domenica 18 agosto 2013

L’ANALISI – IL DELITTO KATIA TONDI E’ UN OMICIDIO COMPLESSO.


“In questo omicidio è importante delineare il profilo logico investigativo del killer di Katia ed il suo modus operandi e quindi stabilire se l’intrusione nella casa della vittima sia stata premeditata o circostanziale; se l’omicidio sia stato premeditato o se sia avvenuto d’impeto, analizzando tutti i fattori della scena del crimine a disposizione degli investigatori. Considerato che la morte della giovane donna è direttamente connessa all’intrusione del killer nella sua abitazione, bisogna anche verificare se l’intrusione presenti le caratteristiche del bliz organizzato oppure se l’omicidio presenti tutte le caratteristiche d’impeto ovvero del delitto non premeditato e della perdita del controllo da parte del killer. Innanzitutto – da quello che abbiamo letto sui mass media – pare che l’intrusione nella casa di Katia e soprattutto – sempre a quanto abbiamo letto sui giornali – la porta d’ingresso non presenta segni di effrazione. Ciò potrebbe far ragionevolmente presumere che la vittima conoscesse il suo assassino, almeno di vista. Altro elemento determinante è stabilire la presenza eventuale di over killing ( colpi successivi alla morte, sul corpo della vittima); ciò si potrà sapere solo all’esito dell’esame autoptico anche se non pare ciò sia avvenuto, a quanto si è appreso sempre, con il beneficio d’inventario, dai mass media. Molto verosimilmente, l’assassinio di Katia è entrato nella sua abitazione per uno scopo primario che, forse, non era l’omicidio, ad esempio per prendere qualcosa.In questo contesto, il killer aveva certamente premeditato l’intrusione, ma non l’omicidio che, probabilmente, è avvenuto solo in seguito alla perdita di controllo da parte dell’assassino ( movente psicologico).
In ultima analisi si potrebbe ipotizzare che se l’assassino è un uomo, una volta esclusa l’ipotesi della rapina, il killer abbia avuto l’intento primario della vendetta, della ritorsione; se, invece, si ipotizza che l’assassino sia una donna ( cosa un po’ difficile!) e se si esclude, anche in questo caso, l’ipotesi della rapina, il suo intento primario è uno sfregio o un dispetto che poi è sfociato in un non - previsto omicidio”

                                                                                                       avv. Raffaele Gaetano Crisileo
  
Articolo tratto da www.casertace.net  pubblicato il  22 luglio 2013
   

mercoledì 14 agosto 2013

RIFORMA GIUSTIZIA E CARCERE.ASTENSIONE DEI PENALISTI D'ITALIA


SANTA MARIA CAPUA VETERE.  La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, con una recente delibera ( 6 agosto 2013) ha  proclamato  l’astensione dalle udienze per i giorni 16-20 settembre 2013 al fine di dare una “scossa” affinché  si realizzi, finalmente,  una riforma significativa in tema di giustizia che, come l’Unione sottolinea da tempo, deve essere una riforma di struttura.
Per il 16 settembre 2013  è stata anche indetta la giornata nazionale di raccolta firme per la campagna referendaria di cui l’Unione è tra i promotori.
E’ un’astensione giusta e sana, che condividiamo appieno – ha sottolineato l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo  – perché, come si legge nella parte motiva della delibera dell’U.C.P.I.,  sebbene il ripristino di un grado minimo di civiltà delle carceri rappresenti uno dei punti fondanti del programma di Governo, non sono state licenziate, fin qui,  misure davvero efficaci per fronteggiare l’emergenza carceraria…”.
Non dimentichiamo – ha concluso l’avv. Crisileo – che  la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo  ha stigmatizzato,  più volte e con fermezza, la situazione carceraria esistente nel nostro Paese, causa i trattamenti degradanti dei carcerati causati dal sovraffollamento.
Situazione di degrado, questa, che è disumana e che deve essere eliminata con priorità assoluta ! 

Articolo tratto da:  www.casertace.net    


domenica 11 agosto 2013

RITORNIAMO A PARLARE DI CARCERE: LA NUOVA LEGGE 8 AGOSTO 2013.


