domenica 11 giugno 2017

Per la Salute Mentale: uscire dalla logica manicomiale

Avv. Raffaele Gaetano Crisileo 


Siamo perplessi a proposito di una specifica norma contenuta nel testo di Disegno di Legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera che, se confermato, rischia di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg).  
Verrebbe in pratica ripristinata la vecchia normativa disponendo il ricovero di detenuti nelle Residenze per le Misure di Sicurezza (Rems) come se fossero i vecchi OPG. In altre parole le Rems rischiano di diventare a tutti gli effetti i nuovi Opg e smentiscono la riforma che ha chiuso di recente gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Ci riferiamo alla  legge n. 81 del 2014 che vede, nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un  progetto terapeutico riabilitavo individuale, la riposta da offrire. Concordiamo con la linea di pensiero di coloro che sostengono che gli  OPG sono stati chiusi e non possono essere riaperti sotto una nuova e mentita spoglia. 
Molte associazioni stanno effettuano delle staffette del digiuno ora che questo DDL e' in discussione alla Camera, per fare in modo che la norma che riguarda lo specifico settore venga prima stralciata e poi eliminata. 
Condividiamo anche la linea  dell’ex Commissario unico per il superamento degli OPG che ha avviato, da meta' di aprile scorso,  la staffetta del digiuno che si protrarrà fino alla conclusione del dibattito di questo Disegno di  Legge attualmente in discussione alla Camera. Lo slogan "IO DIGIUNO" portato avanti da questo significativo e consistentevMovimento di pensiero sta raccogliendo adesioni da ogni parte perche' nobile e chiara e' la sua finalita':  non devono tornare gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Questo Ddl deve  rispettare la ratio ispiratrice del legislatore e le Rems - pensate proprio come alternativa agli Opg e dunque alla logica manicomiale - rischiano invece (ora e purtroppo) di “diventare  i nuovi Opg” come ha piu' volte dichiarato  il Movimento "TOP OPG IO DIGIUNO"  che ha lo scopo di evitare che ciò accada di nuovo. 
Gli Opg, chiusi da poco, non debbono tornare in vita sotto il nome di Rems; queste deve essere delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive sorte per superare  il sistema manicomiale a favore di programmi ad personam e non sono un posto in cui rinchiudere chi non si sa dove mettere solo perché non può stare in carcere. Così facendo esse  tornerebbero ad essere degli Opg dove rinchiudere i malati mentali  “socialmente pericolosi”. 
Il conseguente sovraffollamento renderebbe impossibile i trattamenti terapeutico-riabilitativi che sono la base del superamento della logica manicomiale, dunque dei diritti della persona e alla salute per cui si è tanto lottato e si sta ancora lottando. 
"Come più volte affermato - come si legge sul sito www.stopopg.it - se il problema che si vuol risolvere con l’emendamento è garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti, troppo spesso impedita dalle drammatiche condizioni delle carceri, la soluzione è ben altra". Concordiamo
Con chi sostiene che " Occorre qualificare e implementare nelle carceri i programmi dei dipartimenti di salute mentale, di prevenzione e di presa in carico delle persone con problemi di salute mentale, anche attraverso le sezioni di osservazione psichiatrica e le previste articolazioni psichiatriche nelle carceri stesse (con strutture e personale adeguato e formato). Ma soprattutto incentivare le misure alternative alla detenzione". 
Tutto cio' perche'  le Rems non devono diventare  il contenitore unico per i “folli rei e per i rei folli”, riproducendo all’infinito la logica manicomiale".
Ecco perche' secondo noi - correttamente - il Comitato mantiene aperta la mobilitazione, sia in vista della ripresa del dibattito alla Camera sul disegno di legge, sia perche la riforma per il superamento degli Opg abbia successo. 


