martedì 29 gennaio 2013

NASCE IL CENTRO EUROPEO PER LA LOTTA CONTRO I CRIMINI INFORMATICI.

I reati informatici sono l'effetto negativo dell'evoluzione tecnologica,  così come la criminalità in genere è il patologico della società !
Secondo un recente sondaggio la sicurezza informatica desta molta preoccupazione tra i cittadini europei. L’89% degli utenti di internet non rivela informazioni personali online ed  il 12% è stato vittima di frode nella rete.
Circa un milione di persone nel mondo subisce ogni giorno varie forme di criminalità informatica e secondo recentissime stime le vittime perdono circa 290 miliardi di euro ogni anno nel mondo a causa di attività criminali informatiche.
La rivoluzione del “Net Work”, poi, ha creato una serie di duplicati digitali: i famosi fake o falsi profili che intaccano inesorabilmente la sfera personale.
Le uniche norme che, in qualche modo, tutelavano il bene informatico riguardavano condotte quali l'attentato ad impianti di elaborazione dati (vecchia formulazione dell'art. 420 c.p. introdotto dalla L. 191/78).
A partire dagli anni '90 il nostro legislatore ha avviato una  "lotta" alla criminalità informatica con una serie di interventi che circoscrivevano tutte le fattispecie orfane di norme,  fino a giungere nel 1992, con la legge n. 518,  ad una prima individuazione di "pirateria informatica",  come condotta antigiuridica.

Il primo vero intervento in materia si è a avuto soltanto nel 1993 con la legge .n. 547 che ha introdotto definitivamente, nel diritto penale italiano, un elenco di fattispecie in grado di ricomprendere le moderne condotte antigiuridiche, quali le truffe informatiche ecc.

In ambito europeo la risposta a questa problematica ha fatto registrare un significativo ed importante progresso : ci riferiamo all’adozione,  della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, di un documento programmatico che mira all’adozione di una legislazione comune.

La Convenzione è entrata in vigore il 1 lug. 2004 e l'Italia l’ha ratificata con la legge 18 mar. 2008, n. 48.
Considerato, poi, che la lotta alla criminalità informatica è caratterizzata da una grande abilità dei criminali a nascondersi, si è resa necessaria una risposta adeguata della Comunità Europea non disgiunta da un significativo apporto di altri Stati non membri.