Il Senato della Repubblica, l’8 agosto u.s., ha approvato, in via definitiva, la legge cd. svuota-carcere. Sinteticamente vediamo i   punti salienti  : 
La carcerazione preventiva potrà essere applicata soltanto per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione, nel massimo, a cinque anni. Ne costituisce deroga il reato di finanziamento illecito dei partiti, mentre per lo stalking la pena, nel massimo edittale,  è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione.
Quando, poi, la pena residua da espiare non supera i tre anni di reclusione ( e quattro anni per le donne incinte o per i malati affetti da gravi patologie) ed i sei anni per reati legati alla tossicodipendenza, la pena viene sospesa e si applica, se possibile, la libertà anticipata.
In altre parole le detrazioni di pena ( 45 giorni per ogni semestre) verranno conteggiate in anticipo, al fine di limitare l’ingresso di nuovi detenuti  in carcere.
Questa misura, però, non si applica a chi già si trova recluso ed ai condannati per delitti gravi e per alcuni reati specifici.
Le persone condannate, con l’applicazione della recidiva, possono ottenere, una volta sola, l’affidamento in prova al servizio sociale o  la detenzione domiciliare o la semilibertà.
La nuova legge indica anche i criteri richiesti per la concessione del beneficio; criteri che il Magistrato di Sorveglianza dovrà valutare nel concreto, caso per caso, per vedere se : A) il condannato possa darsi alla fuga; B) il condannato possa commettere altri reati; C) il domicilio - scelto per la espiazione della pena -  sia idoneo ed effettivo anche e soprattutto in funzione delle esigenze di tutela della persona offesa ( è tassativamente previsto che al Magistrato di Sorveglianza venga fornito un verbale di accertamento della idoneità del domicilio in questione).
In definitiva riteniamo che la tematica delle carceri -  questione indubbiamente delicata e complessa -  non può essere risolta soltanto con questa legge, che è  una mera risposta tampone al problema e che, secondo le stime, farà uscire dalla  prigione meno di tremila detenuti .
Alla nuova legge, che sta per entrare in vigore, invece,  occorre dare seguito con altri interventi urgenti in quanto le nostre galere stanno scoppiando perché ospitano complessivamente più di  65.000 detenuti, praticamente 20.000 persone in più rispetto alla loro capienza effettiva; di questi detenuti  quasi 25 mila  sono addirittura  in attesa di giudizio.
Ed allora cosa si attende ancora per un intervento radicale  ?! 
Nei giorni scorsi ci è capitata sotto mano un’intervista del Ministro della Giustizia Cancellieri la quale ribadiva – se ne abbiamo ben compreso il pensiero – che l’amnistia sarebbe una necessità da adottare in considerazione che l’ultimo provvedimento di clemenza ha portato alla liberazione di circa quindicimila/ ventimila posti e che, solo con un intervento del genere,  si potrebbe operare  azioni strutturali.
Un’opinione del genere non solo ci trova pienamente concordi, ma è auspicabile che un’amnistia ed un indulto vengano adottati in tempi davvero rapidi  perché da un lato  si otterrebbe la liberazione di persone  non pericolose e dall'altro lato verrebbe alleggerito il sistema penitenziario che è così pericolosamente ingolfato.

                    avv. Raffaele Gaetano Crisileo          

venerdì 9 agosto 2013

LA NUOVA LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO.

La nuova legge, approvata ieri ( 08  agosto 2013 ) per combattere il fenomeno della violenza contro le donne.

