martedì 8 aprile 2014

L’ORATORIA FORENSE : RELAZIONE ED OSSERVAZIONI.

SINTESI DELLA RELAZIONE,  TENUTA IL 3 APRILE 2014,  DALL’ AVV. CRISILEO,  PRESSO IL TEATRO GARIBALDI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)  IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DI STUDI:  “ ELOQUENZA, PERSUASIONE E COMUNICAZIONE “ E DELLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO “ SULLA SCENA DEL DELITTO. ARRINGHE E RICORDI”.


Nel raccogliere l’invito per parlare di oratoria forense, cercherò di portarvi all’interno di una sofferenza, che è quella di tutti gli avvocati penalisti che, secondo me, sono dei veri psichiatri e psicologi. Dico questo perché il penalista è una persona che lavora con la propria mente e sulla mente del proprio interlocutore. Allora  vorrei cercare di capire come è possibile con la propria mente, capire la mente dell’altro. Ciò, non attraverso formule magiche, ma attraverso moduli quali  l’eloquenza (l’arte oratoria di un tempo, apportatrice di  intelligenza emotiva. rivista in chiave moderna e tecnica);  la persuasione e, da ultimo, la comunicazione cioè  il saper parlare in pubblico. Sono questi i tre temi del seminario di studio di oggi ed i tre sostantivi che il penalista deve sempre declinare nel corso della sua attività professionale. Il processo penale, da duemila anni, è caratterizzato da oralità, immediatezza e pubblicità e presenta tante variabili che richiedono decisioni immediate. Quindi la improvvisazione è una prerogativa del penalista che deve essere portatore di un forte convincimento delle sue tesi. Per esercitare bene la sua professione, egli deve possedere innanzitutto l’eloquenza, poi la padronanza di sé e una buona preparazione in materia. In buona sostanza gli avvocati  penalisti devono essere capaci di persuadere;  di stare in silenzio e di ascoltare. Questi principi di un tempo  sono validi anche oggi, perché il difensore è sempre lo stesso; il suo scopo è sempre il persuadere; il luogo è sempre il Tribunale;  lo strumento è sempre la parola. Quello che è cambiato, invece, sono i clienti che, grazie ad internet, sono diventati più acculturati. Oggi chi si rivolge ad un avvocato non solo cerca conoscenze legali, ma anche empatia e capacità di comunicare. In tema di comunicazione dobbiamo subito evidenziare che l’avvocatura penale necessita di una maggiore padronanza della comunicazione perché l’avvocato penale deve sostenere le ragioni della causa che patrocina,  con un discorso capace di persuadere il giudice. Ed allora, prima di tutto, gli avvocati si formano con l’eloquenza, perché solo l’arte oratoria può dare loro una adeguata proprietà di linguaggio. Quindi l’oratoria è utile,  non solo per i giudizi e per i processi, ma anche nelle relazioni interpersonali professionali, quando  si devono acquisire nuovi clienti,  perché apporta forza e sicurezza all’avvocato. Da una recente inchiesta è risultato che quasi il 90 % di persone, possibili clienti, considera, come primario criterio di scelta di un avvocato, il come il professionista si esprime. E che come si definisce e che ruolo ha la persuasione? Secondo Perloff, la persuasione : ” è un processo simbolico,  in cui i comunicatori cercano di convincere altre persone a cambiare i loro atteggiamenti,  in vista di un problema, attraverso la trasmissione di un messaggio, in un clima di libera scelta”. In quest’ottica, la persuasione è fatta non solo di parole ma anche di  immagini ecc... Per noi avvocati, la persuasione è l’obiettivo della nostra professione; quando essa si verifica, è un miracolo, che ci gratifica.  Rispetto al passato, si applica in modo diverso perché   viaggia in maniera più rapida e sottile. Non vi è dubbio che essere dei buoni persuasori è un arte. Non c'è un  metodo o una lingua già fatti da altri. Ognuno deve creare da sé  il metodo e la strada. La persuasione appartiene al mondo intellettuale, ma anche a quello  emotivo,  perché “ il cuore conosce le ragioni, che la ragione non conosce”, diceva un antico filosofo. Ogni argomentazione deve avere una forma di “simpatia” tra chi espone una tesi e chi la riceve. Quante emozioni vivono nell’animo di un  Giudice che possono facilitare o impedire la persuasione, ma la vera ragione del successo dell’avvocato penalista è l’eloquenza. Egli deve essere sensibile, attento,  con le  antenne