Gli Stati Uniti, ad esempio, da tempo hanno annunciato la realizzazione di una vera e propria città informatica per combattere il cybercrime e, intanto, anche altri governi si stanno attivando per impiantare questo schema di difesa, in quanto, secondo dati recenti,  il cybercrime supererebbe, per introiti,  il traffico di droga.
Allo scopo, pertanto, di contribuire a proteggere i cittadini europei e le imprese,  ma anche le  strutture più sensibili,  dalla criminalità informatica, l’11 gennaio  di quest’anno è diventato  operativo il Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica (EC3),  collocato presso l’Ufficio Europeo di Polizia (Europol) dell’Aia (Paesi Bassi).
L’apertura del Centro Europeo, definito da molti,  giustamente, “ uno scudo invisibile” segna, secondo noi, un notevole cambiamento rispetto al modo in cui l’Unione Europea ha affrontato la criminalità informatica fino ad oggi.
Innanzitutto, l’approccio sarà più lungimirante e più invasivo: verranno riunite competenze ed informazioni; verrà fornito sostegno alle indagini penali e verranno promosse soluzioni a livello dell’U.E..
Il Centro si concentrerà sulle attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata, in particolare sugli attacchi diretti contro l’e-banking e su altre attività finanziarie online, sullo sfruttamento sessuale dei minori online e sui reati che colpiscono i sistemi di informazione e delle infrastrutture critiche dell’Unione.
In buona sostanza esso, contribuirà a promuovere la ricerca e ad assicurare lo sviluppo di capacità da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, dei giudici e dei pubblici ministeri ed a effettuare valutazioni delle minacce.
Per smantellare un numero maggiore di reti criminali informatiche, l’EC3 dovrà raccogliere e trattare dati relativi alla criminalità informatica e fungere da help desk per le unità di contrasto dei paesi dell’U.E. offrendo sostegno operativo ai paesi dell’Unione ( ad esempio contro le intrusioni, la frode online, ecc.) e fornirà competenze tecniche, analitiche e forensi di alto livello nelle indagini.
In attuazione dei dettami del neo Centro, già da alcuni anni il nostro Dipartimento di Giustizia e Affari Interni – nell’ambito del Programma di Sicurezza e di Tutela della Libertà  e della Lotta contro la criminalità (2007-2013) -  ha avviato una serie di azioni  per sostenere  la cooperazione tra gli esperti e le autorità preposte all'applicazione delle leggi sulla lotta alle frodi e la lotta contro la cibercriminalità (attacchi informatici, frode online, furto di identità e relativi reati, commercio elettronico illegale ecc..); il tutto al fine di  favorire la cooperazione per lo sviluppo e lo scambio di efficienti metodi di monitoraggio di Internet.
L’attività mira, in particolare, a creare delle piattaforme nazionali di segnalazione dei crimini informatici che riportano alla piattaforma europea sulla cibercriminalità (ICROS presso Europol).
Il tutto in una generale attività di promozione della cooperazione con il Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica con riguardo allo sviluppo di strumenti forensi digitali  per sostenere le agenzie di contrasto nella lotta contro la cibercriminalità nonché di metodi e/o tecnologie innovativi potenzialmente trasferibili ad altri Stati della U.E..
Alla luce di siffatte  innovazioni europeistiche, riteniamo che la legislazione italiana sul punto si è armonizzata con le direttive dell’ U.E. al fine di combattere, in modo più efficace,  il cyber crime per cui quella vigente è sicuramente esaustiva a fronteggiare il fenomeno criminale in discussione.  
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo

domenica 30 dicembre 2012

LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE ED UNO SGUARDO VERSO L'EUROPA.