La nuova legge sulla legittima difesa

La proposta di legge - che riconosce come  difesa legittima la reazione alle rapine notturne - ottiene il primo via libera del nostro Parlamento. 
Si e' allargata la possibilità di far ricorso all'uso delle armi da parte del cittadino - vittima; per chi subisce un'aggressione, la  legittima difesa si puo' esercitare  anche con le armi, quando il fatto accade  "di notte" oppure quando avviene con "violenza sulle persone o sulle cose". Non e' punibile poi  chi reagisce "in situazioni di pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale". A molti non piace questa  nuova legge che suscita, secondo noi a  ragione, critiche a go go, forse perche' non garantisce abbastanza il diritto di chi vuole difendersi quando subisce un’aggressione in casa; in special modo per la questione della legittima difesa permessa “in tempo di notte”. Per capire  la riforma occorre fare un flash sul  come funziona oggi la legittima difesa nel proprio domicilio, quella che viene modificata dalla parte più dibattuta della nuova legge. 
Da oltre 10 anni in Italia e' in vigore la legge secondo cui chi sorprende un ladro nel proprio domicilio  può reagire, anche utilizzando un’arma; la sua reazione sara'  legittima e proporzionata. La legge successiva ha stabilito limiti precisi a questa “automatica presunzione di proporzionalità”. Ad esempio, è necessario che avvenga un’aggressione e che il ladro non desistita dai suoi intendimentj. In buona sostanza, è possibile sparare a un intruso minaccioso, ma non e' possibile sparare a un ladro in fuga con la refurtiva, perché in questo caso l’unica cosa che è a rischio è la proprietà dell’aggredito, non la sua incolumità fisica. E noi questo ragionamento  lo condividiamo. Ma attenzione : la nuova legge approvata il 4 maggio u.s. stabilisce altre condizioni che rendono più automatica la legittima difesa. In particolare, si considera legittima «la reazione ad un’aggressione di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nel domicilio con violenza alle persone o alle cose o con minaccia o con inganno». L'esercizio della “legittima difesa consentita solo di notte”  oppure quando l’aggressione avviene tramite violenza sulla persone o sulla proprietà ad esempio forzando la porta di ingresso dell’abitazione secondo noi va rivista ed e' necessario un ulteriore emendamento che prevede l'effetto - sorpresa  ovvero quando un cittadino rincasa e trova dei sgraditi "ospiti" ladri o rapinatori. Allora - in un caso del genere - non credo che si possa rimanere inermi. 

La norma sulle rapine notturne si rifà a un provvedimento simile che e' in vigore in Francis dove la legittima difesa viene intesa come l'atto di respingere aggressioni perpetrate di notte con aggressione, violenza ed inganno. Ma sul punto dobbiamo essere doverosamente critici: premesso che il reato e' il patologico della societa' sta di fatto che l'Italia non e' paragonabile alla Francia in quanto  diverse sono le due legislazioni nella loro globalita' e  diversi sono i  sistemi di vita sociali ed economici  dei due paesi. Cio' con l'augurio che siffatta novella legislativa possa essere meglio normata ed adeguata alla nostra realta'. 

lunedì 25 aprile 2016

L’avv. Crisileo “ Il Palazzo di Giustizia non può andare via da Santa Maria Capua Vetere : è un’offesa alla storia giudiziaria ed alla tradizione forense della nostra Città”.