dell’atmosfera dell’aula sempre alzate  sia che abbia scelto di difendersi provando sia che abbia scelto di difendersi, resistendo. Secondo Goleman : ” il successo dipende dall’intelligenza emotiva e non solo dagli studi accademici“. E’ vero ! Questa regola appartiene, in modo particolare,  al mondo dei penalisti. Un avvocato, il quale sa tutte le leggi, se non è in grado di comunicare con efficacia, è di certo limitato. L’avvocato penalista non solo deve essere in grado di ricondurre un fatto ad una norma giuridica, ma deve aggiornarsi, frequentare corsi,  mettersi in discussione a qualsiasi età. Insomma il penalista deve essere una persona convinta che non si finisca mai di imparare e che deve essere consapevole dei propri limiti. Una comunicazione verbale efficace  è un sicuro volano, per l’avvocato, per contrastare la tesi della Pubblica Accusa.  In definitiva la comunicazione verbale ha un  potere strabiliante; bisogna saperla usare, con criterio e metodo,  perché ci aiuta a raggiungere gli obiettivi, attraverso l’argomentazione e  la persuasione. Ed allora se è vero che l’energia vitale viene trasmessa attraverso il linguaggio, la gestualità, il tono della voce, lo sguardo, noi  penalisti dobbiamo tener ben presente questi elementi soprattutto quando teniamo  una discussione in un processo dove ci sono due momenti fondamentali : l’argomentare e l’intèlligere, cioè capire il punto decisivo della causa. Infatti, in tutte le cause vi è una questione decisiva che è il bersaglio cui  mirare. Individuato il  nodo della causa bisogna sviluppare gli argomenti e le ragioni da portare a sostegno della propria tesi, vincendo la cd. prova di resistenza. Dunque il vero strumento per difendere è l’argomentazione; è il ragionamento logico, attraverso l’analisi dei dati (le prove)  emersi nel processo. Solo, così, avviene il miracolo della persuasione. Ma l’argomentazione richiede soprattutto una conoscenza che si acquisisce attraverso lo studio di tutte le vicende, anche le più marginali, che possono aiutarci a ricostruire un fatto umano. Poi è necessaria anche una conoscenza giuridica. E non solo,  perché  se si parla, diceva Von Goethe, senza una profonda partecipazione d’amore, quel che si dice, non merita di essere riferito. Quindi la discussione, in un processo,  deve essere fatta, da un lato con partecipazione ed amore e, da un altro lato,  rispettando i principi (ciceroniani)  della limpidezza nell’esposizione, per illuminare gli ascoltatori, del vigore nell’eloquio,  per muovere la loro affettività. Sarai un oratore mediocre – diceva  Fenelon -  se non ti farai pervadere dai sentimenti che vorrai descrivere. E,  per gettarsi nell’avventura della parola  - scriveva  Padre Thaellier de Poncheville – bisogna dimenticarsi che si sta parlando e, addirittura, dimenticare chi si è. E, poi, l’argomento dell’avvocato richiede un lavoro di “inventio”, cioè devono essere esposte le giustificazioni delle tesi prospettate,   in modo  che, alla fine, il Giudice abbia recepito la nostra idea. L’idea di cui parliamo,  è quella che, nel gergo forense, definiamo “ il colpo d’ala” che, a volte, riesce a risolvere una causa,  perché “ il colpo d’ala “ prima colpisce il cuore e, poi,  arriva al cervello del Giudice. In buona sostanza la comunicazione c’è soltanto quando l’avvocato riesce a tenere sveglia l’attenzione per tutta la discussione. Infatti Jean Guitton diceva : “ L’eloquenza consiste nel dire qualcosa a qualcuno …  non è un buon oratore chi non ha idee, ma solo parole”. In definitiva, il nostro pensiero è che il  discorso trasporta un messaggio che l’oratore deve esprimere con chiarezza, con concretezza, con convinzione, con eleganza e con tecnicismo. Per questo l’eloquenza è stata definita l’arte di dare efficacia alla verità. Quindi se mancano questi presupposti, allora non siamo capaci di comunicare veramente.  Nel tempo, l’arringa ha cambiato nome e contenuto; si chiama discussione ed è essenzialmente tecnica perché deve incentrarsi sulla valutazione della prova ed è un’ esposizione diversa da quella degli avvocati di un tempo, che iniziavano con l’ ”esordio” e chiudevano con una “perorazione”. In sintesi, oggi parliamo di una discussione asciutta che deve armonizzare eleganza, tecnica e comunicazione, nell’interpretare il fatto e nel ricondurlo ad un’ipotesi giuridica. 