Più volte sollecitato dal “ Group of States against Corruption ”  ( noto con la sigla GRECO), in materia di repressione della corruzione, il nostro Paese può disporre finalmente della Legge n. 190/2012; un provvedimento difficile, travagliato, che nel suo iter si è imbattuto in ostacoli di vario genere, ma alla fine è stato partorita.
Non sono pochi gli strumenti messi a punto dal Legislatore, con la neo legge anticorruzione, allo scopo di porre un freno al proliferare dei tanti fenomeni illeciti che dilagano negli uffici pubblici del nostro Paese, vittima sofferente di un sistema di corruzione generalizzato.
La nuova legge prevede una serie di interessanti novità e di rilevanti modifiche che ci avvicina ai sistemi giuridici di altri Stati europei ( pensiamo, ad esempio, ai tanti  adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica sui quali, volentieri ed in breve, ci soffermeremo).
Arrivano, ad esempio, il piano triennale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell’ attività amministrativa ( ci riferiamo ad una serie di modifiche sostanziale alla vigente Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ sulla trasparenza degli atti amministrativi “ che disciplinano l’incompatibilità, il cumulo di impieghi, il monitoraggio dei contratti a tempo determinato, il codice di comportamento dei dipendenti, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ecc..).
A nostro parere la nuova disciplina,  legge strutturata in più sezioni - dalla dotazione di strumenti a tutela della Pubblica Amministrazione alla non candidabilità dei condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi (parte prima) per concludersi con l’inasprimento di quasi tutti i “ Reati contro la P.A.”  e l’inserimento di nuove tipologie di reato (parte seconda) -  è sicuramente uno strumento efficace di prevenzione contro il fenomeno della corruttela.
A questo punto è il caso di provare a capire se questo importante strumento possa essere considerata la panacea per risolvere la fenomenologia dilagante del reato di corruzione e di concussione.
In proposito si sono sentite diverse opinioni da parte degli addetti ai lavori, ma il giudizio, nella sua complessità, a nostro avviso, è sicuramente positivo.
Riteniamo che la nuova legge, se applicata in maniera corretta, può avere un impatto profondo ed incisivo sull’attività della  Pubblica Amministrazione e possa di certo contribuire a determinare una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti gli operatori.
Vediamo positivamente  anche che ogni Ente Pubblico, fino alle A.S.L., così come prevede la nuova legge, debba dotarsi di una figura di riferimento per l’ anticorruzione  e che questa figura (ricoperta da un dirigente) avrà la piena responsabilità amministrativa sui reati di corruzione eventualmente commessi nell’ambito della sua struttura.
In buona sostanza chi verrà designato per un compito del genere, per non essere gravato da responsabilità (per danno erariale e all’immagine dinanzi alla Corte dei Conti), dovrà dimostrare di aver messo a regime dei  preventivi ed efficaci piani di contrasto alla corruzione.
Quindi la novità della novella normativa  non consiste soltanto in una rivisitazione dei “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, ma anche ( ed è questa la prima volta che accade!) in un reale intervento su quelle strutture che rappresentano il primo anello del fenomeno corruttivo in Italia ( così come già avviene in altri paesi europei, verso i quali dobbiamo guardare, che hanno combattuto con esito positivo questo fenomeno).
Insieme con questa forte iniziativa, la nuova legge anticorruzione ha sostanzialmente modificato il reato della corruzione e quello della concussione.
In pratica sono stati introdotti, tra l’altro, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” ed  il reato di “traffico di influenze illecite”.
Lo strumento normativo – in linea di massima - pur non toccando l’entità del tempo utile per la prescrizione, in effetti lo modifica nel momento in cui prevede l’inasprimento della pena edittale per molti reati e rimodula il reato di concussione.
In pratica,  per i reati di corruzione  (compreso il novellato art.319-quater del codice penale) il tetto della prescrizione da sette anni e mezzo viene innalzata a dieci anni.
E’ questa una novità, di certo, non di poco conto !  
Quanto al ritocco, in rialzo, delle pene minimali degli stessi reati, l’allungamento nella misura minima a quattro anni, consente anche l’utilizzo, nella fase delle indagini preliminari, dell’intercettazione telefonica  e di quella ambientale.
Maggiori strumenti, quindi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e non una loro limitazione !
Di rilievo appaiono anche i nuovi reati di traffico d’influenze e di corruzione tra privati previsto dall’art. 2635 c.c. per i quali si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’ acquisizione di beni o servizi ( e quindi, in tal caso, si procede, di ufficio).
Le modifiche che hanno riguardato la concussione, nell’ipotesi dell’ induzione, hanno riflessi importanti sulla quantità della pena e determinano, alla fine, la misura degli effetti sulla giustizia reale.
Soltanto il prossimo presente potrà dare decisive indicazioni sull’efficacia della nuova  legge anticorruzione,  ma è innegabile che lo sforzo compiuto coinvolge sia l’intera struttura della Pubblica Amministrazione sia lo stesso cittadino.
D’altro canto, però, pensiamo anche che il fenomeno della corruzione non potrà essere realmente combattuto con le sole leggi, ma riteniamo che queste vadano accompagnate dalla promozione della cultura della legalità nell’attività amministrativa.
In conclusione il nostro Paese deve uscire dallo “stato di coma etico”, così come lo ha definito don Luigi Ciotti, non solo con la riappropriazione da parte di tutti noi del vero significato della parola “etica”, ma anche e soprattutto con il richiamo all’articolo 54 della Costituzione  <i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina>.
In questo binomio vi è la formula vincente per uscire dall’impasse in cui versiamo e ci consentirà di diventare  tra i Paesi più “moderni” in seno all’Europa.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo

domenica 1 luglio 2012

L'EMERGENZA CARCERI.


