato come il prodotto di una libera scelta individuale, ma come il risultato di una patologia o di un deficit biologico o sociale;  alla prigione che diviene una sorta di laboratorio dove i soggetti sono esaminati in maniera scientifica.
Nella storia recente queste idee hanno trovato una parziale applicazione in alcuni provvedimenti.
Un esempio, in Italia,  è stato il  cd. sistema del doppio binario (adottato dagli anni ’30):
·         da un lato le pene ( per i delitti : ergastolo, reclusione e multa );
·         dall’altro lato le misure di sicurezza destinate ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi (malati di mente, pluri-recidivi, delinquenti abituali).
Nel corso del novecento il modello rieducativo della pena diventa il punto centrale sul quale viene puntata l’attenzione.
Negli Stati Uniti, e nei principali paesi europei, vengono introdotti istituti particolari come la probation .

Il nuovo concetto di giustizia penale orientata alla riparazione ed alla mediazione.

Man mano si afferma :  Una giustizia penale orientata alla riparazione e alla mediazione.  La  ricerca di pene migliori e alternative al carcere.
In altre parole ci si è avviati verso quel  processo che Zagrebelsky ha definito diritto mite.
In questo contesto si pone attenzione :  non solo alla sofferenza dell’autore del reato, ma anche ai danni sofferti dalla persona offesa ed alla riparazione da parte del reo.

La nascita della vittimologia.

La vittimologia  studia la sfera bio-psico-sociale della vittima ed il rapporto che la vittima ha avuto con il proprio aggressore.
              Essa studia, ancora  :
ü  il contesto ambientale (fisico e psicologico), in cui è avvenuto il fatto -reato;
ü  la fenomenologia della vittima entro il quale è stata compiuta un’azione criminale;
ü  nel caso di vittima sopravvissuta, studia le  conseguenze fisiche (danni biologici), psicologiche (traumi a breve-medio-lungo termine), e sociali (reazioni del gruppo primario, come la famiglia, del gruppo secondario, come ad esempio gli amici, e delle agenzie di controllo, come le forze  di polizia o i tribunali).

Gli scopi della vittimologia.

La vittimologia nasce come scienza autonoma all’interno della criminologia in generale.
In particolare :
  • fino agli anni ’50 la criminologia aveva considerato la vittima in modo marginale,  cioè in funzione dello studio del criminale;
  • solo negli anni successivi  la vittimologia ha raggiunto una sua autonomia.

Gli scopi della vittimologia sono : quelli diagnostici (lo studio della vittima può essere importante per la diagnosi della situazione e delle problematiche che emergono),  quelli preventivi rispetto al reato; quelli riparativi in relazione al danno da riparare alla parte lesa.

Questo cambiamento, negli anni ’50,  è avvenuto perché con la nascita della criminologia, si era centrata l’attenzione  sull’autore del reato,  e sulle sue motivazioni.
In altre parole si era trascurato  l’aspetto della riparazione in quanto la pena era stata vista dalla Stato come retribuzione  e dalla vittima come vendetta.
Quindi si è data sempre più maggiore attenzione alla vittima.
Pensate che nel codice arabo la pena di morte può essere sospesa dalla grazia dei familiari della persona o delle persone uccise.
Pensate che negli Stati Uniti possono partecipare all’esecuzione i familiari.
Per quanto riguarda la storia attuale, solamente nel 1985, a livello internazionale, si è affrontato il problema della vittima con la dichiarazione dell’ONU sui diritti della vittima.
Prima la vittima non veniva considerata  in modo adeguato; il tutto era imperniato su  un discorso repressivo, sempre incentrato sul reo.

Grazie alla vittimologia,  le vittime del reato sono tornate, in questi anni, al centro dell’attenzione.
La mediazione penale  ha consentito  loro di “avere voce”.
Nella mediazione penale le parti di un reato gestiscono autonomamente, con il tramite di un mediatore (una persona  terza, neutrale ) il conflitto e cercano di concordare una soluzione.

In questo modo alla vittima viene dato lo spazio per negoziare soluzioni, diverse da quelle della giustizia formale.
Con la mediazione penale (che non è stata ancora recepita del tutto nel nostro Paese) si cercano nuove risposte che non siano meramente retributive.
Questo nuovo modello di giustizia  offre :
1.        la possibilità al soggetto attivo del reato  di riparare il danno causato alla vittima;
2.       la possibilità al soggetto attivo di reintegrarsi nella comunità ricostituendo il legame spezzato con la commissione del reato;
3.       la possibilità per la  vittima di decidere le modalità del risarcimento.

In buona sostanza, con la mediazione, viene offerto un ruolo centrale al reo ed  alla vittima; un ruolo operativo al  mediatore.


La  mediazione penale e le forme ed i  luoghi della mediazione in Italia.

Oggi si sente parlare, sempre più spesso di mediazione, anche nel campo del diritto penale.
Abbiamo detto che il comportamento criminale è una sorta di conflitto tra il reo e la  vittima .
In quest’ottica la c.d. mediazione tende ad una conciliazione tra reo e vittima; conciliazione che non esaurisce la sua funzione nel risarcimento del danno. 
Con la mediazione : da un lato, si favorisce la riconciliazione morale dell’autore del reato con la persona offesa; dall’altro lato si favorisce la riparazione materiale del danno cagionato.

Ma come può essere il  risarcimento ?

Il risarcimento può essere:
·         economico ( è quello più facilmente da realizzare quando dal reato sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale);
·         solo morale  (consiste  in un sorta di  riabilitazione sociale con cui la vittima del reato può affrontare con serenità  il fatto reato che ha subito).

Quando è che oggi si ricorre alla mediazione ?

La mediazione è idonea a risolvere piccole controversie.  Per esempio  per i procedimenti di competenza del giudice di pace.  Ebbene quando ci sono condotte riparatorie, vi è l’estinzione del reato.

In quale area del settore penale si è diffusa, in Italia, la cd. mediazione  ?

Nonostante la mediazione sia un fenomeno conosciuto da pochi anni, sta di fatto che essa si è diffusa prevalentemente nell’area del sistema penale minorile.
Noi parleremo della messa alla prova, la cd. probation. 

Dove è che nasce la mediazione ?