sabato 29 marzo 2014

IL LIBRO DELL'AVV. CRISILEO : DICHIARAZIONE ALLA STAMPA.

Mi sono deciso a raccogliere, in questo libro, dopo anni di esercizio della professione di avvocato penalista, alcune mie arringhe, così si chiamavano un tempo, quando  iniziai l’attività forense.
Nel mio libro “ Sulla scena del delitto. Arringhe e ricordi “ che verrà presentato il 3 aprile prossimo,  ho trattato quattro  celebri casi di omicidio,  in cui sono ho svolto  la funzione di difensore ed ho riportato le arringhe tenute in quei processi pubblici e che sono state trascritte e registrate dai miei collaboratori, nel mentre le pronunziavo dinanzi alle Corti di Assise.
Per renderle comprensibili anche ai non addetti ai lavori, al pubblico in genere che deciderà di trascorrere del tempo in compagnia del mio scritto, ho cercato di semplificarle al massimo, con particolare riguardo agli argomenti specificamente giuridici.
Questo al fine di far cogliere la profonda  differenza tra i diversi tipi di processo che esistono nel nostro Paese.
Il tutto senza avere la pretesa di fornire uno strumento per impostare e recitare un’ arringa o per articolare una discussione, ma con il mio unico scopo di trasmettere il mio metodo, nella ferma convinzione che verità e dubbio sono due elementi contrastanti ed il processo penale deve assolvere ad una funzione importante, quella di non lasciare spazio alle ombre e non far entrare la suggestione nell’aula di giustizia.
In questo contesto,  ho voluto  solo comunicare  al lettore una “chiave” mia, del tutto personale,  del come, a me,  piace affrontare un processo;  di come io lo analizzo.
Questo perché  è proprio nei dettagli, nelle pieghe dei fogli del fascicolo processuale, una volta compreso a fondo il “nocciolo della tematica “,  nella quale ci si innesta,  che, secondo me,  vi può essere,  la soluzione del  caso, fermo restando che la nostra professione di avvocato ha come caratteristica peculiare l’arte di insinuare il dubbio nel Giudice chiamato a giudicare.
Secondo me, il vero avvocato è quello che riesce ad insinuare, meglio degli altri, nel Giudice, appunto il dubbio.
E non bisogna mai dimenticare che la psicologia e la psichiatria, in un processo penale,  giocano il loro ruolo, nello stesso tempo, importante e determinante:.
Ciò in quanto la credibilità di un teste entra in contatto con quelle che si chiamano percezioni individuali che hanno un’importanza vitale.
Quindi, un vero avvocato,  deve essere anche un buono psicologo ed un vero psichiatra, nel senso che deve riuscire a leggere oltre le parole, oltre le frasi, oltre i silenzi.
In buona sostanza deve riuscire a capire il profilo dei protagonisti della vicenda per impostare una corretta ed utile strategia interattiva  con loro.         
Ed allora, ho voluto riportare,  quattro celebri casi giudiziari, pubblicamente trattati in un’aula di giustizia, arrivati alla ribalta della cronaca nazionale, in un libro gremito di personaggi fisicamente vissuti, coinvolti in tristi vicende della vita e finiti ad essere parti in un processo.
Ciò anche per dimostrare che il processo penale è indubbiamente un dramma ed una partita insieme, in cui l’arringa è il momento finale, prima che viene letta in aula la sentenza, in cui si scatenano le passioni e le emozioni dell’avvocato, nella eloquenza, nella persuasione e nella comunicazione  e la parte che rappresenta non attende altro che quel momento.
E questo, nelle Corti di Assise e nei processi di omicidi, avviene meglio che altrove.
Infine giunge il momento del silenzio, quello dell’attesa della sentenza; la sentenza  che appartiene solo al Giudice.
Così si conclude la partita – dramma in cui vi sono né vincitori né vinti, ma vi è solo il trionfo della Giustizia e della Verità, almeno di quella processuale.