Nel nostro Paese la situazione carceraria è oramai un’emergenza che non può più essere differita nel tempo e che bisogna risolvere e curare con estrema urgenza.
I problemi da affrontare e da risolvere  sono tanti e diversi:  dall’edilizia carceraria, nel senso che i penitenziari  sono spesso obsoleti e vecchi, a quello del sovraffollamento nel senso che gli istituti ospitano una popolazione di detenuti quasi il doppio rispetto alla loro capacità ricettiva.
In buona sostanza l’emergenza carceraria è davvero seria e drammatica !
E’ vero che i detenuti sono in carcere per reati talvolta gravi, se non gravissimi, tuttavia il recluso, in quanto persona, ha il sacro santo diritto al rispetto della sua  persona e della propria dignità.
Una nazione civile, come è la nostra, non può consentire che una situazione del genere, inizialmente eccezionale  sia diventata, nel tempo, ordinaria né può “tacere” del modo in cui sono ospitati i detenuti nelle nostre strutture penitenziarie.
Non dobbiamo mai dimenticare che la pena, nel nostro paese, ha anche e soprattutto una funzione rieducativa.
Tuttavia, considerate le condizioni in cui si trovano i carcerati, abbiamo il sospetto, se non la certezza, che quella funzione rieducativa cui prima facevamo cenno sia stata, purtroppo, persa di vista.
Ed allora cosa suggerire per una risoluzione del problema ?
Un ’amnistia (come quella del 24 ottobre 1989, l’ultima che c’è stata )  ed un nuovo condono, come quello del 2006 ( l’ultimo adottato), almeno per i reati non troppo gravi, potrebbe, di certo, aiutare allo svuotamento carcerario  ed aiuterebbe, di certo, anche i Giudici che quotidianamente affrontano una miriade di processi da trattare, molti dei quali di non  più attuale allarme sociale, in senso stretto.
Con piacere mi è capitato di leggere, di recente, un libro di una nota autrice che raccoglie storie, testimonianze di detenuti che soffrono e che le cui voci, noi operatori del diritto penale, non possiamo non ascoltare perché  non sono voci di chi grida nel deserto, ma appartengono a persone sconfitte e senza più prospettive.
Ma forse qualcosa si muove ( o si sta muovendo)  nella direzione giusta !
Noto con gioia  che, recentemente, tantissime sono le interrogazioni parlamentari che vengono rivolte, bipartisan,  al Ministro della Giustizia per conoscere quali iniziative vengono (o verranno) assunte o adottate per fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario.
Vedremo cosa succederà, nella speranza che la risoluzione di questo serio problema abbia la priorità su tante altre, così come è giusto che sia. 

                              Raffaele Gaetano Crisileo, avvocato penalista

mercoledì 11 gennaio 2012

UN FALSO PROFILO SU FACEBOOK E' REATO.

Tra le domande che spesso mi vengono rivolte, vi è una in particolare che si ripete spesso ed è questa : “ sostituirsi, sui social network, ad una persona reale oppure crearsi un falso profilo per navigare in forma anonima, è reato oppure no ? “  
Certamente sì, è reato ! Questa è la risposta che io do senza esitazione.   
Le conseguenze di creare falsi profili sui social network sono davvero molteplici e serie.
Non vi è dubbio che chi assume una falsa identità incorre nel reato di sostituzione di persona, previsto dal vigente art. 494 del codice penale che punisce il trasgressore con la pena della reclusione che va fino ad un anno di carcere e contempla  un reato procedibile d'ufficio.
Infatti la norma penale così recita :  “ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad
altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la
legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
fino a un anno”.
Se,poi, a commettere il reato è un minore degli anni diciotto, competente a giudicare del fatto-reato  è il Tribunale per i Minorenni;  sotto il profilo civile, invece, rispondono  i suoi genitori.
Ma non finisce qui. Se poi vengono pubblicate frasi  che ledono la reputazione della persona di cui si è creato il falso profilo, si viola un altro reato: si commette la diffamazione aggravata.
Alla responsabilità penale, poi, si aggiunge quella civile (facciamo riferimento al  danno all'immagine della persona clonata e la cui quantificazione, spetta al Giudice civile, ma varia da persona a persona, in base a diversi parametri di calcolo).
Sfuggire alle conseguenze di un’ azione del genere non è sempre una cosa  semplice e facile da superarsi.
Recentemente trovandomi a parlare con un mio amico esperto ingegnere informatico,  mi è stato spiegato che chi si iscrive a facebook, anche se non rende pubblici i propri dati, lascia sempre una traccia di sé, del suo ingresso, del suo accesso, della sua navigazione.
Ma quale può essere una traccia del genere ? Mi sono chiesto.
Una traccia di sé – mi è stato ancora una volta chiarito - può, ad esempio, essere un indirizzo mail, un account,  da cui possono partire le indagini della polizia postale che, per effettuare queste specifiche indagini,  si avvale della collaborazione di ingegneri informatici specializzati.
In questo quadro ritengo che sfuggire all'individuazione della polizia postale è cosa assai difficile se non addirittura cosa del tutto impossibile.
Di frequente sia persone comuni che personaggi famosi finiscono nella rete dei ladri di identità che misconoscono le conseguenze legali delle proprie azioni.
Dietro a questi gesti si nascondono spesso fans o giovani che vogliono sentirsi vip per un giorno, ma che non si rendono conto della gravità delle loro azioni.
Io credo che sarebbe opportuno che i social network prima di consentire l’accesso alla loro piattaforma applicassero avvisi ed avvertenze per l’utenza su reati penali che si possono incorrere qualora vengono violate norme penali e sulle relative sanzioni previste per tali violazioni. 
                                                          