La mediazione nasce negli Stati Uniti intorno agli anni '70 e  si presenta come un fenomeno capace di svilupparsi in differenti ambiti.
In vari paesi europei (Francia, Inghilterra, Austria, Germania)  essa è già operativa  da diversi anni.

Quindi che cosa è la mediazione ?

E’ un  fenomeno che investe molti ambiti del sociale ( ad es. quello familiare).
La definizione più nota è quella del sociologo francese Bonafé-Schmitt  il quale parla di mediazione come di “ un processo, con il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di permettere loro di confrontarsi e di cercare  una soluzione al conflitto”.

Quando è che si parla di mediazione ?

Si parla di mediazione quando un  terzo,  neutrale, il cd. mediatore:
1.        aiuta due o più soggetti a capire l’origine del conflitto sorto tra loro che, poi, nell’ambito penale è sfociato in un fatto – reato ;
2.       a confrontare i propri punti di vista;
3.       a trovare soluzioni di riparazione.

Ma da dove deriva il termine mediazione ?

La parola mediazione (dal latino tardo mediare, cioè a dire dividere, aprire nel mezzo) indica un processo mirato a far aprire canali di comunicazione che si erano bloccati a causa dell’illecito criminoso.

Le definizioni del concetto di mediazione da parte della dottrina.

1.        Pisapia, definisce la mediazione “ una terra di mezzo,  un luogo di ricostruzione, uno spazio sociale dove possano svilupparsi gli incontri tra reo e vittima ”.
2.       Morineau definisce la mediazione “ uno spazio privilegiato per accogliere (e trasformare ) l’insieme dei sentimenti, delle emozioni e dei vissuti che si legano all’esistenza di un conflitto”.
3.       Bonafé-Schmitt, sostiene che “ la mediazione non è solo una risposta alle disfunzioni del sistema giudiziario, ma, in generale,  è un modo di regolamentare le dispute ”.

Bonafé-Schmitt ci dice che in passato un gran numero di conflitti erano regolati nelle famiglie, nel quartiere, nell’azienda o grazie all’intervento di autorità morali come il maestro di scuola, il sacerdote, il sindaco.
Oggi tutti questi luoghi sono in crisi per cui occorre un percorso culturale nuovo che ci porta alla  mediazione
Quindi : Si parte dall’esistenza di un conflitto;   Vi è un soggetto terzo, imparziale, neutrale, confidenziale (che è il mediatore) che propone un modello consensuale di gestione dei conflitti. Vengono promossi degli incontri tra il reo e  la vittima; Fa appello alla partecipazione attiva degli autori del reato e delle vittime

In tale contesto il mediatore è un  consulente che si pone si pone in modo equidistante tra vittima e aggressore.

Il ruolo del mediatore consiste :
  1. nel restituire la parola alle parti per riprendere un dialogo.
  2. nel tentativo di raggiungere forme di riparazione.


A che cosa mira la mediazione ?

  1. Mira a  superare la visione del reato quale atto isolato.
  2. Mira a leggere il reato  nel contesto di complesse vicende relazionali ed umane.
  3. Mira ad offrire una maggiore attenzione ai veri protagonisti della vicenda (autore del reato e vittima).
  4. Mira a dare  riconoscimento alla vittima di un reato, soggetto emarginato nel processo penale minorile (nel quale non può costituirsi neppure parte civile).
  5. Mira a restituire alla vittima la sua dignità di persona, rendendola protagonista attiva di una vicenda che la riguarda  intimamente.


Pensiamo ad un caso pratico.

Pensiamo a chi subisce una rapina, un’aggressione, a chi subisce  un comportamento lesivo di un diritto.
Ebbene le istituzioni fanno fatica a gestire il disagio, la paura, il rancore che la vittima può provare verso l’ autore di un reato commesso  ai suoi danni.


Ed allora con la mediazione che cosa succede ?

Succede che  :
1.        la vittima ha l’opportunità di esprimere l’impatto che il reato ha avuto nella sua vita;
2.       la vittima ha l’opportunità di ottenere risposte su ciò che è avvenuto;
3.       l’autore del fatto è posto di fronte a ciò che ha commesso;
4.      l’autore del fatto ha la possibilità di compiere un gesto positivo verso la vittima;
5.       inizia un percorso che conduce i soggetti in conflitto ad essere responsabili  l’uno verso l’altro.

La mediazione è uno scambio strumento  di comunicazione; la riparazione (anche simbolica ) è il risultato  di questo scambio comunicativo.


Ma che cosa s’intende per riparazione simbolica ?

Per riparazione simbolica s’intendono quei gesti positivi fra autore e vittima del reato.
Ci riferiamo ad esempio (alle scuse, alla stretta di mano ecc…)  che  le parti realizzano spontaneamente tra di loro.


I principi ispiratori dei progetti di mediazione ( per così dire le fonti).

I principi ispiratori  vanno individuati negli indirizzi della comunità internazionale.
Le Nazioni Unite ed il Consiglio d’Europa da tempo sostengono la necessità di introdurre strumenti non giudiziari di risoluzione del conflitto penale, improntati alla mediazione e all’arbitrato.
Nelle “ Regole Minime di Pechino”  delle Nazioni Unite all’art. 11 si afferma, per esempio, la possibilità di indirizzarsi verso metodi alternativi mantenendo il ricorso allo strumento processuale penale solo nei casi di extrema ratio.


L’iter culturale che ha portato alla mediazione penale nell’ambito della giustizia penale minorile.

 I primi documenti ufficiali, praticamente le fonti, della mediazione sono :

Ø  la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia, in particolare l’ art. 40;
Ø  le Regole di Pechino, dettate al IV congresso delle Nazioni Unite, nel 1985, in cui si sostiene l’utilizzo di misure extra giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.
Ø  Le Raccomandazioni comunitarie tra cui : la  n. 87  del Consiglio d’Europa di Strasburgo del 17 sett. 1987, che prevede per i minorenni l’opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto, attraverso forme di mediazione, che comportino la riparazione del danno causato;
Ø  la Raccomandazione n. 99 del Consiglio d’Europa adottata dal comitato dei Ministri in data 19 Settembre 1999, in cui si sostiene l’introduzione della mediazione penale come strumento di risoluzione di conflitti.
Ø  la Convenzione Europea di Strasburgo del 1996 ed in particolare l’art. 13;
Ø  le Risoluzioni n. 27 e n. 28 della Dichiarazione di Vienna dell’aprile del 2000;
Ø  la Decisione Quadro del Consiglio d’Europa del 15 marzo 2001 che chiedeva l’introduzione di una legge quadro sulla mediazione penale in tutti i paesi aderenti, entro il 22 marzo del 2006.


