Contro la piaga degli incidenti stradali, sempre più provocati da soggetti alterati da assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti (conseguenza del sempre più diffuso consumo da parte di giovani di sostanze alcoliche e stupefacenti, in qualunque momento del giorno), si invocano spesso rimedi normativi e giurisdizionali esemplari. L’art. 42 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un’azione o per un’ omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà”, specificando, poi, al secondo comma, che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Partendo dal dato obiettivo, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenti considerevolmente il rischio di cagionare incidenti stradali mortali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico, che sorregge le condotte, deve essere ravvisato non nella semplice cattiva condotta di chi viola le regole della circolazione stradale, ma quanto meno nel dolo eventuale, in quanto sussistono tutti i presupposti. La situazione, secondo la nostra opinione, potrebbe forse essere risolta in sede legislativa.
È, infatti, auspicabile l’introduzione di un trattamento più adeguato, che possa magari disporre di efficaci e razionali strumenti di graduazione e differenziazione della responsabilità e delle sanzioni. In tal senso, una proposta di legge di iniziativa popolare, sul cosiddetto “omicidio stradale”, ha ormai superato le 50.000 adesioni; la soglia prevista dall’articolo 71 della Costituzione.
Con questa proposta di legge si vuole inserire nel codice penale una specifica previsione di “omicidio stradale”, per “…colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile …” “…un quadro sanzionatorio autonomo … individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell’omicidio e delle lesioni personali stradali…”.
Detta proposta di legge è appoggiata da più parti, ma la domanda che noi ci dobbiamo porre è questa: Sono davvero necessarie delle nuove norme in questa materia?
In realtà il legislatore è già intervenuto con alcune modifiche al Codice della Strada, prevedendo ipotesi di ritiro, sospensione o addirittura revoca della patente di guida.
Ma, secondo noi, tutto ciò non basta !
A nostro avviso la proposta di legge popolare, quale la previsione dell’ omicidio stradale, al fine di introdurre una nuova ipotesi di omicidio, è più incisiva ed è necessaria. La fattispecie, collocata all’art. 575 bis c.p., disporrebbe che “chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni la morte di un uomo, è punito con la reclusione da otto a dieci anni”.
Il testo si riferirebbe, quindi, ad ipotesi di guida in stato alterato da alcool o da sostanze stupefacenti; si richiederebbe, inoltre, l’accertamento di una violazione del Codice della Strada, l’esclusione di caso fortuito o forza maggiore, l’accertamento del nesso di causalità tra l’incidente e l’evento mortale, ma anche del nesso tra l’ eventuale stato alterato e l’ incidente mortale.
La previsione di una norma del genere – che noi auspichiamo venga adottata al più presto - andrebbe ad introdurre una forma di responsabilità che prescinderebbe dalla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.
Attualmente la morte provocata a seguito di incidente stradale è considerata omicidio colposo, invece l’effetto che la proposta di legge popolare vorrebbe ottenere è quello di far transitare la morte, a seguito di incidente stradale, provocato da chi si metta alla guida ubriaco o drogato nell’omicidio doloso (quello compiuto volutamente).
Il tentativo – a quanto abbiamo letto da qualche parte – pare sia stato già stato compiuto, nell’attuale sistema normativo, da qualche Pubblico Ministero, che aveva provato a percorrere la strada del cosiddetto “dolo eventuale”, peraltro infruttuosamente; in buona sostanza si era sostenuto che accettare il rischio di un possibile esito (la morte di un uomo) di una condotta (guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ubriaco) equivale a volerlo, sia pure indirettamente.
Ma purtroppo ( e lo diciamo con tutta onestà e convinzione) il sillogismo non aveva retto.
In tale quadro, riconoscendo che – in una materia del genere - attualmente le punizioni sono troppo blande, siamo d’accordo con la proposta di legge che abbiamo citato in quanto è condivisibile l’impegno dell’iniziativa popolare affinché venga diversamente e maggiormente punito chi, ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidando, provoca un incidente stradale uccidendo una o più persone.
Solo così, a nostro avviso, si potrebbe porre un serio freno alle inutili stragi stradali, soprattutto a quelle del sabato sera.