“ Ho letto ed apprezzato la dichiarazione  di un collega, l’ avv. Nicola Garofalo, che ha avuto il coraggio di dimettersi dalla carica di Presidente della Commissione per la tutela dei diritti dei detenuti che ricopriva in seno alla Camera Penale,  presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e  veramente sento, in modo pubblico,  di condividerne  il contenuto perché non ritengo possibile che, dopo oltre duecento anni di storia forense e giudiziaria, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – pensate istituito nel 1808 in quella che, all’epoca, si chiamava provincia di Terra di Lavoro ed il  cui capoluogo era proprio Santa Maria Capua Vetere - possa chiudere oggi definitivamente  le sue porte nella nostra Città e che venga dislocato altrove, addirittura in altra città della provincia di Caserta che non ha una storia così ricca di memoria grata come la nostra alle spalle. Si adducono, a sostegno di un  possibile (e forse imminente!?) trasferimento degli Uffici Giudiziari sammaritani,  ragioni di carattere strutturale del nostro nuovo Palazzo di Giustizia  in quanto l’edificio che ospita il Tribunale e gli Uffici Giudiziari sammaritani, costruito negli anni ottanta, non sarebbe più (per così dire, come si legge dai giornali ) sicuro perché non conforme alla normativa antisismica; legge, quest’ultima, peraltro, successiva alla costruzione dell’edificio. Ed allora perché non adeguare, ci chiediamo, davvero sorpresi, con lavori statici ad hoc, la struttura giudiziaria esistente piuttosto che pensare di dismetterla? Non sarebbero meno costosi la realizzazione di lavori di  opportuno risanamento ed adeguamento sismico piuttosto che uno spostamento in toto ed altrove del nostro Palazzo di Giustizia ? Noi riteniamo, e lo diciamo senza polemiche, ma con grande onestà e lealtà, che sia compito dell’avvocatura sammaritana, in primis, composta da maestri del diritto, di difendere l’enorme patrimonio di memoria grata custodito nella nostra Città di Santa Maria C.Vetere.  Noi riteniamo che l’avvocatura sammaritana, innanzitutto, debba superare le inutili divisioni e spaccature  interne che non portano da nessuna parte, per far corpo unico, per essere una sola voce, che si va ad unire alle varie altre e tanti voci che la pensano allo stesso modo  per impedire  che questo processo di trasferimento del Palazzo di Giustizia dalla nostra Città sammaritana diventi realtà; cosa che oramai è alle porte. E l’ avvocatura sammaritana deve farlo subito partendo dai due Organismi primari che rappresentano noi avvocati di questo Foro, perché chi è seduto in quel Consiglio o in quella Camera non ha avuto la “carica che ricopre” per ispirazione profetica o messianica, ma solo per il consenso e  la fiducia  avuta da noi colleghi ( attraverso la manifestazione del nostro voto ) e se essi  non riescono  a trovare l’unione ed a superare le divisioni interne, per affrontare un problema serio, come quello che abbiamo di fronte, soprattutto in questo momento di assoluta criticità, devono avere il coraggio di dimettersi in massa, almeno per dire quando accadrà l’irreparabile  “ io ho avuto il coraggio di non esserci” . Ma noi siano persone che la pensano in  modo positivo ( guai se non fosse così ) per cui ci auguriamo  che,  nei prossimi giorni,  vengano superate le sterili diatribe e,  al contempo,   si possa concertare un serio tavolo tecnico per iniziative forti, serie e concrete finalizzate ad impedire che Santa Maria Capua Vetere possa perdere un pezzo della sua storia che conta oltre duecento anni di battaglie giudiziarie e di vicende umane che sono passate prima per il vecchio Palazzo di Giustizia, il Palazzo Melzi ( oggi sede del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università ) e, poi,  per il nuovo ed attuale Palazzo di Giustizia di Piazza della Resistenza. Se ciò non dovesse accadere, chiamateci illusi e romantici, ma la storia non la si può cancellare con un trasferimento degli Uffici Giudiziari ”.

Avv. Raffaele Gaetano Crisileo                     

domenica 13 marzo 2016

L’intervento : Il nuovo reato di omicidio stradale. Commento dell’avv. Raffaele Gaetano Crisileo

