domenica 16 novembre 2014

ETICA ED INFORMAZIONE BREVE SINTESI DELLA RELAZIONE TENUTA AL CORSO DI FORMAZIONE PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI IL 14.11.2014

“Il tema delle implicazioni etiche interessa i protagonisti dell’informazione della carta stampata e del mondo digitale ed in questo campo occorre dedicare la maggiore attenzione possibile all’etica. Ciò in quanto un giornalismo serio e corretto dipende dalla coscienza morale, dall’etica dei giornalisti, appunto, e non solo dalla legge e dalla deontologia. Quindi occorre ricostruire il sottile rapporto tra Etica ed Informazione. Non dobbiamo dimenticare che le agenzie di informazioni, nello sviluppo delle società, sono state un elemento importante. Oggi la loro esistenza è in pericolo perché, con l’avvento di internet, non hanno più la informazione in esclusiva; con la radiotelevisione, poi, hanno perso il primato della rapidità. Nel secolo scorso prima si ebbe la nascita dei quotidiani di informazione, come mezzo di conoscenza e di lavoro, e poi la comunicazione diretta divenne più limitata e ad essa si sostituì la stampa. Dagli anni sessanta in poi esplose l’informazione, grazie alla tecnologia e le agenzie d’informazioni divennero  gli unici mezzi capaci di informare rapidamente. Negli anni novanta si è passato al digitale e si sono aperti nuovi orizzonti come la multimedialità dell’informazione. Il successo è stato però effimero: è arrivato internet. Or dunque se l’informazione è oggi indispensabile, come strumento di conoscenza e di lavoro, essa deve essere corretta ed esatta. Ecco l’importanza della gestione e del controllo delle informazioni che comporta, sempre, una scelta delle informazioni. In altre parole un fatto diventa evento, meritevole di essere raccontato se, quell’evento, può interessare il destinatario. In altre parole un accadimento diventa notizia se si pensa che esso possa soddisfare i bisogni dell’informazione che il lettore richiede. Ed ecco che ricompare il problema della correttezza dell’informazione la quale è indubbiamente assicurata da una selezione delle stesse informazioni e da un controllo sulla loro esattezza. In un quadro del genere un agenzia seria di giornalisti deve ignorare le fonti anonime perché l’etica del giornalismo è l’etica del giornalista, vale a dire appartiene alla sua coscienza morale, come cittadino e come professionista. Ma non solo! Il giornalista deve, nell’esercizio della sua attività professionale, attenersi, con rigore, al rispetto dei codici e della legislazione; al rispetto della verità sostanziale. Ed allora accanto ad una “formazione” etica vi deve essere, necessariamente, una “informazione” etica. In altre parole il giornalista deve avere una buona conoscenza del codice penale, della legislazione sulla stampa e dei codici deontologici,  ad es. la “Carta di Treviso”, documento per la salvaguardia dei minori; la “Carta dei doveri”, sulla non discriminazione di razza, di religione, di sesso, di opinioni e tanti altri protocolli d’intesa sottoscritti. In quest’ottica l'etica dei media va dai problemi etici nella carta stampata fino ai problemi che affliggono la società dell'informazione. Abbiamo, quindi, un problema di etica della televisione, del web, dei libri, del sistema radiotelevisivo. Ed allora necessita che lo schermo normativo esistente venga rispettato, dal giornalista, in ogni sua parte.
Ci riferiamo a quell’assetto di norme che nasce dal connubio tra Costituzione e norme deontologiche professionali e da cui si ricavano dei basilari principi come la libertà di informazione e di critica, che sono “diritti insopprimibili”  dei giornalisti i quali mai devono offendere l’onore ed il decoro di alcuno,  altrimenti incorrono, oltre che nei vari illeciti, anche nel reato di diffamazione.
Altra norma di comportamento importante che merita di essere evidenziata è quella che vieta al giornalista di “pubblicare immagini o foto raccapriccianti di persone coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona”. Il problema non è facile perché vi sono casi in cui l’immagine ha un valore informativo, essendo l’unica fonte della notizia. Un esempio? Le torture nel carcere irakeno di “Abu Graib”. Ed allora la collettività, senza quelle foto, avrebbe potuto acquisire la notizia e verificarne l’attendibilità? La risposta è che le immagini raccapriccianti hanno, in alcuni casi, un valore informativo perché sono il contenitore di una notizia, non altrimenti acquisibile dai lettori. Ed allora l’immagine raccapricciante può essere pubblicata solo quando la sua diffusione soddisfa una reale esigenza informativa. Vale a dire quando è il contenitore di una notizia che non può essere divulgabile in altro modo, sempre nel rispetto del requisito della verità. In conclusione bisogna farlo con etica e parlare di etica,  significa parlare di correttezza dell’informazione e significa parlare di un giornalismo serio e corretto “.
avv. Raffaele Gaetano Crisileo