Nel 1999 è stata istituita una Commissione Nazionale Consultiva.

Questa Commissione ha fatto da ponte tra il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato.
Essa ha approvato  il documento intitolato “ L’attività di Mediazione nell’ambito della giustizia penale minorile ”.


In questo documento la Mediazione viene intesa :

  1. Come una diversa modalità di gestione del conflitto.
  2. Come un’ attività realizzata dal mediatore, che mette in relazione due parti che sono in conflitto.
  3. Essa non sostituisce la giurisdizione, ma è una risorsa operativa da utilizzare.
  4. Essa mette a confronto reo e vittima e favorisce la comprensione delle reciproche posizioni.
  5. Essa deve comunque coinvolgere il volontariato per il riconoscimento consolidato della funzione e del valore sociale.


Il processo penale minorile e la messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova, nell’ambito del processo penale minorile,  previsto dall’art. 28 e 29 del DPR 448/88,  prevede che il Giudice possa impartire prescrizioni  : per consentire la riparare del reato e per  promuovere la conciliazione del minorenne con la vittima.
Tale terminologia (utilizzata dal legislatore del 1988) ha spinto la dottrina ad assimilare questo istituto con quello della mediazione.
Questo istituto è stato definito mediazione di tipo processuale in quanto inserita nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale.
Proprio questa nozione ha reso possibile parlare della messa alla prova come luogo adatto per la mediazione penale e, dopo il DPR 448/88  nel sistema minorile italiano.

Quando la mediazione è inserita all’interno della messa alla prova  contribuisce a responsabilizzare il minore mettendolo direttamente a confronto (fisicamente, non solo virtualmente) con la vittima e, quindi, cercando una pacificazione del conflitto.

La mediazione e la messa alla prova.

Con la messa alla prova (di cui la mediazione, come abbiamo detto, è parte integrante) il Giudice, sulla base di un progetto elaborato dai servizi minorili della giustizia, in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali, può disporre la sospensione del procedimento.
Ciò avviene quando il Giudice ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova del minore in affidamento agli stessi servizi sociali.
Esito che, se positivo, consente, ai sensi dell’art. 29 del DPR  448/88, la pronuncia di sentenza di estinzione del reato.
Essa può essere :  alternativa alla pronuncia di condanna se disposta in dibattimento; allternativa allo stesso dibattimento,  se disposta nell’udienza preliminare.

Ma quali sono le particolarità di questa misura ?

ü  Le particolarità sono le prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione con la persona offesa.
ü  Le prescrizioni possono essere previste nel progetto d’intervento o  individuate  dai servizi incaricati.
ü  La riparazione deve essere volontaria nell’ambito della conciliazione tra le parti.
ü  la riparazione può consistere, in una attività di mediazione, una volta ottenuto  il consenso della persona offesa ( = forma impropria di mediazione) .


Ma la sospensione del processo può essere assimilata alla mediazione ?

E’ solo un’assimilazione approssimativa ! Ciò perché il ruolo di mediatore viene svolto dal Giudice sulla base di un progetto elaborato dai servizi sociali dell’Amministrazione della Giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Alcuni ritengono che la sospensione del processo non è una  forma di mediazione.

Perché nel processo minorile l’attenzione è orientata esclusivamente a tutela del minorenne, mentre l’interesse nei confronti della vittima è solo  indiretto.

Inoltre perché la persona offesa può trarre poca utilità da quest’istituto in quanto le sue pretese risarcitorie potranno difficilmente essere soddisfatte
-          sia perché difficilmente il minore ha un patrimonio personale;
-          sia perché difficilmente si riesce a trarre vantaggio nell’esercitare un’azione civile nei confronti dei genitori.

In conclusione il Giudice ha facoltà e non obbligo di impartire prescrizioni dirette :
ü  a riparare le conseguenze del reato;
ü  a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa, così come prevede l’art. 28 co. del c.d. Codice penale minorile (DPR 488/88).

Le esperienze di mediazione  in Italia.

Le esperienze avviate in Italia hanno preso in considerazione principalmente due forme di mediazione.
La prima è una forma extraprocessuale che precede l’inizio del processo.
In particolare a Milano e a Torino si è scelto di dare ampio spazio alla mediazione svolta nella fase delle indagini preliminari.
Quindi  dovrebbe essere alternativa al giudizio.


In questa prospettiva c’è chi, come Bouchard, auspica addirittura un potenziamento dell’istituto nel momento successivo alla ricezione della notizia di reato, per tutti quei reati che prescindono dagli automatismi della procedibilità d’ufficio.

I mediatori milanesi hanno evidenziato la presenza di alcuni rischi connessi ad un’applicazione troppo anticipata dell’istituto.
Essi ritengono che l’attività di mediazione deve essere preceduta dal preventivo accertamento della responsabilità del minore.

In ogni caso, l’immediatezza dell’incontro:
ü  garantisce una risposta tempestiva alla situazione di disagio e di conflitto suscitata dal reato;
ü  consente un incontro tra un minore, che  ha commesso il fatto, e una vittima, che ha ancora desiderio di lavorare sulle angosce provocate dal comportamento deviante.

Noi invece riteniamo che un esito positivo della mediazione può costituire :
ü  la  premessa per una richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
ü  la premessa per l’applicazione del perdono giudiziale.


I Centri per la Mediazione Penale Minorile in Italia.

I Centri per la Mediazione Penale Minorile al momento attivi (2009) in Italia sono diciotto e sono collocati ad Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanisetta, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Sassari, Trento, Torino e Venezia.

Quasi tutti questi centri, in origine, si occupavano solo di mediazione penale minorile.
Negli ultimi anni diverse realtà, come quella familiare, scolastica e sociale, hanno affiancato la mediazione penale.
Oggi diversi centri propongono iniziative mirate alla diffusione della mediazione.
Ci riferiamo ai  giudici di pace, agli operatori degli enti locali, agli insegnanti.
La maggior parte dei Centri italiani fa riferimento al modello  umanistico del “Centre de Mediation”   di Parigi di Jacqueline Morineu.