L’opinione dell’avvocato penalista Raffaele Gaetano Crisileo

Finalmente una legge, breve ma significativa ed importante, di soli dodici articoli per combattere, nel migliore dei modi,  il fenomeno della violenza contro le donne che, negli ultimi anni, sta martorizzando il nostro Paese.
E’ una legge, quella approvata ieri ( 8 agosto 2013), che costituisce sicuramente una risposta positiva e concreta a “ tutto ciò che è chiamato femminicidio” e che ha l’obiettivo primario di prevenire questo genere di violenza, di punirla in modo severo ( addirittura è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di maltrattamento familiare e di stalking !!)  ed infine si prefigge l’obiettivo di proteggere le vittime.
In buona sostanza è stato creato uno strumento penale con la finalità di intervenire tempestivamente; in altre parole da un lato esso mira a  proteggere efficacemente la vittima e da un altro lato a porre in essere un’attività preventiva affinchè gli atti persecutori non giungano all’omicidio.
Vediamo con grande soddisfazione il fatto che, da ieri in poi,  alle Forze dell’Ordine è consentito di cacciare di casa il coniuge violento; che le donne – vittime di abusi, ancorchè straniere, ottengano un permesso di soggiorno per motivi umanitari; che le querele contro gli uomini violenti non possono essere più ritirate.
A nostro parere è certamente questo – se correttamente applicato - un modo per sconfiggere quella triste realtà di alcune donne che, solo per amore dei loro figli e per proteggerli, rinunziano alla querela che, d’ora in poi, è irretrattabile,  garantendo ad esse, nello stesso tempo, l’anonimato, nel corso del procedimento e fino al processo.
Altro dato, presente nella nuova legge, che segnaliamo con soddisfazione è l’introduzione dell’istituto del gratuito patrocinio per le vittime di violenze; ciò  a prescindere dal reddito nonché constatiamo la maggiore protezione del minore o di un maggiorenne “ vulnerabile” quando essi vengono citati, nel processo, come testi.
Da ultimo – ed è estremamente importante – la previsione legislativa che prevede un aumento di pena, per questo tipo di reato, nel caso in cui alla violenza contro una donna assiste un minore di diciotto anni o se la vittima è una donna in gravidanza.
In conclusione pensiamo che, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, come hanno sostenuto in molti - ed in modo certamente autorevole -  il decreto legge approvato ieri ( 8 agosto 2013 ) è sicuramente un importante passo in avanti contro il brutto fenomeno della violenza contro le donne, in una società, come la nostra, dove da tempo si registrano in modo continuo questi fenomeni che devono essere arginati e contrastati.
In tale contesto  lo strumento legislativo penale adottato,  ci sembra efficace a tanto. Dobbiamo solo attendere la sua effettiva applicazione per averne la conferma.

Avv.Raffaele Gaetano Crisileo, penalista              
 

martedì 29 gennaio 2013

NASCE IL CENTRO EUROPEO PER LA LOTTA CONTRO I CRIMINI INFORMATICI.

I reati informatici sono l'effetto negativo dell'evoluzione tecnologica,  così come la criminalità in genere è il patologico della società !
Secondo un recente sondaggio la sicurezza informatica desta molta preoccupazione tra i cittadini europei. L’89% degli utenti di internet non rivela informazioni personali online ed  il 12% è stato vittima di frode nella rete.
Circa un milione di persone nel mondo subisce ogni giorno varie forme di criminalità informatica e secondo recentissime stime le vittime perdono circa 290 miliardi di euro ogni anno nel mondo a causa di attività criminali informatiche.
La rivoluzione del “Net Work”, poi, ha creato una serie di duplicati digitali: i famosi fake o falsi profili che intaccano inesorabilmente la sfera personale.
Le uniche norme che, in qualche modo, tutelavano il bene informatico riguardavano condotte quali l'attentato ad impianti di elaborazione dati (vecchia formulazione dell'art. 420 c.p. introdotto dalla L. 191/78).
A partire dagli anni '90 il nostro legislatore ha avviato una  "lotta" alla criminalità informatica con una serie di interventi che circoscrivevano tutte le fattispecie orfane di norme,  fino a giungere nel 1992, con la legge n. 518,  ad una prima individuazione di "pirateria informatica",  come condotta antigiuridica.

Il primo vero intervento in materia si è a avuto soltanto nel 1993 con la legge .n. 547 che ha introdotto definitivamente, nel diritto penale italiano, un elenco di fattispecie in grado di ricomprendere le moderne condotte antigiuridiche, quali le truffe informatiche ecc.

In ambito europeo la risposta a questa problematica ha fatto registrare un significativo ed importante progresso : ci riferiamo all’adozione,  della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, di un documento programmatico che mira all’adozione di una legislazione comune.