mercoledì 12 novembre 2014

CONVEGNO SU ETICA ED INFORMAZIONE : RELAZIONE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI.

“Etica, web ed informazione» è questo il tema del convegno organizzato dall' “Associazione Giornalisti di Terra di Lavoro “ della Campania per studiare l’evoluzione dei mezzi di informazione e mettere a confronto gli operatori del settore. Il convegno si terrà  venerdì 14 novembre p.v.   dalle ore 16.00 in poi presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico “Teanum Sidicinum” in Teano con accesso da Piazza Umberto I.
L’evento consentirà di analizzare le difficoltà di un periodo storico durante il quale contemporaneamente giornalisti e blogger, giornali di carta e informazione sui social network, raccolgono e diffondono notizie.
Una complessità che va analizzata per rendere un corretto servizio e raccontare i fatti, sempre con precisione, nonostante la rapidità con cui si veicola oggi l’informazione.
Partendo dall'esperienza dei protagonisti dell'informazione, dai media tradizionali al web, senza dimenticare che non solo i giornalisti di professione, ma anche gli altri attori del processo mediatico contribuiscono a dettare le regole e a diventare terminali influenti e indispensabili del sistema mediatico.
«Etica, web e informazione” è uno degli appuntamenti fondamentali nel Piano di Formazione dei giornalisti 2014-2016 organizzato dall' Associazione in collaborazione con Università, magistratura e altre associazioni di giornalisti.
Partendo dall’analisi del cambiamento della comunicazione, tra passato e futuro, dell'innovazione introdotta dal web, si approfondiranno le questioni "deontologia, etica professionale e social media". Dopo il saluto delle Autorità presenti, terrà una relazione sul tema l’avvocato penalista sammaritano Raffaele Gaetano Crisileo, che tratterà il tema centrale del convegno “ Etica ed Informazione”.

Interverrà anche il prof. Emilio Tucci, docente di informatica del diritto alla SUN e tratterà il tema : “Riservatezza ed identità personale : diritti minacciati dal web 2.0”.

Articolo tratto dal sito on line casertace.net

sabato 25 ottobre 2014

LA CONDANNA A MORTE CONTRO ASIA BIBI E’ CONTRARIA AI PRINCIPI UMANITARI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. Considerazioni dell’avv. Raffaele Gaetano Crisileo