La formazione di un mediatore.

 Alla formazione iniziale ( generalmente un master )  seguono diverse iniziative per approfondire temi specifici, come :
 il ruolo del mediatore, il tema della negoziazione o ed altre  iniziative organizzate dal Dipartimento di Giustizia Minorile.
Sono cicli di seminari con mediatori provenienti da altri paesi nell’ambito di un Programma Operativo Nazionale di Sicurezza.

Ma qual è la prassi che segue un Centro di Mediazione ?

Inizialmente vi è un invito formale al minore fatto  dall’Autorità Giudiziaria  che propone la mediazione al minore;
in caso di assenso del minore viene data  comunicazione al Centro di Mediazione e, in alcuni casi agli Uffici Servizi Sociali per i Minorenni.
Poi  il Centro Mediazione raccoglie il consenso delle parti e valuta  se la  mediazione è  fattibile.
In ogni caso è previsto un contatto per iscritto fra le parti ed un invito, da parte del Centro,  a presentarsi per un primo colloquio.
La  motivazione dell’incontro alcune volte rischia  di ridursi solo ad un’azione di recupero del minore autore del reato, non riuscendo a dare alla vittima uno spazio di comprensione e di negoziazione.
Nel caso si verifichi un diniego da parte della vittima viene effettuata un secondo contatto perché la finalità è quella di far arrivare la vittima all’ufficio di mediazione.

Le fasi del processo di mediazione.

Il processo di mediazione, così come previsto dalle linee guida nel dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, lo possiamo schematicamente suddividere in 5  fasi:
Avvio, Fase preliminare, Incontro, Riparazione e Conclusione.

L’avvio  alla mediazione può avvenire per iniziativa dei Servizi Minori dell’Amm.ne della Giustizia  o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, Tribunale o Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
L’avvio è una richiesta, indirizzata al Servizio di Mediazione, con cui occorre valutare la fattibilità della mediazione tra due soggetti coinvolti in una situazione conflittuale da cui ha tratto origine il reato.
La mediazione penale minorile oggi avviene prevalentemente come attività di indagine sulla personalità  praticabile all’interno del progetto di messa alla prova.

La fase preliminare prevede una accoglienza del conflitto.
Prevede la raccolta e l’ analisi delle informazioni relative al contesto in cui si è sviluppato.
Tutto ciò al fine di verificare la praticabilità o meno della mediazione.
Il primo contatto  è l’ occasione con cui il mediatore : acquisisce  ulteriori informazioni sull’evento conflittuale;spiega alle parti il significato e le conseguenze del percorso di mediazione.

Alla fine si procede alla programmazione dell’incontro faccia a faccia.

L’incontro rappresenta il cuore del processo di mediazione; esso può svolgersi anche in uno o più colloqui cui partecipa il mediatore.
In linea generale, il mediatore è il primo a prendere la parola, introducendo le regole del dialogo ed invitando successivamente le parti a parlare.

Al termine di questa fase vi sono  le proposte per la riconciliazione/riparazione; quindi  le considerazioni finali del mediatore; da ultimo, l’eventuale accordo riconciliativo / riparativo sottoscritto da entrambe le parti;  è prevista  la possibilità di allargare l’incontro ai familiari delle parti.

Come si concretizza l’esito, se è positivo ?

L’esito, se è positivo, cioè se le parti sono soddisfatte del risultato, si concretizza spesso nelle scuse scritte che pervengono alla vittima e, talvolta, anche nel ritiro della querela da parte della persona offesa.
La conclusione rappresenta la chiusura della fase finale del percorso di mediazione.
 La mediazione può implicare una riconciliazione fra autore e vittima di reato ed eventualmente un gesto riparatorio, anche simbolico soltanto.
Si registra, invece, esito negativo quando non si realizza alcuna intesa e non avviene alcun cambiamento nella relazione tra le parti.

Che cosa s’intende per mediazione non effettuata ?

Si definisce, inoltre “mediazione non effettuata” quando le parti hanno già ricomposto il conflitto.

Che cosa s’intende per mediazione non fattibile ?

La mediazione è “non fattibile” :
ü  quando manca il consenso di una o di entrambe le parti,
ü  quando non è stato possibile rintracciare gli interessati;
ü  quando il mediatore ritiene inopportuno, per le peculiarità del caso concreto, di non avviare il percorso di mediazione.

Che cosa succede al termine degli incontri ?

Il Servizio per la mediazione, al termine degli incontri, comunica all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi che l’hanno promossa l’esito dell'attività svolta.
 Ogni Servizio per la mediazione dovrà predisporre un sistema di valutazione sul lavoro svolto.
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile si farà carico di convogliare queste esperienze a livello nazionale  in un supporto utilizzabile dal legislatore ai fini della tanto attesa normativa.
I Servizi aggiornano la rilevazione utilizzando l’apposita scheda  elaborata dal Dipartimento per un monitoraggio dei dati su base nazionale.


Il gruppo tecnico di studio e di monitoraggio presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile.

E’ stato istituito - presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile - un gruppo tecnico di studio e di monitoraggio formato da rappresentanti del Dipartimento, delle Regioni e dei Servizi per la mediazione.
L’attività del gruppo tecnico ha l’obiettivo di accompagnare la cultura della mediazione dalla fase della eccezionalità e della sperimentazione a quella della normalizzazione dell’esperienza.

Dati statistici relativi agli interventi di mediazione

Il Dipartimento della Giustizia Minorile ha avviato nel maggio 2007 un processo di informatizzazione delle rilevazioni.
Prima del 2007, la rilevazione era effettuata a mezzo di schede cartacee.
Le rilevazioni sono indagini che annualmente rendono visibile l’impegno dei servizi di Mediazione penale minorile presenti in Italia.
Il patrimonio informativo rappresenta lo strumento conoscitivo del monitoraggio della mediazione penale minorile nazionale.

Ma qual è la situazione ad oggi?

Nell’ultimo anno sono stati segnalati  quasi mille casi  di minorenni che hanno commesso  reati.
Di essi, solo  nel 45%  dei casi,  è stato possibile effettuare la mediazione.