AVV.  RAFFAELE GAETANO CRISILEO

giovedì 20 marzo 2014

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL’AVV. CRISILEO IL 3 APRILE 2014


Santa Maria Capua Vetere. Il prossimo 3 aprile alle ore 16.00 presso il Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi  di Santa Maria Capua Vetere, la Scuola di Criminologia del Formed di Caserta, diretto dalla prof. Vittoria Ponzetta, in convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza – con il patrocinio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, a chiusura delle lezioni della  IV Edizione del Corso di Perfezionamento in Scienze Criminologiche e Criminalistiche, direttore scientifico il   prof. Giuliano Balbi, ordinario di diritto penale alla Seconda Università  di Napoli,  ha organizzato un interessante convegno- seminario di studio, il primo in assoluto in Terra di Lavoro sul tema  “ Eloquenza, persuasione e comunicazione”, durante il quale verrà presentato il libro dell’avv. Raffaele Gaetano Crisileo dal titolo “ Sulla scena del delitto. Arringhe e ricordi”( la copertina è nella foto). Porgeranno i saluti il Sindaco della Città di Santa Maria Capua Veterel’arch. Biagio Maria Di Muro ed il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale, il dott. Corrado Lembo. Interverranno, come relatori, lo stesso autore del libro, l’avvocato Crisileo, che terrà un seminario sul tema del convegno nonché il prof. Mariano Menna, ordinario di procedura penale avanzata presso la Seconda Università: il prof. Raffaele Santoro, docente di diritto canonico presso la stesa Università; ildott. Piero Avallone, Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed l’avv. Mario Covelli del Foro sammaritano. Il convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con l’attribuzione di tre crediti per ciascun avvocato partecipante cui verrà rilasciato un attestato di partecipazione, previa prenotazione telefonica al Formed. Modera il convegno, il dott. Gianluigi Guarino, direttore di www.casertace.net.  Ogni partecipante che si prenoterà per la partecipazione all’evento,  telefonando almeno due giorni prima, al Formed  di Caserta ( tel. 0823.279263; fax 0823.220975; cell. 393.9743680 ) avrà in dono una copia del libro dell’avv. Crisileo ed un’attestazione di partecipazione al seminario di studio.

domenica 17 novembre 2013

L’OMICIDIO DI KATIA TONDI : La nota di precisazione dell’avv. Crisileo del 17.11.13     
     