L’Alta Corte di Lahore, il 6 ottobre u.s., ha confermato la condanna a morte di Asia Bibi, la cristiana pakistana di quarantanove anni condannata alla pena capitale nel 2010 e, in carcere, da più di cinque anni con l’accusa di “blasfemia”, la quale ha fermamente rifiutato di convertirsi all’islam.
La speranza ora è appesa alla Corte Suprema che, se rigetterà il ricorso di Asia, la donna cristiana verrà lapidata (come accadde a Santo Stefano, nel primo secolo dell’era cristiana, che non volle rinnegare il Cristo).
Il caso di Asia, in Pakistan, non è isolato, ma i cristiani, detenuti con l’accusa di “blasfemia” nelle prigioni di quel Paese, sono numerosissimi.
La locale Commissione per i diritti dell’uomo incessantemente ha ingaggiato una battaglia contro la legge anti-blasfemia.
I giudici dell’Alta Corte di Lahore, in grado di appello, hanno ritenuto credibili le accuse di due donne musulmane che hanno testimoniato contro Asia, accusandola di “blasfemia” contro l’islam.
La donna pakistana, di fede cattolica, sposata e madre di cinque figli, il 14 giugno  2009, mentre era intenta a lavorare la terra, andò a prendere dell’acqua da un pozzo e poi la offrì alle sue compagne che erano con lei, ma venne accusata di avere infettato la fonte, in quanto lei, essendo cristiana, era un’infedele.
Asia Bibi ha sempre respinto quell’accusa e si è rifiutata di convertirsi all’islam, sostenendo fermamente la sua fede in Dio.
Accusata di “blasfemia”, alcuni giorni dopo, questa accusa, venne formalizzata dal mullah musulmano agli organi di polizia.
Per la cronaca, la cd. “legge nera” venne introdotta nel codice penale pakistano nel 1976 e confermate nel 1982 e nel 1986 e  le pene per chi offende l’islam prevedono l’ergastolo e la condanna a morte.
Non c’è scampo per chi viene accusato di blasfemia: molti cristiani sono stati uccisi mentre entravano in tribunale per il processo, perché, secondo  i gruppi fanatici islamici, la giustizia umana è inferiore a  quella divina. Questo è il motivo per cui sempre più spesso gli imputati non assistono ai dibattimenti in aula e, anche se assolti, sono costretti a lasciare il paese per sempre.
La condanna a morte di Asia Bibi, come ha dichiarato il Vescovo di Pune, mons. Thomas Dabre, che ha chiesto l’intervento e l’aiuto della Comunità internazionale, è uno sfregio contro la dignità umana.
Ma, secondo noi, vi è di più !
Sotto un profilo di diritto internazionale le leggi sulla “blasfemia” sono decisamente  "contrarie allo spirito dei diritti umani", perché tutti devono poter seguire liberamente la propria religione e devono avere la libertà di culto.
Secondo noi è urgente modificare le leggi sulla “basfemia” soprattutto in Pakistan,  stato a maggioranza musulmana, dove i cristiani sono una piccola  minoranza.
Quel governo deve fare decisamente molta attenzione ad applicare provvedimenti del genere e la comunità internazionale deve movimentarsi al più presto in favore di Asia Bibi.
In tale quadro ci auguriamo che gli Organismi internazionali e la Santa Sede intervengano affinchè sia concessa la grazia ad Asia e, nello stesso tempo, leggi del genere sulla “blasfemia”, decisamente draconiane, che tradiscono l’ affermazione dei diritti umani, vengano al più presto abolite.
Siamo nel duemila ed abbiamo imparato tante cose, come la libertà di culto, il diritto alla vita, la libertà di espressione; conquiste, queste, per noi  irrinunciabili e sinonimo di libertà.
Purtroppo la storia umana non ci finisce mai di stupire ed il caso di Asia Bibi (a favore della cui causa di libertà sono state raccolte ben quattrocentomila firme!!! ) ci dimostra che quando la mente ed i cuori degli uomini diventano ciechi, l’uomo è “lupo all’altro uomo”, per usare una frase del filosofo Tommaso Hobbes, ed è possibile uccidere con crudeltà.
Ciò non deve avvenire perché i valori umani deve predominare su tutto e tutti !
Non parlo solo da cristiano, ma anche da giurista libero ed amante dei valori improntati all’insegna della libertà e della dignità della persona umana che merita rispetto assoluto.


domenica 28 settembre 2014

IL SISTEMA CARCERARIO SVEDESE : UN ESEMPIO DA OSSERVARE.