Condividiamo pienamente la nuova novella che ha introdotto il reato di omicidio stradale e le nuove modifiche al codice della strada; ciò  in concreto significa, a nostro parere,  più controlli e prevenzione per chi si mette alla guida ubriaco o sotto l’effetto delle droghe oppure se,  dopo aver investito qualcuno,  fugge. Le statistiche  sono concordi nel sottolineare sia il numero di incidenti stradali ( che è alto davvero ! ) con lesioni a persone  (quasi 200 mila l’anno) sia il numero di decessi l’anno, per questa causa, quasi 4.000  persone che perdono la vita. A questi dati se ne aggiungono altri significativi, come ad esempio : 260 mila feriti l’anno, 200 incidenti stradali.  Si pensi che nei primi mesi di questo nuovo anno 2016  i casi di pirateria stradale sono arrivati, in un arco temporale di soli 60 giorni, addirittura a 160 ed il numero dei deceduti, vittime della strada, è salito a 18. Dopo anni di manifestazioni, di battaglie da parte di numerose associazioni e di singoli, che si sono fatti portavoce di questa grave situazione che, nel tempo era diventata patologica, finalmente è diventata legge dello stato l’omicidio stradale. La nuova norma prevede che vengano puniti, per dolo e per colpa, i guidatori che, in stato di ebbrezza o per aver assunto droghei, guidano un’autovettura da inconscienti trasformando la strada in una pericolosa e mortale pista di corsa.
Le novità principali della nuova legge sono essenzialmente l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. In buona sostanza  la vecchia legge è stata modificata ed è stata portata agli standard europei : per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo di avere assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da cinque a dodici anni. Se l’investitore si mostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 ad 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata, ma non superiore a 18 anni. E ‘ invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni. Nel caso di lesioni le pene aumentano se chi guida è ubriaco o drogato  e nel caso di condanna o di patteggiamento ( anche se si ottiene la sospensione condizionale della pena sotto le comminatorie di legge ) viene revocata automaticamente la patente di guida ed una nuova patente potrà essere conseguita solo dopo 15 anni ( ci riferiamo al caso in cui vi è stato un omicidio stradale) o 5 anni ( nel caso di lesioni). Però,  nei casi particolarmente gravi, come ad esempio nel caso  di fuga da parte del conducente investitore,  una nuova patente di guida potrà essere conseguita soltanto dopo 30 anni dalla revoca.      
Ma inasprire la norma e creare una nuova novella per arginare il fenomeno, basta ? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Molto onestamente riteniamo che accanto alla norma serva un processo di sensibilizzazione verso la popolazione, soprattutto quella fetta di popolazione più giovane; dunque sensibilizzazione accompagnata da una adeguata informazione. Sono necessari dibattiti, maggiori informazioni attraverso i mass media, una campagna d’informazione, insomma,  della nuova legge,  di recente entrata in vigore.  in tale quadro è necessario che venga compreso da parte di tutti, e non solo degli addetti ai lavori, che c’è stato un epocale cambio di rotta normativo e quindi giudiziario e che, da oggi in poi, i pirati della strada non godono di alcuna clemenza in quanto vi è stato  un mutamento di registro verso chi coscientemente e consapevolmente si mette alla guida in condizioni fisiche “scellerate” e non è “compos sui”, trovando  dinanzi a sé una barriera di diritto con cui si deve scontrare e duramente.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo       

mercoledì 28 gennaio 2015

Il processo penale telematico ed i suoi vantaggi ( avv. Raffaele Gaetano Crisileo).

Oggi si parla tanto di informatizzazione della giustizia e di processo telematico, ma vediamo in concreto che cosa comporta, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un processo del genere. Innanzitutto dobbiamo premettere che il processo penale telematico è la diretta conseguenza del tentativo del legislatore di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione del processo per ridurne i tempi ed i costi. Infatti il tema della digitalizzazione della giustizia penale è stato spesso affrontato dal legislatore nel tentativo di riordinare un disordinato ed inefficiente meccanismo delle notifiche che  frequentemente causa rinvii e nullità portando di fatto molti reati a prescriversi ancora prima della fine del giudizio di primo grado o a velocizzare gli avvisi al difensore  dell’imputato relativamente alle varie udienze fissate.  Un discorso a sé va fatto per l’istituto della prescrizione. Quindi se da un lato si vuole evitare che l’apparato giudiziario continui ad impiegare risorse per punire reati per i quali l’esigenza di tutela è meno sentita, da un altro lato  sembra venire meno la certezza della pena e del diritto. Vero è che, nella prassi giudiziaria, la durata del termine di prescrizione sia infatti più breve rispetto alla durata dei processi soprattutto per colpa dei tempi effettivi di funzionamento della giustizia. Leggendo dei dati statistici a questo proposito notiamo che i processi che si sono conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, nel 2003, sono un numero elevato. Con l’informatizzazione del sistema giustizia, il legislatore poi ha inteso rendere più celere ed efficiente il processo penale rendendolo rapido e puntuale conciliando la certezza del diritto e della pena con il principio della ragionevole durata del processo. E questo è un dato estremamente positivo. Ma quando è che prende avvio la digitalizzazione del processo penale? Esso prende avvio con il decreto legge n. 193/2009, convertito con la legge n.24/2010, che ha completamente rivisto il quadro normativo sviluppatosi in precedenza, consentendo le notifiche e le comunicazioni a persone diverse dell’imputato con comunicazione alla casella di posta elettronica certificata. Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale. In questa ottica di completa efficacia dell’informatizzazione del sistema, va letto, secondo noi, anche l’obbligo degli avvocati  di inserire nel relativo albo professionale l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine di consentirne una rapida individuazione. Con l’inserimento della posta elettronica certifica (PEC), il legislatore ha anche precisato l’obbligo di aggiornamento in capo agli avvocati con contestuale comunicazione al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della Giustizia. In tale quadro, quindi, la relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie. Andando però oltre quelli che sono i vantaggi per il comparto giustizia da questo processo di informatizzazione, non si può, di contro, misconoscere la necessità di formare in maniera adeguata il personale addetto con corsi ed aggiornamenti professionali. Questo in virtù anche del fatto che si tratta solo di un primo passo verso l’informatizzazione completa del comparto penale, come peraltro sta già avvenendo per quello civile, ove è già possibile l’invio telematico di atti sostituendo il cartaceo. In tal senso l’unico intervento che si è registrato per consentire agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema, almeno per quanto riguarda il sistema notifiche, è quello del cd. doppio binario, ove in una fase iniziale, alla modalità cartacea tradizionale, si aggiungerà l’invio telematico. Quindi, per concludere, il nostro giudizio è certamente positivo, ma la informatizzazione va sicuramente completata ed ultimata per vedere concretamente realizzati i frutti del processo di modernizzazione del pianeta giustizia in generale e di quella penale in particolare.  