La mediazione è esercitata da operatori terzi imparziali ed indipendenti, in rapporto di “equiprossimità” o di “equivicinanza” alle parti.


Il mediatore deve mantenere il segreto sulle confidenze, ammissioni o testimonianze ricevute dall’imputato o apprese dai genitori di questi o  dalla vittima, in relazione al reato per cui si procede.
Il mediatore non deve raccogliere informazioni o notizie relative ad altri reati che potrebbero essere stati commessi dalle parti in conflitto, in quanto esulano dall’oggetto della mediazione in atto.
Viceversa se egli acquisisse informazioni o notizie qualificate, il mediatore che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sarebbe tenuto alla denuncia, quando si tratti di reato procedibili di ufficio.

…°…

                                                          Avv. Raffaele Gaetano Crisileo


sabato 12 febbraio 2011

ANALISI DI UN FATTO DI CRONACA : UN GIOVANE MINORENNE VIENE RITROVATO BARBARAMENTE UCCISO.

In una notte di fine aprile di alcuni anni fa, un ragazzo diciassettenne (che chiameremo Michele)  di una città della Campania  (cui daremo il nome di fantasia di Vastello)  scompare senza lasciare tracce. 
La mattina successiva la mamma, si allarma, perché conosceva bene le abitudini del figlio, e ne  denunzia la scomparsa al locale Commissariato di Polizia.
Scattano le ricerche e poi le indagini, disturbate, nel mentre,  da  balordi tentativi di depistaggi; una telefonata ad un giornale locale dice che Michele, il giovane scomparso, è ancora  vivo; altri messaggi pervengono ad altri giornali locali, ma, alla fine, il tutto  risulterà  opera   di  “ miseri sciacalli”.
Intanto un altro giovane (che chiameremo Gabriele), nel mentre è agli arresti domiciliari per violazione sulla legge sugli stupefacenti, dopo una settimana dalla scomparsa di Michele, dichiara spontaneamente agli inquirenti  di averlo visto la stessa mattina della scomparsa. Dopo qualche giorno il caso diventa di rilevanza nazionale.
La mamma di Michele lancia diversi appelli; si rivolge  ad una  nota trasmissione  televisiva  che si occupa  del caso con servizi.
La storia, alla fine, ha un tragico epilogo : Michele viene ritrovato cadavere, con il volto trasfigurato, dopo oltre venti giorni dalla scomparsa; il suo corpo viene trovato in una casupola di campagna, a pochi  chilometri dalla sua  residenza; è un mazzo di chiavi che permette il riconoscimento di Michele; chiavi che il minorenne aveva ancora in  tasca e che, purtroppo, aprono il  portoncino di casa sua.
Un agricoltore, che coltivava lì attorno dei terreni, fece la macabra scoperta ed allertò le forze dell’ordine; questi  riferì ai poliziotti  di aver visto il corpo di un giovane disteso per terra, con le gambe posizionate in avanti, con addosso un jeans e delle scarpe bicolore. 
Intanto le indagini proseguono; gli inquirenti ascoltano numerosi testimoni; vengono passate a setaccio le ultime ore di vita di Michele; gli investigatori sottopongono ad operazioni captative tante utenze telefoniche; mettono in moto una  macchina investigativa che porta, di li a poco,  all’arresto di un agricoltore quarantenne (che chiameremo Angelo) che, secondo un testimone oculare (che chiameremo Antonio), aveva incontrato per ultimo Michele, la giovane  vittima diciassettenne  e, secondo altri testimoni oculari,  i due, da un po’ di tempo,  si frequentavano.
Arriva il momento in cui il processo approda dinanzi alla Corte di Assise, dove Angelo, da imputato, compare a piede libero, poiché il  Tribunale del Riesame lo ha, intanto, scarcerato per mancanza di indizi a suo carico.
Insieme a lui, che è accusato di omicidio volontario aggravato, la Pubblica Accusa ottiene il rinvio  giudizio, ma per favoreggiamento, anche per Gabriele, il giovane che aveva reso delle dichiarazioni agli inquirenti.
Dopo una lunga istruttoria dibattimentale, alla fine, la Corte di Assise di Vastello, a fronte  di una richiesta di ergastolo del Pubblico Ministero, assolve Angelo, imputato di omicidio volontario ed  assolve anche  Gabriele, imputato di  favoreggiamento; ambedue  per non aver commesso il fatto.
Contro questa sentenza hanno interposto appello la Procura della Repubblica di Vastello, la Procura Generale presso la Corte di Appello  ed il difensore della costituita parte civile, autore del presente scritto.
Il processo, attualmente,  pende presso la Corte di Assise di Appello e si  è in attesa che venga fissata l’udienza dibattimentale di secondo grado.
Tutta la cittadinanza di Vastello continua ripetutamente a chiedersi se Angelo sia colpevole oppure sia  innocente; in città, a tutt’oggi, si parla di questo caso misterioso che ha scosso l’opinione pubblica  per cui  si attende il giudizio d’appello per vedere se la sentenza di primo grado sarà  confermata oppure se sarà  riformata e se l’assassino di Michele avrà un nome ed un volto oppure se resterà tutto avvolto da un alone di mistero.      
Un processo del genere, che ha suscitato tanto  interesse ed un profondo dibattito, offre numerosi spunti di analisi e di considerazioni da un punto di vista giuridico, quanto alla valutazione degli indizi e, da un punto di vista criminologico, quanto all’analisi degli indicatori del crimine.
Noi cercheremo di porre l’accento su quelli che, a nostro parere,  sono i punti chiave di questo emblematico caso;  tenteremo di analizzare gli indizi raccolti dagli investigatori, nella fase delle indagini,  e, da un punto di vista criminologico, vedremo se ci sono risvolti alternativi rispetto alla ricostruzione operata dai Giudici di  primo grado, sia pure nel pieno rispetto di quanto essi hanno scritto, motivato  e sentenziato.
In primo luogo occorre tracciare un “criminal profiling” dell’assassino di Michele soffermandoci sulla traccia di tipo criminalistico ( vale a dire la traccia fisica, cioè le borre insanguinate ritrovate sul luogo delitto, accanto al cadavere) e  contestualmente sulla traccia di tipo comportamentale ( il “perché”  ed il “chi” ha ucciso il povero diciassettenne).