Mentre nel nostro Paese le carceri scoppiano ed i diritti dei detenuti sono duramente messi alla prova per mancanza di spazio nelle carceri, la Svezia, da vari decenni, ha adottato un sistema punitivo, riducendo al massimo la pena detentiva ed ampliando le forme alternative. “ Entrando in una prigione svedese potreste anche non accorgervi di essere in un istituto di pena. Specie nelle fasi avanzate della detenzione vedrete detenuti che escono per recarsi a lavoro o per studiare, indossando i propri vestiti. Alcune celle somigliano più a stanze di campus universitari con televisori a schermo piatto, cellulari e mini-frigo. Niente impenetrabili barriere, né condizioni punitive inflitte al solo scopo di rispondere al bisogno di giustizia delle vittime. Non fosse per le sbarre - ma anche quelle non sempre ci sono - sembrerebbe più la stanza di uno studente che una cella vuota “. In tale contesto, il legislatore svedese, contrariamente al nostro, ha privilegiato le forme di pene alternative alla detenzione, ritenendo il carcere l’ultima spiaggia e la estrema ratio. In buona sostanza il trattamento della pena, nell’ordinamento svedese, è progressivo e, quindi, man mano essa va a scomparire, soprattutto quando il detenuto dimostra, in modo chiaro ed inequivocabile, di avere la volontà di inserirsi nel tessuto sociale. In Svezia vi sono istituti carcerari chiusi ed istituti aperti. In quelli aperti manca una legge autoritaria e viene lasciato ampio spazio di libertà per recuperare il cittadino condannato. Abbiamo detto che il sistema punitivo svedese è progressivo e pensate che sono addirittura gli stessi carcerati che controllano, durante la notte, se tutto procede secondo regolamento, mentre il personale dell’istituto arriva al mattino per il proprio lavoro. In altri istituti, completamente aperti, i detenuti lavorano in libertà e trascorrono all’interno solo il tempo libero e la notte, mentre per il week end si recano a casa dalle proprie famiglie. Ovviamente è il Giudice che stabilisce dove un detenuto deve essere ospitato. In buona sostanza se la condanna supera i tre mesi di carcere, almeno la prima parte di essa viene espiata in un istituto chiuso. Successivamente, quando il detenuto dimostra di avere  un comportamento responsabile viene spostato in una struttura aperta. In definitivo il trattamento rieducativo viene effettuato sulla base dei risultati raggiunti. Pensate che in Svezia è previsto un istituto carcerario ogni cinquanta detenuti ed un personale, nell’istituto stesso, con un rapporto di 2 a 1:  per ogni due detenuti, vi è un operatore. Il detenuto, nel tempo libero, insieme al trattamento di reinserimento, svolge un lavoro retribuito. E, alla fine,  abbiamo quasi un sogno  che in Svezia si realizza : quando il detenuto ha finito di espiare la pena viene affidato ai sindacati che lo aiutano ad inserirlo nel mondo del lavoro.  Ecco perché il termine evasione, in Svezia, è desueto e il sistema scandinavo, in tema di statistiche, non supera il 20%  di reclusi che hanno tentato  di evadere da un istituto di pena.  Non ci permettiamo di fare il raffronto con i nostri dati o addirittura con quelli di tentato suicidio o di suicidio dovuto al malessere dei detenuti nelle carceri italiane che soffrono per tanti motivi, ma anche per il problema del  sovraffollamento nelle celle. Non c’è stato nessun bisogno di indulto In Svezia, né di misure d’emergenza per sfoltire i detenuti. Mentre l’Italia, su tale problematica, è in stato di forte impasse per l’affollamento in cella, la Svezia attua una politica di  recupero e di reinserimento sociale. La giustizia svedese invia sempre meno persone in galera, nonostante la criminalita' sia piuttosto in aumento, concentrandosi essenzialmente sul braccialetto elettronico e la liberta' vigilata.
“Ecco perché, secondo noi, l’Italia dovrebbe emulare la Svezia dove il motto del sistema carcerario scandinavo – leggevo su’autorevole rivista - è da circa cinquanta anni “non gestiamo delle punizioni”: concetto difficilmente importabile nel nostro sistema  dove vi è ancora l’amministrazione penitenziaria”. Da ultimo dobbiamo segnalare che la Svezia ha lentamente smesso di spendere denaro  nell’edilizia carceraria, investendoli in progetti di recupero dove quel governo, per fini educativi, ha inserito tanta gente che ha sbagliato. “ Del resto – si chiedeva l’autore di quell’articolo di cui purtroppo non ricordo il nome -  che senso riparatorio può mai avere per la società la reclusione d’uno spacciatore di droga o d’un rapinatore? “ Concetto, questo, che condividiamo in pieno. Quindi occorre, in definitiva, un sistema detentivo che si fondi essenzialmente sulla riabilitazione e sul reinserimento sociale. É il modello svedese che, numeri alla mano, dimostra che senza indulti o svuotacarceri si può risolvere il problema di reiterazione del reato, una volta che il detenuto si uscito dal carcere.  E’ quanto accade in Svezia, dove il numero dei detenuti diminuisce. Pensate che a novembre scorso la Svezia ha deciso di chiudere quattro istituti perché il numero dei carcerati è sceso dell’1 per cento annuo. Ed allora se la criminalità esiste, deve esistere non solo la certezza della pena, ma anche il reinserimento del carcerato altrimenti il problema carcere si ripeterà all’infinito. Gran parte –  come avviene in Svezia - dovranno fare anche le associazioni di volontariato, formate da ex-detenuti,  che devono mettere a disposizione un’efficace rete di supporto per chi entra o esce dal carcere, provvedendo non solo a una costante supervisione, ma garantendo programmi di trattamento. Ecco la ricetta vincente svedese. E perché non la adottiamo anche in Italia ?
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo

lunedì 21 luglio 2014

L'OMICIDIO DI ENRICO DI MONACO E QUELLO DI MILENA SUTTER : DUE CASI GIUDIZIARI A CONFRONTO.

L’omicidio di Milena Sutter e quello di Enrico di Monaco sono due processi che si assomigliano:  due classici processi indiziari con delle caratteristiche simili strabilianti,come ha evidenziato, durante la sua requisitoria, il Procuratore Generale di Napoli, dott. Francesco Iacone, nel processo contro Salvatore Busico, accusato dell’omicidio di Enrico di Monaco. Per la cronaca è stato proprio il dott. Iacone il Procuratore Generale che, nel 1975, sostenne l’accusa pubblica dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Genova contro Lorenzo Bozano, il biondino dalla spider rossa, anche lui, come Salvatore Busico, assolto in primo grado, nel 1973 e condannato all’ergastolo in secondo grado, nel 1975. 
Ma vediamo il perché le due vicende si rassomigliano e soprattutto il perché sono due processi indiziari classici. 
Enrico di Monaco, un ragazzo di appena diciassette anni, di Santa Maria Capua Vetere, scompare nella notte tra il 24 ed il 25 aprile 2005. L’indomani la mamma ne denunzia la scomparsa. Partono le indagini, disturbate da tentativi di depistaggi e, alla fine,  la storia ha un triste epilogo: Enrico viene ritrovato cadavere, con il volto trasfigurato, in stato di decomposizione, dopo ventitré giorni dalla scomparsa, il 18 maggio 2005,  in una masseria abbandonata di campagna, la masseria  Marzella, in Santa Maria La Fossa. Viene identificato per mezzo di un mazzo di chiavi che aveva con sé e che aprono casa sua. Ad avvertire la polizia del ritrovamento del corpo è un  agricoltore che riferisce di aver intravisto in quella casa  il corpo del ragazzo, con le gambe dritte in avanti, che  indossava un jeans e delle scarpe bicolore. 
Intanto gli inquirenti si concentrano su Salvatore Busico, un contadino quarantenne del luogo,  che, a quanto riferisce un teste oculare, aveva incontrato, dopo la mezzanotte, la vittima che era salito sulla sua auto, un’Alfa 33 e poi era scomparso. 
Ma vediamo perché questo omicidio ricorda quello di Milena Sutter. 
Milena Sutter, una ragazza di appena tredici anni, di Genova, scompare il 6 maggio 1971 verso le 17.30 circa, all’uscita della Scuola Svizzera genovese. Il suo corpo venne ritrovato, due settimane dopo, in mare, precisamente il 20 maggio 1971 con addosso sei piombi da un chilo l'uno parte di una tuta da sub.
Appena visto il cadavere, due pescatori chiamarono i vigili del fuoco che recuperarono la salma. Il volto era irriconoscibile ed il corpo scarnifìcato. Milena indossava  la camicetta a fiori, il maglione giallo e la blusa blu che aveva il giorno della scomparsa. Il corpo venne riconosciuto grazie a una medaglietta con inciso il suo nome (regalatale dalla madre alcuni anni prima) e grazie a  un braccialetto che portava ad un polso. La sera stessa, un venticinquenne del posto, Lorenzo Bozano, venne arrestato,  ritenuto il maggiore indiziato.
Secondo i medici legali che esaminarono il corpo, la ragazzina venne uccisa il giorno stesso della scomparsa, all'incirca tra le 18.00 e le 18.30. Il giorno successivo, alle 10.45 del mattino, la famiglia Sutter ricevette una chiamata anonima con una richiesta di un riscatto. Un chiaro tentativo di depistaggio. Poi più nulla,  fino al ritrovamento del cadavere.
Intanto gli inquirenti si concentrarono su Lorenzo Bozano, un venticinquenne genovese che venne arrestato il 20 maggio 1971. Egli aveva l'hobby di girare con la sua spider rossa ed aveva la  passione per le immersioni subacquee. Appena fermato, non riuscì a fornire un alibi che lo copriva  dalle 16.15 alle 19.45 e dopo le 22.00 del 6 maggio.