La Convenzione è entrata in vigore il 1 lug. 2004 e l'Italia l’ha ratificata con la legge 18 mar. 2008, n. 48.
Considerato, poi, che la lotta alla criminalità informatica è caratterizzata da una grande abilità dei criminali a nascondersi, si è resa necessaria una risposta adeguata della Comunità Europea non disgiunta da un significativo apporto di altri Stati non membri.

Gli Stati Uniti, ad esempio, da tempo hanno annunciato la realizzazione di una vera e propria città informatica per combattere il cybercrime e, intanto, anche altri governi si stanno attivando per impiantare questo schema di difesa, in quanto, secondo dati recenti,  il cybercrime supererebbe, per introiti,  il traffico di droga.
Allo scopo, pertanto, di contribuire a proteggere i cittadini europei e le imprese,  ma anche le  strutture più sensibili,  dalla criminalità informatica, l’11 gennaio  di quest’anno è diventato  operativo il Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica (EC3),  collocato presso l’Ufficio Europeo di Polizia (Europol) dell’Aia (Paesi Bassi).
L’apertura del Centro Europeo, definito da molti,  giustamente, “ uno scudo invisibile” segna, secondo noi, un notevole cambiamento rispetto al modo in cui l’Unione Europea ha affrontato la criminalità informatica fino ad oggi.
Innanzitutto, l’approccio sarà più lungimirante e più invasivo: verranno riunite competenze ed informazioni; verrà fornito sostegno alle indagini penali e verranno promosse soluzioni a livello dell’U.E..
Il Centro si concentrerà sulle attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata, in particolare sugli attacchi diretti contro l’e-banking e su altre attività finanziarie online, sullo sfruttamento sessuale dei minori online e sui reati che colpiscono i sistemi di informazione e delle infrastrutture critiche dell’Unione.
In buona sostanza esso, contribuirà a promuovere la ricerca e ad assicurare lo sviluppo di capacità da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, dei giudici e dei pubblici ministeri ed a effettuare valutazioni delle minacce.
Per smantellare un numero maggiore di reti criminali informatiche, l’EC3 dovrà raccogliere e trattare dati relativi alla criminalità informatica e fungere da help desk per le unità di contrasto dei paesi dell’U.E. offrendo sostegno operativo ai paesi dell’Unione ( ad esempio contro le intrusioni, la frode online, ecc.) e fornirà competenze tecniche, analitiche e forensi di alto livello nelle indagini.
In attuazione dei dettami del neo Centro, già da alcuni anni il nostro Dipartimento di Giustizia e Affari Interni – nell’ambito del Programma di Sicurezza e di Tutela della Libertà  e della Lotta contro la criminalità (2007-2013) -  ha avviato una serie di azioni  per sostenere  la cooperazione tra gli esperti e le autorità preposte all'applicazione delle leggi sulla lotta alle frodi e la lotta contro la cibercriminalità (attacchi informatici, frode online, furto di identità e relativi reati, commercio elettronico illegale ecc..); il tutto al fine di  favorire la cooperazione per lo sviluppo e lo scambio di efficienti metodi di monitoraggio di Internet.
L’attività mira, in particolare, a creare delle piattaforme nazionali di segnalazione dei crimini informatici che riportano alla piattaforma europea sulla cibercriminalità (ICROS presso Europol).
Il tutto in una generale attività di promozione della cooperazione con il Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica con riguardo allo sviluppo di strumenti forensi digitali  per sostenere le agenzie di contrasto nella lotta contro la cibercriminalità nonché di metodi e/o tecnologie innovativi potenzialmente trasferibili ad altri Stati della U.E..
Alla luce di siffatte  innovazioni europeistiche, riteniamo che la legislazione italiana sul punto si è armonizzata con le direttive dell’ U.E. al fine di combattere, in modo più efficace,  il cyber crime per cui quella vigente è sicuramente esaustiva a fronteggiare il fenomeno criminale in discussione.  
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo

domenica 30 dicembre 2012

LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE ED UNO SGUARDO VERSO L'EUROPA.