Indi ci soffermeremo sugli indicatori del crimine che ci rinvieranno, secondo un protocollo generale,  allo “stile comportamentale” dell’assassino ed al “movente” che  ha spinto  il killer ad uccidere  Michele.
Cercheremo, poi, di raffrontare  questi elementi con le testimonianze raccolte ed infine, sotto un aspetto squisitamente indiziario, vedremo se gli indizi assurgono al rango di prova indiretta ovvero se essi sono inseriti in una causale seria che ci portano ad identificare l’assassino di Michele che noi,  in sintonia con l’Ufficio di Procura,  al di là del pregiudizio antitetico dettato dalla funzione di parte civile che abbiamo svolto in questo processo.
La base da cui partiremo è  l’art. 192 del codice di procedura penale facendo dei riferimenti a delle massime della Cassazione che, nel tempo, hanno stabilito il principio secondo cui, in un processo indiziario, come è questo, per giungere ad un sentenza di condanna tutti gli indizi oltre ad avere le previste qualità non ci devono condurre all’ approssimazione”, pericolo tipico  proprio dalla “prova indiretta”.
Non vi è dubbio che la posizione centrale in questo processo appartiene ad  Angelo, l’agricoltore  quarantenne che frequentava Michele, la giovane vittima e che, per ultimo, come ha riferito un testimone oculare, Antonio,  lo ha portato con sé, nella sua auto.
Un primo dato di partenza lo ricaviamo dall’ esame autoptico eseguito sul corpo di Michele;  emerge che il  corpo della  vittima  presentava lesioni al torace ed al capo, causate dall’azione d’arma da fuoco a carica multipla,  esplose da due cartucce che attinsero rispettivamente la regione anteriore della base del collo e la regione del mento.
L’esplosione di tutte e due i colpi avvenne a distanza ravvicinata ed i pallini (quattro, ne vennero ritrovati nel corpo) lo attinsero prima che si aprisse la rosata necessaria,  producendo una forza lesiva che causò uno sfacelo cranio-meningo-encefalico; quindi una  morte  istantanea, ha dichiarato il medico legale.  
In buona sostanza  furono esplose due cartucce da una distanza intorno agli 80 centimetri circa e tutti e due i colpi, considerato il tipo di lacerazione del cardigan che il ragazzo indossava,  vennero esplosi dal basso verso l’alto. 
Il secondo dato che emerge è che passarono  meno di due ore tra l’ingestione dell’ultimo pasto, a base di pane, pizza o pasta,  e la morte di Michele.
Ed allora vediamo come il consulente è arrivato a retrodatare l’epoca della morte di Michele. Egli è partito dal fatto che nello stomaco della vittima furono rinvenuti cento centimetri cubici di materiale alimentare poltaceo (appunto pane, pasta, pizza), in via di chimificazione.
Ora, se lo stomaco di un individuo normale, peraltro giovane, si svuota, con un pasto del genere, nel giro di tre ore, considerato che non era stato trovato materiale alimentare nel tratto intestinale più prossimo,  ciò significa che non c’era stato ancora un iniziale svuotamento; dunque erano trascorse non più di due ore tra la morte e l’assunzione dell’ultimo pasto.
In definitiva – ha concluso il consulente -  in base ai fenomeni tanatologici la morte era genericamente compatibile con l’epoca di scomparsa del giovane; in buona sostanza la data della morte era compatibile con venti o trenta giorni,  prima dell’accertamento autoptico.  
E’  così che il medico legale sostiene la tesi della  compatibilità della  data della morte con quella della scomparsa della vittima.
A questo punto  è interessante ricostruire le ultime ore di vita di Michele, partendo dal dato di fatto che egli, verso la mezzanotte, all’incirca, cioè due ore prima di essere ucciso, mangiò  una pizza con degli amici (che lo hanno confermato).
Michele, quindi, verso la mezzanotte del giorno della scomparsa mangiò una pizza insieme con degli amici; egli  venne ucciso presumibilmente quello stesso giorno, verso le due del mattino con due colpi partiti da un fucile da caccia, a pochi chilometri da dove abitava e da dove si allontanò con Angelo, che, per ultimo, lo aveva incontrato come aveva dichiarato Gabriele.
Infine è molto verosimile che Michele venne ucciso nella stessa  masseria dove venne ritrovato il suo corpo privo di vita; vero è che a terra, vicino al suo cadavere, venne ritrovata una traccia fisica importante,  delle borre insanguinate.
Tutto ciò significa che è possibile una ricostruzione storica dei fatti diversa da  quella operata dai Giudici di primo grado.
La nostra convinzione si fonda anche sull’analisi dei movimenti della giovane vittima, Michele, nelle ore immediatamente precedenti alla sua uccisone.
Ma Michele, mangiata la pizza, con chi  passò il resto del tempo, quella notte? Chi aveva un movente per ucciderlo ? 
Gli investigatori, a dibattimento, hanno affermato che Angelo, che era un agricoltore quarantenne di Vastello, da alcuni mesi, “ frequentava  Michele.
Una frequentazione certamente strana ( è stato detto da più parti )  perché tra le due persone vi era una notevole differenza di età notevole ( oltre ventitré anni, li separava !).
Un ufficiale di p.g.  ha usato, a tal proposito, una frase che, secondo noi, fotografa molto bene la sostanza della frequentazione tra i due protagonisti di questa vicenda :  il rapporto tra i due era quasi un rapporto di tipo “lavorativo”, nel senso che  Michele saltuariamente faceva dei lavoretti illeciti per  conto di Angelo.
Quindi il loro rapporto era di mero scambio : da un lato il  facoltoso agricoltore, Angelo, che viveva  alla periferia della città;  un uomo solo,  che di solito non parlava con nessuno; dall’altro lato Michele, un ragazzo minorenne, il classico bulletto di un rione,  cresciuto senza padre,  era facile preda di chi lo usava.  
E’ questo l’elemento che come abbiamo sostenuto in Corte di Assise ci porterà a ricostruire il vero movente di quest’ omicidio volontario, premeditato ed aggravato.