      Quale  codifensore di Emilio Lavoretano, indagato per l’ omicidio della moglie sig.ra Katia Tondi, avvenuto a San Tammaro nel luglio scorso,  intendo precisare  : “ Relativamente alla mia recente ed unica intervista televisiva  alla trasmissione di Mediaset “Quarto Grado”, rilasciata giovedì 7 nov. u.s.,  debbo fare una doverosa precisazione: è vero che, quando si è parlato di piste alternative,  ho detto di “cercare nel condominio”, ma questa frase è stata travisata nel suo contenuto essenziale. Ciò mi dispiace molto, ma davvero molto !
       “Cercare nel condominio”  non significa che l’assassino possa essere uno dei condomini ! Mi sarei guardato bene non solo dal fare un’affermazione del genere, ma addirittura dal pensare una cosa del genere. E ciò per una ragione semplicissima : perché non la penso !!! E non solo ! Se avessi, poi, voluto dire una cosa del genere avrei usate l’espressione  “cercare tra i condomini” e non – come ho testualmente affermato – “ cercare nel condominio”.
      Con la frase “ cercare anche nel condominio” intendevo dire, meglio volevo suggerire, di  cercare le tracce  che un assassino non solo lascia sulla scena del crimine ( l’abitazione Lavoretano – Tondi ), già analizzata, in lungo ed in largo, ma lascia anche nei luoghi limitrofi; nei luoghi dove passa, e nel nostro caso,  nei luoghi comuni del condominio ( scale, androne, portoncino  d’ingresso, cortile   ecc…) . Mi chiedevo se questa attività era stata fatta da parte degli investigatori.
A noi difensori ciò non è dato sapere, perché gli atti sono secretati ( e questo non ce lo dobbiamo dimenticare),  ma se per caso un’attività del genere non è stata fatta potrebbe essere utile espletarla al fine di un completamento dell’indagine, considerato che noi crediamo fermamente nell’innocenza del nostro assistito.
Quindi il mio è stato un semplice suggerimento e basta e non – come erroneamente interpretato – un voler infangare i condomini del Parco Laurus, per carità, che, a quanto ci risulta, sono tutte persone stimate ed oneste ”.
                                                                                              avv. R.G.Crisileo

giovedì 26 settembre 2013

LA DISCUSSA FIGURA DELL'OMICIDIO STRADALE.

Contro la piaga degli incidenti stradali, sempre più provocati da soggetti alterati da assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti (conseguenza del sempre più diffuso consumo da parte di giovani di sostanze alcoliche e stupefacenti,  in qualunque momento del giorno),  si invocano spesso rimedi normativi e giurisdizionali esemplari. L’art. 42 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un’azione o per un’ omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”, specificando, poi, al secondo comma, che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Partendo dal dato obiettivo, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenti considerevolmente il rischio di cagionare incidenti  stradali mortali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico, che sorregge le condotte, deve essere ravvisato non nella semplice cattiva condotta  di chi viola  le regole della circolazione stradale, ma  quanto meno nel dolo eventuale, in quanto sussistono tutti i presupposti. La situazione, secondo la nostra opinione,  potrebbe forse essere risolta in sede legislativa.