                          avv. Raffaele Gaetano Crisileo

lunedì 26 dicembre 2011

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Appunti tratti da un seminario tenuto dall’avv.Crisileo presso il FOR.MED di Caserta agli iscritti al Corso di Scienze Criminologiche e Criminalistiche – 31.03.2011 )

I delitti contro la Pubblica Amministrazione sono contemplati nel Titolo II del Libro II del Codice Penale.

Abbiamo detto che, ai fini del diritto penale, i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
·        I delitti : sono puniti con la pena dell’ergastolo, della reclusione e della multa.
·        Le contravvenzioni : sono puniti con la pena dell’arresto e dell’ammenda.
Abbiamo detto che vi sono  :
·        I delitti dei pubblici ufficiali  contro la P.A.;
·        I delitti dei privati contro la P.A. 
…°…
Il Titolo II del Codice Penale si suddivide in tre capi:
-         Capo I: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. ( artt. 314-335 bis c.p.);
-         Capo II : Dei delitti dei privati contro la P.A (artt. 336-356 c.p.):
-          Capo III: Disposizioni comuni ai capi precedenti ( artt. 357- 360 c.p. ).
-         …°…
·        Nei reati di cui al capo I (delitti dei pubblici ufficiali)  la condotta incriminata proviene da soggetti interni della P.A.;
·        Nei reati di cui al capo II (delitti dei privati) al contrario, l’aggressione è arrecata da soggetti estranei alla P.A..
…°…
Qual è il bene giuridico tutelato dalla categoria di questi tipi di delitti ?
Quesllo contemplato dall’ art. 97 della Cost. (imparzialità e buon andamento); questo è il bene specifico tutelato da questa categoria di delitti.
Le Qualifiche soggettive
Per capire meglio i singoli delitti, occorre in primo luogo definire i concetti di : 
1)   Pubblico Ufficiale;
2)   Incaricato di Pubblico Servizio; 
3)   Esercente un servizio di pubblica necessità.

Chi è il Pubblico Ufficiale?
L’art. 357 c.p., nella sua formulazione attuale, recita così : “ Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa “  
…°…
Chi è l’incaricato di Pubblico Servizio ?
L’art. 358 c.p., definisce i soggetti incaricati di un pubblico servizio come: ” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;  per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione”.
…°…
Che cosa s’intende per pubblico servizio ?

Il nostro codice, infatti, sancisce  che :
o   “pubblico servizio” è quell’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma che manca di quei poteri deliberativi, autoritativi e certificativi che costituiscono le caratteristiche della pubblica funzione.
o   non può costituire servizio pubblico lo svolgimento di  mansioni d’ordine o a attività di carattere materiale ( ad esempio custodi, portantini, etc..).