Alcune persone, sentite come testi, dichiararono di aver visto un "biondino" sostare nella zona in cui si trovava villa Sutter, seduto su una spider rossa ammaccata; altri testi, inoltre, dissero di aver visto la sua spider nei pressi della Scuola Svizzera, nei mesi precedenti all'omicidio. Una trentina di studenti riconobbero Bozano. Inoltre, altri testimoni riferirono che, nei giorni precedenti,  Bozano accennava all'idea di compiere un sequestro, ma egli affermò sempre che stava parlando del rapimento  Gadolla, avvenuto per mano di un gruppo terroristico dell’epoca.
Tantissimi indizi contro Lorenzo Bozano e tantissimi indizi contro Salvatore Busico.
Bozano era un sub con la passione per il mare e attorno al corpo di Milena, quando il mare lo restituì alla terra, venne ritrovata una cintura da sub. Busico, dal canto suo, era un agricoltore ed anche un cacciatore ed Enrico venne ucciso con un fucile da caccia: due colpi sparati a ripetizione, in una masseria di campagna, buia ed abbandonata, in una zona dove Busico, come dimostrano delle intercettazioni in atti, voleva prendere in fitto un terreno, in epoca antecedente l’omicidio di Enrico. 
Milena Sutter, al pari di Enrico di Monaco, secondo i medici legali, venne uccisa poco dopo la sua scomparsa, circa un’ora dopo : centrale, in ambedue i casi, il cibo ritrovato nello stomaco delle due vittime; secondo i medici legali è quello che avevano mangiato poco prima di essere stati uccisi.
E non solo ! Testi oculari avevano visto Bozano aggirarsi, con la sua spider rossa, intorno alla Scuola Svizzera, pochi giorni prima dell’omicidio di Milena; allo stesso modo testi oculari avevano visto Busico incontrarsi e frequentarsi con Enrico di Monaco. Sia Bozano che Busico hanno negato queste importanti circostanze di fatto ! 
Due alibi falliti, rispettivamente quello di Bozano e quello di Busico, per gli incolmabili vuoti presenti nel loro narrato.
In ambedue i casi la presenza di un movente : per Bozano la sua ossessione per Milena Sutter e per Busico la sua rabbia covata, poi esplosa, contro Enrico di Monaco che lo ricattava per l’incendio di un auto eseguito su sua commissione in cambio di denaro, come avevano riferito dei testi oculari che avevano visto  Busico dare del denaro ad Enrico e raccogliere le confidenze del giovane.
Ambedue gli imputati hanno clamorosamente mentito durante il loro interrogatorio: Bozano negò di conoscere la Scuola Svizzera dove Milena studiava e, dal canto suo, Busico negò di frequentare Enrico perché si dedicava a cose illecite. E, poi, il colpo di scena : durante l’interrogatorio,  Bozano inavvertitamente tirò fuori dalla tasca una scatola di fiammiferi con scritto il numero di telefono della Scuola Svizzera. Allo stesso modo Busico è stato smentito da testi oculari che hanno riferito particolari inquietanti sulla sua frequentazione con Enrico di Monaco.
E vi è di più ! Milena Sutter, quando venne ritrovato il suo corpo senza vita, indossava gli stessi abiti che aveva al momento della scomparsa; così anche Enrico di Monaco, all’atto del ritrovamento del suo corpo, indossava, guardate caso, gli stessi abiti di quella notte,  quando salì sull’auto di Busico,  dopo che si era cambiato di vestiti ed aveva indossato abiti di poco valore, perché, verosimilmente, sapeva di andare in quella masseria di campagna che conosceva sia Busico che lui e dove, verosimilmente, era già andato in precedenza forse non solo con Busico, ma anche con gli operai albanesi di costui.
Ma a carico di Busico  vi è anche un’intercettazione ambientale emersa, in modo chiaro, da una nuova perizia disposta dalla Corte di Assise di Appello  contenente due frasi emblematiche : “ Dovevo sparare io là …Ta ta ta ta… Oh! Mi stai uccidendo … “.
Questi, fra i tantissimi, elementi in comune intercorrenti tra i due omicidi e che sono stati trattati dallo stesso Procuratore Generale, il dott. Francesco Iacone, a distanza di cinquantanni l’uno dall’altro e che, in quello a carico di Busico, io ho avuto l’onere di affiancare, quale difensore della parte civile.   