È, infatti, auspicabile l’introduzione di un trattamento più adeguato, che possa magari disporre di efficaci e razionali strumenti di graduazione e differenziazione della responsabilità e delle sanzioni. In tal senso, una proposta di legge di iniziativa popolare, sul cosiddetto “omicidio stradale”, ha ormai superato le 50.000 adesioni; la soglia prevista dall’articolo 71 della Costituzione.
Con questa proposta di legge si vuole inserire nel codice penale una specifica previsione di “omicidio stradale”, per “…colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile …” “…un quadro sanzionatorio autonomo … individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell’omicidio e delle lesioni personali stradali…”.
Detta  proposta di legge  è appoggiata da  più parti,  ma la domanda che noi ci dobbiamo porre è questa: Sono davvero necessarie delle nuove norme in questa materia?
In realtà il legislatore è già intervenuto con alcune modifiche al Codice della Strada, prevedendo ipotesi di ritiro, sospensione o addirittura revoca della patente di guida.
Ma, secondo noi, tutto ciò non basta !
 A nostro avviso la proposta di legge popolare, quale la previsione dell’ omicidio stradale,  al fine di introdurre una nuova ipotesi di omicidio,  è più incisiva ed è necessaria.  La fattispecie, collocata all’art. 575 bis c.p., disporrebbe che “chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni la morte di un uomo,  è punito con la reclusione da otto a dieci anni”.
Il testo si riferirebbe, quindi, ad ipotesi di guida in stato alterato da alcool o da sostanze stupefacenti; si richiederebbe, inoltre, l’accertamento di una violazione del Codice della Strada, l’esclusione di caso fortuito o forza maggiore, l’accertamento del nesso di causalità tra l’incidente e l’evento mortale, ma anche del nesso tra l’ eventuale stato alterato e l’ incidente mortale.
La previsione di una norma del genere – che noi auspichiamo venga adottata al più presto  -  andrebbe ad introdurre una forma di responsabilità che prescinderebbe dalla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Attualmente la morte provocata a seguito di incidente stradale è considerata omicidio colposo, invece l’effetto che la proposta di legge popolare vorrebbe ottenere è quello di far transitare la morte, a seguito di incidente stradale, provocato da chi si metta alla guida ubriaco o drogato nell’omicidio doloso (quello compiuto volutamente).
Il tentativo – a quanto abbiamo letto da qualche parte – pare sia stato già stato compiuto, nell’attuale sistema normativo, da qualche Pubblico Ministero, che aveva provato a percorrere la strada del cosiddetto “dolo eventuale”, peraltro infruttuosamente; in buona sostanza si era sostenuto che accettare il rischio di un possibile esito (la morte di un uomo) di una condotta (guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ubriaco) equivale a volerlo, sia pure indirettamente.
Ma purtroppo ( e lo diciamo con tutta onestà e convinzione)  il sillogismo non aveva retto.
In tale quadro,  riconoscendo che – in una materia del genere - attualmente le punizioni sono troppo blande, siamo  d’accordo con la proposta di legge che abbiamo citato in quanto è condivisibile l’impegno dell’iniziativa popolare affinché venga diversamente e maggiormente punito chi, ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidando,  provoca un incidente stradale uccidendo una o più persone.
Solo così, a nostro avviso, si potrebbe porre un serio freno alle inutili stragi stradali, soprattutto a quelle del sabato sera.