Come abbiamo detto i delitti contro la Pubblica Amministrazione si dividono in :
·         delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 314-335 bis c.p.);
·         delitti dei privati contro la P.A (artt. 336-356 c.p. );
…°…
Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

1.     Peculato ( art. 314 c.p. )






2.     Concussione ( art. 317 c.p.)


3.     Corruzione per un atto d’ufficio
            ( art. 318 c.p.)

4.     Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ( art. 319 c.p. )


5.     Corruzione in atti giudiziari
             ( art. 319 ter c.p.)

6.     Abuso di Ufficio (art. 323 c.p. )  * * *




…°…
Abbiamo  già trattato :  il delitto di peculato, la concussione, la corruzione; resta l’abuso d’ufficio.
…°…
Anche di questi ultimi due delitti  esamineremo:
·        la definizione dell’articolo del codice penale che li prevede;
·        il bene giuridico che la norma mira a tutelare;
·        la condotta tipica in capo al soggetto attivo del reato (il reo);
·        l’elemento soggettivo ( il dolo ) e l’elemento oggettivo ( materiale ).
…°…
L’abuso di ufficio
L’art. 323 c.p. dispone che:
” salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,  intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. (1° comma)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”. ( 2° comma).
…°…
Il reato di abuso di ufficio ha subito svariate modifiche nel corso degli anni.
Nella versione originaria era denominato “abuso innominato di ufficio”.
La prima modifica normativa è quella del 1990  che :
·        ha trasformato questo delitto in un vero e proprio cardine del sistema dei reati contro la P.A. .
·        ha incluso in questa nuova figura  fatti rientranti in alcuni delitti abrogati come quello di “ interesse privato “  e di  “peculato per distrazione”.
…°…
Prima di questa riforma, nella sostanza, l’indagine del magistrato finiva per sindacare l’uso del potere discrezionale della P.A..
In altre parole l’indagine mirava  a vedere se si era incorso nel vizio di eccesso di potere che si traduceva in reato penale oppure no .
…°…
E questo era una sorta di fallimento !
Ed allora  per rimediare a questo fallimento, il legislatore ha introdotto, con la Legge n. 234/ 1997 una modifica ulteriore sull’ art. 323 c.p..
…°…
Da qui la  formulazione attuale dell’art. 323 c.p..
…°…
Vediamo le novità salienti della riforma.

L’elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo, del tipo  intenzionale.
ü A questo punto ci dobbiamo chiedere : ma come si desume l’ intenzionalità del dolo nell’ 323 c.p. ?
ü Si desume dai questi indici, che ci sono suggeriti dalla S.C. :
(a) l’evidenza della violazione di legge;
(b) la specifica competenza professionale dell’agente, tale da rendergli riconoscibile la violazione;
(c) nella motivazione del provvedimento;
(d) nei rapporti personali tra l’autore del reato e il soggetto che trae ingiusto vantaggio patrimoniale.
*    Il bene giuridico coincide con il buon andamento e l’ imparzialità della P.A.
*    Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (che agisce nello svolgimento delle funzioni/ servizio ).
*    La condotta incriminata, consiste nella violazione di norme di legge (costituzionali, ordinarie, regionali e provinciali;  decreti legislativi e decreti legge), ovvero nella omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
In buona sostanza perché ci sia reato, ci deve essere una effettiva violazione di norma di legge o di regolamento.
…°…
L’altra modalità tipica di realizzazione dell’abuso di ufficio è :
l’omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto e negli altri casi prescritti.
·        Si pensi al caso di un consigliere comunale che ha l’obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 78 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, l’art. 323 c.p. :
·        Richiede che la condotta abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale, economicamente valutabile, per sé o per altri (è l’evento).
·        Non richiede il concreto verificarsi di un incremento patrimoniale, ma è sufficiente la mera produzione di una situazione di favore economicamente valutabile.
…°…
Ai fini della sussistenza del reato di abuso di ufficio, pertanto, è necessario che sussista il presupposto della c.d. doppia ingiustizia :
1.     ingiusta deve essere la condotta, perché ha violato la legge;
2.     ingiusto deve essere il vantaggio patrimoniale perché non spettante in base al diritto che regola la materia.
…°…
Rifiuto di atti di ufficio. Omissioni
Ai sensi dell’art. 328 c.p.:” il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. ( 1° comma)
Fuori dai casi previsti dal 1° comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa fino a 1000 euro.  Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. ( 2° comma)”.
…°…
L’art. 328 c.p. disciplina, al primo e al secondo comma,  due distinte ipotesi di reato.
-         Nella prima il delitto si perfeziona con una semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione;
-         Nella seconda, invece, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di due condotte omissive: la mancata adozione dell’atto entro 30 giorni dalla richiesta scritta e la mancata risposta sulle ragioni del ritardo.
…°…
o   Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della P.A.
o   Il soggetto attivo è il pubblico ufficiale ( o l’incaricato di un pubblico servizio), responsabile del procedimento amministrativo). 
…°…
o   La condotta tipica consiste nell’indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati,  il cui compimento deve essere fatto senza ritardo per ragioni di interesse pubblico espressamente previste dalla legge ( trattasi di ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene o sanità).
…°…
Il rifiuto consiste in un diniego ( preciso o anche dovuto ad inerzia )  a fronte della richiesta di adempimento di un privato, di un pubblico funzionario o di un superiore gerarchico.
…°…
Vediamo come si attiva la procedura di applicabilità di questa norma.