                                                                                                       avv. Raffaele Gaetano Crisileo, penalista  

domenica 20 aprile 2014

" SULLA SCENA DEL DELITTO ", TRA LE PAGINE DEL LIBRO DELL 'AVV, CRISILEO

Sulla Scena del Delitto tra le pagine di Crisileo
Recensione, tratta da “Il Mattino”, del 20.04.2014 a firma di Elio Zanni 
“Signor Presidente, Signori della Corte di Appello, chiediamo la conferma della sentenza di primo grado che ha saputo cogliere nel segno la verità processuale e la storica, e perciò chiediamo il rigetto dei motivi dell’appello proposti dalla difesa dell’imputato”. Dai delitti Sellitto e Marino, passando per i casi Di Monaco e Tedesco: è una vera e propria selezione di momenti di tribunale, di fatti di cronaca nera evoluti in tenzoni giudiziarie “Sulla scena del delitto”: l’ultimo libro di Raffaele Gaetano Crisileo, criminologo, avvocato penalista del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Una selezione d’interventi, anzi di arringhe, come egli stesso ama definire quei momenti salienti a cui conduce la “ missione forense”. Meno di 200 pagine da leggere tutte d’un fiato, gustata la prefazione di Paolo Brosio che svela anzitempo l’istinto etico che l’autore possiede e propone, in ogni arringa, mettendo in luce i retroscena degli efferati delitti consumati in certi ambienti ovattati di periferia, che spesso soffocano l’uomo e alimentano la bestia.  Crisileo invita a spogliarsi dei panni del buon borghese e guardare i fatti ed i loro protagonisti con pietas umana, Cosa che ogni legale può fare solo a valle di un certosino lavoro dei profili criminali. Lavoro che dovrà distendere con buona comunicativa su un tappeto di verità processuale”.  Elio Zanni

                                                                        Riproduzione Riservata



martedì 15 aprile 2014

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE SULLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE.