lunedì 19 agosto 2013

COMUNICATO DEL FORMED DI CASERTA, LUGLIO 2013 - IV EDIZIONE CORSO DI CRIMINOLOGIA

Articolo tratto dal " Comunicato del FORMED DI CASERTA, luglio 2013"   

Al Corso di Criminologia - istituito dal   FORMED di CASERTA  e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI  - Dipartimento di Giurisprudenza – un articolato  programma di studio  per la formazione di nuove figure professionali che, poi, opereranno, in prima linea,   nella risoluzione di crimini complessi e difficili; nell’analisi della scena del crimine e nello studio delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone e sui reperti e sulle  tracce comportamentali per individuare l’assassino (l’offender).

Alla fine del prossimo mese di ottobre 2013, in concomitanza con la presentazione del libro “ Follia” del noto  psichiatra prof. Alessandro Meluzzi, avrà inizio la Quarta Edizione del “ CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE E CRIMINALISTICHE “  istituito dal FORMED  di Caserta ( Corso Trieste n. 291) e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Dipartimento di Giurisprudenza - diretto dal  prof. Giuliano Balbi, ordinario di diritto penale alla S.U.N.  Tra i docenti figurano nomi di prestigio  tra cui il  prof. Alessandro Meluzzi, il  prof. Giuliano Balbi,  la prof. Valeria Del Tufo, il prof. Matteo Borrini, il prof. Raffaele Landi, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo, l’avv. Gianluca Tretola, l’avv. Tiziana Barella,  la prof.ssa Giovanna Nigro, il prof. Flavio Argirò, il prof. Stefano Manacorda,  il  prof. Luciano Garofano, già generale dei carabinieri del RIS di Parma,  nonché numerosi   magistrati, tra cui il dott. Luigi Levita, del Tribunale di Nocera Inferiore ed il dott. Antonio D’Amato, Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli  e tanti altri nomi di primo piano. 
Il corso di  perfezionamento, partorito da una brillante  idea della direttrice del FORMED, la prof. Vittoria Ponzetta, è alla quarta edizione, con un passato glorioso alle spalle. Il corso  prevede lezioni bisettimanali  obbligatorie : 141 ore frontali di lezione ( in aula ) e 20 ore di visite guidate ( presso Penitenziari della Regione, Musei, Laboratori Scientifici ecc…) ed  ha lo scopo di  conferire  competenze infoinvestigative  per la risoluzione di  crimini complessi e per lo studio accurato della scena del crimine e delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone, sui reperti, sulle tracce rinvenute. Verranno trattati temi di interesse ed attuali:  dai delitti contro la vita : in particolare il femminicidio, i reati a sfondo sessuale, lo stalking, i crimini  informatici ed internazionali, quelli economici, l’omicidio seriale, il criminal profiling, lo studio della vittima, dei resti umani ecc... Verranno trattati numerosi casi di omicidi avvenuti negli ultimi anni, come il caso Kercher, il caso Scazzi, il caso Parolisi ed altri. A chiusura, con la discussione di una tesi scritta, il corsista conseguirà  “ l’attestato  di” perfezionamento in scienze criminologiche e criminalistiche”, spendibile nel mondo professionale.  Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso del diploma di laurea in discipline umanistiche o  scientifiche  e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine (anche  in possesso del diploma di scuola media superiore) che, per durante la frequentazione dell’intero corso, potranno usufruire di  permessi  retribuiti. Il superamento del corso verrà annotato sul  libretto matricolare ai fini di carriera.
Le iscrizioni sono ancora aperte. 
  



I REATI DI PERCOSSE, MINACCE E QUELLI CHE PROVOCANO SOFFERENZA ALLA VITTIMA DEVONO ESSERE ASSORBITI NEL REATO DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

I reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, e gli altri atti  che cagionano sofferenza morale alla vittima del reato  tecnicamente devono essere assorbiti nel reato di maltrattamento in famiglia.

La riflessione dell’ avv. Raffaele Gaetano Crisileo
Ripartiamo, un attimo, dal reato di “ maltrattamenti in famiglia”.
La recente riforma dell’8 agosto 2013 -  che va sotto il nome di  “cd. legge svuota carceri” -  prevede che la condanna per il reato di “maltrattamenti in famiglia “,  previsto dall’  572 del codice penale,  è ostativo alla concessione dei benefici alternativi alla detenzione in carcere.
Ciò posto, in un contesto del genere -  siccome è oramai prassi consolidata che i Giudici di merito contestano con un capo d’imputazione a sé stante, anche se avvinto dal vincolo della continuazione con il reato di maltrattamento in famiglia, i reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, vilipendio ecc..; cioè tutti quelle condotte compiute verso la vittima dei maltrattamenti e che cagionano durevole sofferenza morale -  non comprendiamo perché detti atti non siano stati assorbiti, appunto nell’ art. 572 c.p..
Considerato, poi,  che  – secondo noi  - in questo senso sembra indirizzarsi il diritto penale contemporaneo, anche se la strada da fare è ancora tanta e faticosa -  in quanto la giurisprudenza non è univoca sul punto, vero è che la Corte di Cassazione, ha spesso affermato che “ Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’ art. 572 c.p.” ( vds. ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 19/06/2003, N. 33091) ) -  allora ci dobbiamo chiedere : perché il legislatore, in questa occasione, non ha disciplinato meglio la condotta dell’art. 572 del codice penale,  emanando  una norma nuova nel senso che abbiamo detto ?
Una novella del genere sarebbe stata “giusta” ed è davvero auspicabile anche se al tutto si può rimediare  con un prossimo intervento legislativo perché, nell’ architrave dei pesi e dei contrappesi che deve misurare sempre il potere punitivo dello Stato, sarebbe  un termometro   tecnicamente calibrato per fronteggiare l’allarme sociale che, comunque, reca il reato di “maltrattamenti in famiglia”.