1.     Innanzitutto è necessario che venga attivata un meccanismo di messa in mora.
2.     In pratica una richiesta scritta del  privato da cui decorre il termine per l’adozione dell’atto o per l’enunciazione delle ragioni sottese al ritardo nell’emanazione del medesimo.
3.     Il pubblico ufficiale deve rispondere; se non risponde si ha omissione di conseguenza consumazione del reato.
4.     Tutto ciò presuppone che sia iniziato un procedimento amministrativo con conseguente necessità della sua istruttoria e tempestiva definizione.
…°…
L’elemento soggettivo  è il dolo generico; trattandosi di una condotta omissiva.
…°…
REATI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
…°…


Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ( art. 336 c.p.)  *


Resistenza a un pubblico ufficiale








Oltraggio a un pubblico ufficiale


Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario


Oltraggio a un magistrato in udienza


Millantato credito


Usurpazioni di funzioni pubbliche


Abusivo esercizio di una professione


Violazione di sigilli


Turbata libertà degli incanti





…°…
Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
L’art. 336 c.p. statuisce che :” Chiunque usi violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. ( 1° comma).
La pena è della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque su di essa”. ( 2° comma).
…°…

L’art. 336 c.p. contempla due distinte ipotesi di reato.
o   Art. 336  1° co. c.p.  punisce la condotta finalizzata al compimento di un atto dell’ufficio;
o   Art. 336 2° co. c.p.  punisce la condotta finalizzata  al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
…°…
o   Il soggetto attivo può essere chiunque; si tratta quindi di reato comune.
o   Il soggetto passivo deve essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
La condotta incriminata consiste nell’utilizzo di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
Circa la definizione di violenza la giurisprudenza ha chiarito che essa deve essere intesa come costringimento dell’altrui volere.
Circa la definizione di minaccia  è individuata nella prospettazione di un male futuro ed ingiusto.
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L’elemento soggettivo in entrambe le figure delittuose è il dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo per conseguire le finalità che l’agente si propone con la sua condotta.
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Resistenza a un pubblico ufficiale
Ai sensi dell’art. 337 c.p. :” Chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richieste, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni”.
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Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in parola è duplice: 
o   la libertà di azione dei pubblici poteri
o   la sicurezza e la libertà dei soggetti pubblici contro le altrui condotte violente o intimidatrici.
Trattasi pertanto, di un reato plurioffensivo.
o   Soggetto attivo del delitto  può essere chiunque; trattasi quindi di un reato comune.
o   Soggetto passivo del reato è il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ma anche coloro che su richiesta, prestino assistenza ai pubblici funzionari. Inoltre la giurisprudenza annovera fra i soggetti passivi del reato anche il privato che ai sensi dell’art. 383 c.p.p. procede all’arresto in flagranza di reato.
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La condotta incriminata consiste nel porre in essere atti di violenza o minaccia.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico che si concreta nella coscienza e nella volontà di usare la violenza o la minaccia al fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto.
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La resistenza meramente passiva.