Il Senato, nei giorni scorsi, ha dato il via libera al provvedimento di riforma della custodia cautelare. Per diventare legge dello Stato, il testo, ora, dovrà tornare alla Camera.
Le novità riguardano i termini di custodia cautelare e le modalità per l’adozione del provvedimento cautelare che verrà applicato solo in caso di concreto e attuale pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove o di pericolo di fuga.
Dunque si ricorrerà alla custodia cautelare, in via del tutto eccezionale, tranne nei casi di reati di particolare allarme sociale, come terrorismo e mafia.
Il nuovo istituto della custodia cautelare in carcere verrà così riformulato: “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere … Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari”.
In buona sostanza, la custodia cautelare in carcere diventerà misura  residuale, al fine di ridurre la pericolosità dell’indagato, in relazione alla sua eventuale fuga o intralcio al corso della giustizia.
Il testo, almeno nella sua ratio, è finalizzato a ridurre l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere ed a ridurre il sovraffollamento della popolazione carceraria, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente la valutazione e la motivazione del giudice e l’idoneità della custodia in carcere.
Ma solo nel tempo, quando la nuova norma verrà applicata, si vedrà se la finalità del legislatore sarà stata  raggiunta.
Ritornando all’analisi del provvedimento, salta subito agli occhi che esso  limita la discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti per l’applicazione delle esigenze cautelari.
Innanzitutto è stato introdotto il criterio dell'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato che non può più essere desunto dalla sola gravità del reato per cui si procede.
Ciò, invero, non è propriamente innovativo perché la Cassazione, da tempo, aveva stabilito, con molte pronunce sul punto, che la sola gravità del reato era insufficiente a ritenere sussistenti le esigenze di cautela.
Novità assoluta, invece, è l’esclusione della custodia in carcere e degli arresti domiciliari in due ben specifiche circostanze : quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere (concessione della condizionale); quando il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, sia possibile sospendere l'esecuzione della pena con concessione di una misura alternativa.
Quando invece si ipotizza un  aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche applicare, congiuntamente,  altra misura coercitiva o interdittiva (attualmente il giudice, invece,  può solo sostituire la misura in corso con altra più afflittiva oppure  può applicare la prima con modalità più gravi).
Sono soppresse finalmente alcune disposizioni che favoriscono il ricorso alla custodia in carcere. Ci riferiamo all’obbligo per il giudice di revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione; ci riferiamo al divieto, per il giudice, di concedere gli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.
E’ stato, poi, ampliato (da due a dodici mesi) il termine di efficacia delle misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori; dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto temporaneo di esercitare attività o professionali).
Quanto all’applicazione della custodia in carcere,  novità importante è che la sua presunzione di idoneità opera soltanto ed esclusivamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva, terroristica e mafiosa.
Per altri reati gravi, tra cui l’omicidio, la violenza sessuale ecc …  è vero che è possibile applicare la custodia in carcere, ma salvo che siano acquisiti elementi dai quali non sussistono esigenze cautelari che  possano essere soddisfatte con altre misure.
E non solo ! Nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice ha l’obbligo di motivare sufficientemente il perché ritiene che l’ uso del cd. braccialetto elettronico non sia idoneo a tutelare le esigenze di cautela.
E’ stato, parimenti, rafforzato l’ obbligo di motivazione  autonoma da parte del giudice in merito alla ricorrenza delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure
La mancanza di "autonoma valutazione" da parte del giudice è motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame.
Infine è stato modificato anche il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
L'udienza camerale, se ricorrono giustificati motivi, può essere rinviata, dal tribunale, per un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni. Stesso discorso per il deposito della motivazione sulla decisione  sull'ordinanza del riesame.
Al mancato deposito in cancelleria, entro trenta giorni dalla deliberazione, dell'ordinanza del tribunale del riesame consegue la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.
Diventa, poi, possibile differire, per giustificati motivi, la data dell'udienza camerale del tribunale in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo).
Circa l'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali, viene precisato che la decisione sull'appello del tribunale del riesame (entro venti giorni dalla ricezione degli atti) sia assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione.
Dopo l'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva, il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e deposita in cancelleria l'ordinanza nei trenta giorni dalla deliberazione. La mancata decisione nei termini stabiliti comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva.
Il provvedimento ha subito alcune modifiche in Commissione Giustizia del Senato :
·         è reintrodotta la possibilità (soppressa dalla Camera) che, nel corso delle indagini preliminari, il riferimento a specifici comportamenti dell'indagato (es. rifiuto di rendere dichiarazioni, mancata ammissione degli addebiti, personalità desunta dai comportamenti) possa giustificare le esigenze cautelari;
·         si è operata un'ulteriore modifica: la custodia cautelare in carcere può essere applicata solo per i reati per i quali è previsto un massimo di pena superiore ai cinque anni;
·         è stata reintrodotta la norma che prevede, nel caso di trasgressione agli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari, l'automaticità dell'emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Si è, tuttavia, mitigata l'automaticità dell'ingresso in carcere, consentendo al giudice una valutazione circa la lieve entità del fatto;
·         è stata modificata la disciplina del riesame delle misure cautelari ed i termini da ordinatori diventano perentori; dunque ad una violazione dei termini, consegue la perdita di efficacia della misura cautelare;
·         in caso di perdita di efficacia, l'ordinanza cautelare non può essere rinnovata, tranne che non vi siano eccezionali esigenze cautelari.

Questi, per grossi linee, le novità della riforma che, per valutare i suoi effetti, una volta approvata, occorre valutarla sotto un profilo pratico, in punto di attuazione e di esecuzione.