In buona sostanza tutti gli amici della vittima hanno ricostruito i rapporti  tra Michele ed Angelo, un contadino quarantenne di Vastello  ed hanno detto che il  loro  era un rapporto di  mero scambio. Michele, per soldi, si prestava a fare quanto Angelo gli commissionava; aveva incendiato addirittura un’autovettura per la qual cosa il giovane ricattava Angelo; Michele  voleva sempre più soldi.
Un altro testimone ha riferito dei ricatti che Michele rivolgeva Angelo che temeva di essere coinvolto nella storiaccia dell’incendio dell’autovettura.
E’ doveroso ora  ricostruire la scena del crimine e le componenti del piano criminale.
Per far ciò facciamo ricorso alla criminologia la quale ci insegna una serie di cose, tra cui : una corretta interpretazione della scena del crimine può indicare il tipo di personalità dell’omicida (l’offender) e di come  questi  ha ideato  ed  organizzato il crimine; che la scena del crimine è una forma di comunicazione tra l’autore del delitto e l’investigatore; che la interazione della diade omicidiaria (assassino/ vittima)  lascia sempre una traccia di sé, ovvero una  traccia fisica che è quanto resta del contatto tra due corpi (la memoria di quello che è avvenuto; la prova che lo lega alla sua vittima,  come ad es. il posizionamento dell’aggressore nei confronti della vittima sulla scena del crimine; il ritrovamento di importanti reperti  ecc..).
Ed allora, in un quadro del genere, noi dobbiamo riuscire a tracciare sia lo scenario del crimine che il profilo criminale dell’’offender; da ultimo il  movente che ha animato l’omicida.
Premesso che Michele ricattava Angelo per l’incendio dell’auto che  aveva fatto su sua diretta commissione, è verosimile che proprio lo stesso Angelo, insieme ad un suo  fidato complice,  abbia  organizzato ed eseguito l’omicidio del giovanissimo  Michele, come ha sostenuto la Pubblica Accusa.
La notte della scomparsa, Angelo fece salire il ragazzetto sulla sua auto e lo condusse in una masseria  di campagna; un posto che entrambi conoscevano; lì ad attendere Michele, all’interno di quella casupola, al buio, in un angolo,  accovacciato, si era posizionato l’assassino, armato di un fucile da caccia già carico e pronto a sparare.
Non appena Michele entrò in quella casupola il killer gli esplose in faccia due colpi a bruciapelo ad una distanza ravvicinata ( poco più di un metro), mentre Angelo, mandante dell’omicidio, era fuori ad aspettare; dopo che aveva condotto lì  la vittima  con la scusa  di fargli vedere un ’arma. 
Nel momento in cui Michele entrò in quel casolare e  fece  due o tre passi avanti, il killer gli esplose, in volto,  due colpi, partiti dal basso verso l’alto ed Michele morì all’istante, cadendo all’indietro. L’assassino eseguì, così,  l’ordine di Angelo, che era lì fuori.
Abbiamo parlato di due colpi mortali sparati in volto,  partiti dal basso verso l’alto; il primo colpo che attinse il ragazzo al collo ed il secondo al mento. Un‘ esplosione a distanza ravvicinata, perché i pallini  colpirono il giovane, prima che si aprisse la rosata.
Questa ricostruzione coincide perfettamente con quella operata dagli investigatori che hanno riferito che il corpo di Michele venne ritrovato riverso al suolo, in posizione supina.
Circa lo scenario del crimine, sempre sotto un profilo criminologico, abbiamo uno scenario del secondo tipo, in cui tre luoghi coincidono mentre il terzo è diverso.
Coincide il luogo del delitto ( denominato L2 ) con quello dell’abbandono del cadavere ( denominato L3)  con quello del ritrovamento dello stesso cadavere ( denominato L4).  E’ diverso, invece, il luogo della scomparsa ( denominato L1).         
Quanto, poi, al “criminal profiling”   l’assassino  era  verosimilmente un cacciatore ( lo dimostrano le tanti armi trovate a casa di Angelo ed il fatto che  Michele sia stato ucciso con un fucile da caccia);  era  un agricoltore.
In un contesto del genere Angelo  pensò di uccidere Michele  secondo il suo schema mentale : ideò un omicidio in una masseria di campagna abbandonata (un posto che conoscevano bene entrambi);  un luogo abbandonato, tranquillo, discreto  che il ragazzo avrebbe sicuramente raggiunto, insieme con lui senza fare troppe domande; un omicidio da eseguirsi  con un fucile da caccia ( di cui aveva facilità a procurarsi e, poi, aveva facilità a disfarsene).
E così fu ucciso Michele ! In quel casolare di campagna; dopo di essere stato crivellato di colpi,  esplosi da un fucile ( cd. a pallini ) da caccia,  a munizioni spezzate.
Lo prova traccia fisica ancora presente sul luogo del delitto dopo oltre venti giorni dal delitto; vale a dire le borre insanguinate ritrovate per terra, in quella casupola.
Ecco  le nostre prime considerazioni :
1)    Non ci troviamo di fronte a killer professionisti, altrimenti avrebbero occultato il cadavere o, comunque,  non lo avrebbero abbandonato  nello stesso posto dell’omicidio;
2)    Non ci troviamo di fronte ad un omicidio dettato da altre ragioni (di camorra, ad esempio), altrimenti le  modalità generali del delitto sarebbero state diverse;
3)    Non ci troviamo di fronte a casi di “staging”, cioè di alterazione della scena del crimine,  in quanto gli assassini  sono rimasti sulla scena del crimine il tempo strettamente necessario.
4)    Non ci troviamo di fronte a casi di “over killing” perché sul corpo della vittima non  sono  state rinvenute azioni aggressive  post mortem.  
In definitiva, da un punto di vista criminologico, versiamo, in un caso di “omicidio volontario, premeditato e previsto,  con alcune isole disorganizzate (ad esempio il cadavere lasciato sul luogo dell’omicidio;  le borre insanguinate lasciate accanto al cadavere e così via) “.
Vediamo ora  il “modus operandi”  del killer e la tecnica di contatto tra l’ offender e la vittima.
In base agli elementi analizzati non vi è dubbio che il rituale esecutivo del killer  è stato scarno, rapido spietato.
Abbiamo già detto che non vi è stato infierimento sul cadavere (over killing) e che i due colpi esplosi sono stati tutti e due mortali con l’intento preciso di uccidere Michele, nel più breve tempo possibile.