Non è condotta punibile ex art. 337 c.p. la resistenza meramente passiva, cioè  priva di qualsiasi forma di effettiva violenza o di percepibile minaccia.
La stessa cosa per le condotte di disobbedienza, fuga o l’utilizzo di raggiri volti ad impedire il compimento dell’atto o del servizio.
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La Turbata libertà degli incanti
Tale reato  ex art. 353 c.p., è inserito nel Titolo II “ Dei delitti contro la pubblica amministrazione” , al Capo II “ Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.
La norma così dispone:  “ Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro centotre a milletrentadue.  Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro cinquecentosedici a duemilasessantacinque.  Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte della alla metà”.
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1.     La prima cosa che dobbiamo evidenziare è che l ’art. 353 c.p. tutela la P.A. nell’aspetto organizzativo di gare pubbliche, per l’aggiudicazione di beni o servizi, indette dallo Stato, da un Ente Pubblico, ovvero da un pubblico ufficiale o “persona legalmente autorizzata”. 
2.     Questa norma mira a tutelare la libera concorrenza economica.
o   Soggetto attivo del delitto può essere chiunque.
o   Soggetto passivo è la pubblica amministrazione
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Ora dobbiamo chiarire il concetto di gara.
In generale, per gara,  si intende il concorso mediante il quale chi fa l’offerta economicamente più conveniente ottiene in esclusiva l’incarico di compiere certe  opere, certe forniture, ecc… 

Le gare pubbliche tutelate dall’articolo in parola sono:
o   i Pubblici incanti; 
o   la Licitazione Privata; 
Come insegna la legge di contabilità generale dello Stato ( R.D. n.  2440 del 1923 ) la gara pubblica  consiste in una gara fra diversi offerenti e l’aggiudicatario viene scelto in base alla migliore delle offerte presentate. 
Oggi, è anche una procedura di aggiudicazione, insieme alla licitazione privata, all’appalto-concorso, alla trattativa privata ( è, in effetti, la cd. Asta Pubblica).
Il reato in parola consiste nell’impedire o turbare una delle gare in questione, anche se non ufficialmente indetta, ma determinata ovvero, nell’allontanare uno o più offerenti con l’uso di violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti. 
Stiamo parlando di un reato ad evento naturalistico, in quanto  a causa del comportamento dell’agente la gara non si è potuta più svolgere o concludere, o si è svolta in modo irregolare.
 I mezzi idonei ad impedire o turbare la gara sono la violenza, la minaccia, i doni, le collusioni, gli altri mezzi fraudolenti ( cfr. ad esempio Cass. 15 luglio 1999, n. 214069),
Tra i mezzi fraudolenti si rileva che anche il mendacio ( cfr. Cass. 30 agosto 1993, n. 194971).
Il reato è doloso ed il dolo, qui, consiste nella consapevolezza e volizione riferita all’uso di violenza o minaccia, oppure all’offerta di doni o relativa promessa, ovvero accordi atti ad impedire/turbare la gara, anche nella forma dell’allontanamento di un solo offerente. 
Il comma 2 prevede una aggravante, nel caso in cui il reato sia commesso da “persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti od alle licitazioni private”. 
E’ un aggravante indipendente che, riferita ad una qualità del colpevole, si estende ai concorrenti che la conoscessero o l’abbiano ignorata per colpa ( da ultimo vedi Cass. 11/5/2007, n. 236455) . 
Se la persona preposta sia a conoscenza dell’irregolarità della procedura e non impedisca il compimento, risponderà in concorso per omesso impedimento dell’evento ( vedi Cass. 30/9/2003, n. 227321)
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