sabato 20 dicembre 2014

I CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME, DOMENICA 21 DIC. 2014 ALLE ORE 16.30 NEL SANTUARIO MARIANO DI CAMIGLIANO - LEPORANO



Domani pomeriggio, domenica 21 dic. 2014, alle ore 16.30 l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme Capua, Delegazione di Capua, sotto la guida del suo Neo Delegato, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo, nell’ambito delle programmazioni  mensili dell’Ordine e della rotazione delle funzioni presso le Chiese ed i Santuari collocati nel territorio dell’Arcidiocesi di Capua parteciperà alla celebrazione di una  Solenne Eucarestia presso il Santuario Mariano Maria Santissima  Ruota dei Monti in Camigliano (Caserta) alla Via Leporano. Durante la Celebrazione della Santa Messa, il parroco e reattore dell’antichissimo e caratteristico santuario mariano, Padre Franco Amico, fratello spirituale della mistica Teresa Musco, benedirà la nuova bandiera della Delegazione di Capua ed al termine,  prima dello scambio degli auguri natalizi, verrà letta suggestiva la Preghiera del Cavaliere, che era solito recitare il Beato Bartolo Longo, cavaliere dell’Ordine, le cui spoglie riposano nel Santuario Mariano di Pompei.
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (O.E.S.S.G.), antichissimo ordine cavalleresco cattolico, il solo riconosciuto dal Pontefice insieme a quello dei Cavalieri di Malta ed avente personalità giuridica canonica e civile, è legato alla Basilica di Gerusalemme ed è la sola istituzione laicale della Santa Sede collegata al Patriarcato Latino di Gerusalemme, incaricato di sostenere la presenza cristiana in Terra Santa. La Repubblica Italiana, considerato l’alto prestigio dell’Ordine, riconosce le onorificenze rilasciate dal Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, S.E. il Cardinale Edwin Frederick O'Brien.
    



martedì 16 dicembre 2014

IL NUOVO PACCHETTO ANTICORRUZIONE, MA SERVE ANCHE E SOPRATTUTTO LA PREVENZIONE CULTURALE.