Di qualunque tipo di fucile da caccia si sia trattato, il killer ha azionato sicuramente due volte il grilletto. La vittima, poi, una volta uccisa, è stata abbandonata nel luogo del  delitto.
In buona sostanza, il modus operandi e lo stile comportamentale dell’aggressore, dell’offender, del killer e del suo complice; l’arma utilizzata (un fucile da caccia); il piano di fuga; la presa di distanza dal crimine e dalla scena del crimine, denotano un livello qualitativo del crimine del tipo medio - basso.
In definitiva,  il killer di Michele  è un criminale non professionista, che ha compiuto un’ attività estemporanea su commissione; il mandante, invece, è stato mosso da frustrazione, rabbia distruttiva covata ed esplosiva.
Angelo, ricattato da Michele, è esploso ed  ha operato in modo organizzato e determinato; egli conosceva bene la vittima ed il territorio (aveva una cd. territorialità esecutiva) cioè conosceva perfettamente i luoghi dell’omicidio (che sono gli stessi dove è stato ritrovato il cadavere).
In definitiva il killer ed il mandante sono  persone decise e motivate, con padronanza dei luoghi del crimine che  si sono agevolmente  spostati lungo i percorsi del crimine.
Analizziamo i fattori presi in considerazione dall’ offender nell’esecuzione del piano criminale.
Il fatto che l’omicidio è avvenuto all’interno di una casupola di campagna, al buio (dopo di aver attirato il diciassettenne Michele in un agguato fatale), di fatti,  doveva rendere impossibile la via di fuga alla vittima.
Il luogo dell’omicidio, poi,  è stato scelto dagli assassini per garantirsi la via di fuga,  dopo di aver commesso quel delitto in un luogo che essi conoscevano bene, anche al buio per evitare di essere visti.
Quanto al “criminal profiling” del mandante dell’omicidio, egli  non ha avuto  senso di colpa e di rimorso; viceversa , compiuta  un’azione omicidiaria del genere, è ritornato nel più completo stato di  calma,  fingendo una sua estraneità al fatto.
Versiamo nel caso della “cancellazione psichica” che è un misto tra il  voler uscire di scena ed  il tentativo di voler dimenticare il male fatto.                   
Una considerazione finale : l’assenza sul luogo del delitto (e nei luoghi viciniori) dell’arma del delitto (un fucile da caccia ) significa che l’arma venne  portata con sé dall’assassino e che con lui se ne andò. Questo può significare molto verosimilmente  che l’arma del delitto  fa parte  dell’ habitus mentale dell’assassino.
E siamo arrivati all’analisi del movente, della causale dell’omicidio.
Sappiamo che il movente è il “perché si commette il crimine; è collegato alla volontà colpevole, alla gratificazione, all’utilità  ottenuta dal crimine; si deduce dalla scena del crimine, dal modus operandi dell’assassino; dalle caratteristiche delle vittima; dagli aspetti storici della vicenda ecc….
Tanto premesso non vi è dubbio che Angelo  aveva un movente per far uccidere  Michele.
Infatti  acclarata la circostanza dell’incendio dell’auto,  è  verosimile  il piano del ricatto ricattatorio  che il ragazzetto aveva posto in essere nei confronti di Angelo per estorcergli sempre più  denaro.
Ed è la manovra ricattatoria  (di cui hanno riferito i tanti  amici della vittima) che ci porterà a ricostruire le ragioni, il movente, la diade omicidiaria, la connessione vittima-autore.
Un movente del tipo causale e logico che ha spinto e motivato Angelo, in paura ed in collera insieme,  a volere la morte di Michele.
Dunque il movente primario è stato la rabbia, la collera, la paura di Angelo di rimanere coinvolto nell’incendio, mentre il movente secondario è stato l’omicidio su commissione: queste, in sintesi,  le componenti del piano criminale.
La vittima, nonostante la sua giovanissima età, come abbiamo più volte detto, ricattava il quarantenne con incessanti richieste di denaro ( è circostanza, questa, riferita dai testi!).
In cambio del suo silenzio Michele voleva soldi per cui aveva di sana pianta inventato la storia della camorra;  così  esercitava una stressante pressione psicologica su Angelo che, per queste ragioni, arrivò a programmare la morte di Michele.
Particolare attenzione va posta sul  luogo del ritrovamento del  cadavere della vittima.
La masseria in questione è una vecchia casupola di campagna, abbandonata da anni, di notte non illuminata e frequentata da prostitute; posizionata alla fine di una stradina sterrata; difficile da raggiungere per chi non conosce il posto, specialmente di notte.  
Per queste ragioni è verosimile che la vittima si recò in quel posto con Angelo ed ambedue conoscevano la zona. Ed Angelo  quella masseria, quei terreni limitrofi li conosceva davvero bene !
Testimoni hanno riferito che Angelo  non solo conosceva quella zona, ma che addirittura aveva intenzione di prendere  in fitto un terreno alle spalle di quella masseria, da un suo cugino; ciò  in epoca  di poco antecedente alla scomparsa di Michele e di ciò non ne  parlò agli investigatori ( lo ha tradito  solo una sua telefonata captata).
Ma l’agricoltore Angelo nell’esecuzione di quest’omicidio è stato la mente; il braccio armato è stato quello di un suo operaio albanese (che chiameremo Omar) con il quale nel mese precedente al ritrovamento del corpo del giovane ebbe molti contatti telefonici; successivamente Omar disattivò la sua utenza. Di lui, poi, non si seppe più niente.
E’ proprio ad Omar che Angelo, intercettato in una sala del Commissariato di Polizia, intimò il silenzio ( lo ha riferito un ufficiale di p.g. che assistette alla scena).
Se questa è la provvista indiziaria ora è compito della Corte di Assise di Appello  rivalutare questo materiale per confermare il verdetto assolutorio di primo grado, come chiederanno i difensori di Angelo,  oppure  di stravolgere la pronuncia ed indi  condannare gli imputati alle rispettive pene di giustizia, come ha chiesto la Procura della Repubblica e la Procura Generale  e l’ avvocato, autore di questo scritto, che, in questo processo, ha rivestito  il ruolo di parte civile.

Avv. Raffaele Gaetano Crisileo