Più volte sollecitato dal “ Group of States against Corruption ”  ( noto con la sigla GRECO), in materia di repressione della corruzione, il nostro Paese può disporre finalmente della Legge n. 190/2012; un provvedimento difficile, travagliato, che nel suo iter si è imbattuto in ostacoli di vario genere, ma alla fine è stato partorita.
Non sono pochi gli strumenti messi a punto dal Legislatore, con la neo legge anticorruzione, allo scopo di porre un freno al proliferare dei tanti fenomeni illeciti che dilagano negli uffici pubblici del nostro Paese, vittima sofferente di un sistema di corruzione generalizzato.
La nuova legge prevede una serie di interessanti novità e di rilevanti modifiche che ci avvicina ai sistemi giuridici di altri Stati europei ( pensiamo, ad esempio, ai tanti  adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica sui quali, volentieri ed in breve, ci soffermeremo).
Arrivano, ad esempio, il piano triennale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell’ attività amministrativa ( ci riferiamo ad una serie di modifiche sostanziale alla vigente Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ sulla trasparenza degli atti amministrativi “ che disciplinano l’incompatibilità, il cumulo di impieghi, il monitoraggio dei contratti a tempo determinato, il codice di comportamento dei dipendenti, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ecc..).
A nostro parere la nuova disciplina,  legge strutturata in più sezioni - dalla dotazione di strumenti a tutela della Pubblica Amministrazione alla non candidabilità dei condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi (parte prima) per concludersi con l’inasprimento di quasi tutti i “ Reati contro la P.A.”  e l’inserimento di nuove tipologie di reato (parte seconda) -  è sicuramente uno strumento efficace di prevenzione contro il fenomeno della corruttela.
A questo punto è il caso di provare a capire se questo importante strumento possa essere considerata la panacea per risolvere la fenomenologia dilagante del reato di corruzione e di concussione.
In proposito si sono sentite diverse opinioni da parte degli addetti ai lavori, ma il giudizio, nella sua complessità, a nostro avviso, è sicuramente positivo.
Riteniamo che la nuova legge, se applicata in maniera corretta, può avere un impatto profondo ed incisivo sull’attività della  Pubblica Amministrazione e possa di certo contribuire a determinare una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti gli operatori.
Vediamo positivamente  anche che ogni Ente Pubblico, fino alle A.S.L., così come prevede la nuova legge, debba dotarsi di una figura di riferimento per l’ anticorruzione  e che questa figura (ricoperta da un dirigente) avrà la piena responsabilità amministrativa sui reati di corruzione eventualmente commessi nell’ambito della sua struttura.
In buona sostanza chi verrà designato per un compito del genere, per non essere gravato da responsabilità (per danno erariale e all’immagine dinanzi alla Corte dei Conti), dovrà dimostrare di aver messo a regime dei  preventivi ed efficaci piani di contrasto alla corruzione.
Quindi la novità della novella normativa  non consiste soltanto in una rivisitazione dei “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, ma anche ( ed è questa la prima volta che accade!) in un reale intervento su quelle strutture che rappresentano il primo anello del fenomeno corruttivo in Italia ( così come già avviene in altri paesi europei, verso i quali dobbiamo guardare, che hanno combattuto con esito positivo questo fenomeno).
Insieme con questa forte iniziativa, la nuova legge anticorruzione ha sostanzialmente modificato il reato della corruzione e quello della concussione.
In pratica sono stati introdotti, tra l’altro, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” ed  il reato di “traffico di influenze illecite”.
Lo strumento normativo – in linea di massima - pur non toccando l’entità del tempo utile per la prescrizione, in effetti lo modifica nel momento in cui prevede l’inasprimento della pena edittale per molti reati e rimodula il reato di concussione.
In pratica,  per i reati di corruzione  (compreso il novellato art.319-quater del codice penale) il tetto della prescrizione da sette anni e mezzo viene innalzata a dieci anni.
E’ questa una novità, di certo, non di poco conto !  
Quanto al ritocco, in rialzo, delle pene minimali degli stessi reati, l’allungamento nella misura minima a quattro anni, consente anche l’utilizzo, nella fase delle indagini preliminari, dell’intercettazione telefonica  e di quella ambientale.
Maggiori strumenti, quindi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e non una loro limitazione !
Di rilievo appaiono anche i nuovi reati di traffico d’influenze e di corruzione tra privati previsto dall’art. 2635 c.c. per i quali si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’ acquisizione di beni o servizi ( e quindi, in tal caso, si procede, di ufficio).
Le modifiche che hanno riguardato la concussione, nell’ipotesi dell’ induzione, hanno riflessi importanti sulla quantità della pena e determinano, alla fine, la misura degli effetti sulla giustizia reale.
Soltanto il prossimo presente potrà dare decisive indicazioni sull’efficacia della nuova  legge anticorruzione,  ma è innegabile che lo sforzo compiuto coinvolge sia l’intera struttura della Pubblica Amministrazione sia lo stesso cittadino.
D’altro canto, però, pensiamo anche che il fenomeno della corruzione non potrà essere realmente combattuto con le sole leggi, ma riteniamo che queste vadano accompagnate dalla promozione della cultura della legalità nell’attività amministrativa.
In conclusione il nostro Paese deve uscire dallo “stato di coma etico”, così come lo ha definito don Luigi Ciotti, non solo con la riappropriazione da parte di tutti noi del vero significato della parola “etica”, ma anche e soprattutto con il richiamo all’articolo 54 della Costituzione  <i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina>.
In questo binomio vi è la formula vincente per uscire dall’impasse in cui versiamo e ci consentirà di diventare  tra i Paesi più “moderni” in seno all’Europa.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo

domenica 1 luglio 2012

L'EMERGENZA CARCERI.


Nel nostro Paese la situazione carceraria è oramai un’emergenza che non può più essere differita nel tempo e che bisogna risolvere e curare con estrema urgenza.
I problemi da affrontare e da risolvere  sono tanti e diversi:  dall’edilizia carceraria, nel senso che i penitenziari  sono spesso obsoleti e vecchi, a quello del sovraffollamento nel senso che gli istituti ospitano una popolazione di detenuti quasi il doppio rispetto alla loro capacità ricettiva.
In buona sostanza l’emergenza carceraria è davvero seria e drammatica !
E’ vero che i detenuti sono in carcere per reati talvolta gravi, se non gravissimi, tuttavia il recluso, in quanto persona, ha il sacro santo diritto al rispetto della sua  persona e della propria dignità.
Una nazione civile, come è la nostra, non può consentire che una situazione del genere, inizialmente eccezionale  sia diventata, nel tempo, ordinaria né può “tacere” del modo in cui sono ospitati i detenuti nelle nostre strutture penitenziarie.
Non dobbiamo mai dimenticare che la pena, nel nostro paese, ha anche e soprattutto una funzione rieducativa.
Tuttavia, considerate le condizioni in cui si trovano i carcerati, abbiamo il sospetto, se non la certezza, che quella funzione rieducativa cui prima facevamo cenno sia stata, purtroppo, persa di vista.
Ed allora cosa suggerire per una risoluzione del problema ?
Un ’amnistia (come quella del 24 ottobre 1989, l’ultima che c’è stata )  ed un nuovo condono, come quello del 2006 ( l’ultimo adottato), almeno per i reati non troppo gravi, potrebbe, di certo, aiutare allo svuotamento carcerario  ed aiuterebbe, di certo, anche i Giudici che quotidianamente affrontano una miriade di processi da trattare, molti dei quali di non  più attuale allarme sociale, in senso stretto.
Con piacere mi è capitato di leggere, di recente, un libro di una nota autrice che raccoglie storie, testimonianze di detenuti che soffrono e che le cui voci, noi operatori del diritto penale, non possiamo non ascoltare perché  non sono voci di chi grida nel deserto, ma appartengono a persone sconfitte e senza più prospettive.
Ma forse qualcosa si muove ( o si sta muovendo)  nella direzione giusta !
Noto con gioia  che, recentemente, tantissime sono le interrogazioni parlamentari che vengono rivolte, bipartisan,  al Ministro della Giustizia per conoscere quali iniziative vengono (o verranno) assunte o adottate per fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario.
Vedremo cosa succederà, nella speranza che la risoluzione di questo serio problema abbia la priorità su tante altre, così come è giusto che sia. 

                              Raffaele Gaetano Crisileo, avvocato penalista