Come annunciato dai mass media, il pacchetto anticorruzione, varato il 12 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, è stato arricchito di nuove e più rigide misure. La pena minima per la corruzione propria, passa dagli attuali quattro anni ai nuovi sei anni di reclusione, mentre la pena massima passerà dagli attuali otto anni ai nuovi dieci anni di reclusione. Per quanto riguarda i sequestri, saranno previste confische più stringenti. Il ricorso al patteggiamento della pena, di conseguenza, sarà possibile solo se si restituiranno i beni che saranno, successivamente, oggetto di provvedimento di specifica confisca. A fare da schema guida, in questo nuova direzione, sarà, secondo noi, la disciplina già prevista per i reati tributari, dove è possibile accedere al rito del patteggiamento, solo se viene saldato il debito, sanzioni comprese,  con il Fisco. La prescrizione, poi, si allunga di due anni, dopo la condanna di primo grado e di un anno, dopo il secondo grado di giudizio. Per quanto riguarda, invece, i reati commessi nel passato, vige ovviamente il costituzionale principio giuridico del “favor rei”, nel senso che le nuove regole sulla prescrizione in generale e sull’ applicazione della nuova pena della corruzione, in particolare, andranno in vigore, o meglio si applicheranno, a partire da quando il testo diventerà legge dello Stato. Si tratta, in buona sostanza, di un disegno di legge, quello denominato “nuovo pacchetto anticorruzione”, e non di un decreto legge; quindi il testo potrebbe subire delle modifiche sostanziali (e certamente, pensiamo, le subirà, nel suo iter successivo).  D’altro canto, però, noi riteniamo che modificare solo le pene della fattispecie incriminatrice della corruzione, inasprendole, serve a ben poco, perché ciò che davvero occorre, per sventrare un fenomeno del genere, così complesso, intricato ed articolato, sono soprattutto gli strumenti investigativi che devono essere potenziati ed allargati, in quanto, nonostante la sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, nella lotta alla corruzione del 1999, ancora non è stato ratificato quel testo, con l'introduzione di due nuovi strumenti investigativi essenziali ed indispensabili, come  ad esempio il “test di integrità” e la “legislazione premiale”. In tale ottica registriamo ancora delle forti lacune che non ci consentono di allinearci alla legislazione europea vigente. In definitiva noi pensiamo che le nuove e proposte norme anticorruzione nel D.D.L., effettivamente, se è vero che da un lato appaiono forse opportune, da un altro lato, però, non si devono limitare a prevedere, soltanto, nella sanzione, solo "misure più dure", perché ciò serve davvero a poco, ma devono esercitare un'effettiva, concreta e specifica deterrenza"; in tal senso concordiamo con il pensiero espresso sul punto dal Ministro della Giustizia.
E se ciò è innegabile ed è vero, molto onestamente noi, da ultimo, pensiamo anche e soprattutto, che non si possa ritenere di risolvere il devastante fenomeno con una semplicistica modifica della norma incriminatrice che punisce la corruzione, nella sanzione prevista, ad appena due anni da un precedente modifica della stessa. Non ci dimentichiamo che con la recentissima Legge 6 novembre 2012 n. 190 già vi era stato un serio e forte inasprimento di pena; peraltro l’inasprimento in questione era stato, come abbiamo sopra anticipato, anche certamente considerevole e serio e ciò nonostante – dobbiamo purtroppo constatare ! –  la situazione generale non è cambiata, anzi i casi di corruzione sono aumentati; basta soffermarsi a leggere gli ultimi, ed eclatanti, casi di cronaca nazionale, come quello accaduto a Venezia e quello accaduto a Roma. Ed ebbene, ciò cosa significa? Significa che bisogna riflettere su quali sono gli elementi che spaventano di più coloro che sono portati a corrompere o a farsi corrompere. Su questo passaggio sempre il Ministro della Giustizia ha dichiarato “ che  è  importante la scelta di mettere l'accento sull'aggressione dei patrimoni: chi corrompe o si fa corrompere lo fa per denaro. Sequestrare il denaro, seguirlo e aggredire la ricchezza, che ha come fonte la corruzione che non è soltanto un modo di restituire alla collettività il maltolto, ma è un modo anche di creare deterrenza nei confronti dei soggetti che attribuiscono, a questo aspetto, una particolare importanza". Una tesi del genere, come cittadini, la  condividiamo, ma come operatori del diritto ci lascia perplessi perché riteniamo che ciò che sia davvero importante è la certezza della pena in quanto allungare i termini della prescrizione è solo una risposta semplicistica, ma non risolutiva al problema (in quanto, come ha dichiarato il Presidente del Consiglio dei Ministri, la lotta alla corruzione "è una questione culturale",  che –aggiungiamo doverosamente noi – bisogna sradicare, non di certo con una legislazione di emergenza, ma con una grossa opera di prevenzione culturale). Viceversa, modificando ed inasprendo, solo e continuamente, la sanzione della norma penale,  viene meno la certezza del diritto, in un Paese, come il nostro, che è stato da sempre la culla della civiltà giuridica,  anche se  il reato è innegabile vada combattuto (perché è il patologico della società), ma vada, anche e soprattutto, pure prevenuto in ogni modo possibile.                                                                                                        avv. Raffaele G.Crisileo