AVV. RAFFAELE GAETANO CRISILEO - CASSAZIONISTA E PENALISTA - SPECIALIZZATO IN PSICOLOGIA GIURIDICA - PERFEZIONATO IN CRIMINOLOGIA E IN PROCEDURA PENALE. - STUDIO LEGALE - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (PR.CASERTA) VIA AVEZZANA - TRAV.SACCONE - " PARCO MIMMI " TEL./FAX (+39)0823810351; (+39)335.8291152 E-MAIL : avvcrisileo@libero.it - www.studiolegalecrisileo.it
giovedì 26 settembre 2013
lunedì 19 agosto 2013
COMUNICATO DEL FORMED DI CASERTA, LUGLIO 2013 - IV EDIZIONE CORSO DI CRIMINOLOGIA
Articolo tratto dal " Comunicato del FORMED DI CASERTA, luglio 2013"
Al Corso di Criminologia - istituito dal FORMED di CASERTA e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Dipartimento di Giurisprudenza – un articolato programma di studio per la formazione di nuove figure professionali che, poi, opereranno, in prima linea, nella risoluzione di crimini complessi e difficili; nell’analisi della scena del crimine e nello studio delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone e sui reperti e sulle tracce comportamentali per individuare l’assassino (l’offender).
Al Corso di Criminologia - istituito dal FORMED di CASERTA e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI - Dipartimento di Giurisprudenza – un articolato programma di studio per la formazione di nuove figure professionali che, poi, opereranno, in prima linea, nella risoluzione di crimini complessi e difficili; nell’analisi della scena del crimine e nello studio delle tecniche investigative sui luoghi, sulle persone e sui reperti e sulle tracce comportamentali per individuare l’assassino (l’offender).
Alla fine del prossimo mese di ottobre
2013, in concomitanza con la presentazione del libro “ Follia” del noto psichiatra prof. Alessandro Meluzzi, avrà inizio la Quarta Edizione del “ CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE
CRIMINOLOGICHE E CRIMINALISTICHE “
istituito dal FORMED di Caserta ( Corso Trieste n. 291) e dalla SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI -
Dipartimento di Giurisprudenza - diretto dal prof.
Giuliano Balbi, ordinario di diritto penale alla S.U.N. Tra i docenti figurano nomi di prestigio tra cui il
prof. Alessandro Meluzzi,
il prof.
Giuliano Balbi, la prof. Valeria Del Tufo, il prof. Matteo Borrini, il prof. Raffaele Landi, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo, l’avv. Gianluca Tretola, l’avv. Tiziana Barella, la
prof.ssa Giovanna Nigro, il prof.
Flavio Argirò, il prof. Stefano Manacorda,
il prof. Luciano Garofano,
già generale dei carabinieri del RIS di Parma,
nonché numerosi magistrati, tra
cui il dott. Luigi Levita, del Tribunale
di Nocera Inferiore ed il dott. Antonio
D’Amato, Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di
Napoli e tanti altri nomi di primo
piano.
Il corso di perfezionamento,
partorito da una brillante idea della
direttrice del FORMED, la prof. Vittoria
Ponzetta, è alla quarta edizione, con un passato glorioso alle spalle. Il
corso prevede lezioni bisettimanali obbligatorie : 141 ore frontali di lezione (
in aula ) e 20 ore di visite guidate ( presso Penitenziari della Regione,
Musei, Laboratori Scientifici ecc…) ed
ha lo scopo di conferire competenze infoinvestigative per la risoluzione di crimini complessi e per lo studio accurato
della scena del crimine e delle tecniche investigative sui luoghi, sulle
persone, sui reperti, sulle tracce rinvenute. Verranno trattati temi di interesse
ed attuali: dai delitti contro la vita :
in particolare il femminicidio, i reati a sfondo sessuale, lo stalking, i
crimini informatici ed internazionali,
quelli economici, l’omicidio seriale, il criminal profiling, lo studio della
vittima, dei resti umani ecc... Verranno trattati numerosi casi di omicidi
avvenuti negli ultimi anni, come il caso Kercher, il caso Scazzi, il caso Parolisi
ed altri. A chiusura, con la discussione di una tesi scritta, il corsista conseguirà “ l’attestato
di” perfezionamento in scienze criminologiche e criminalistiche”,
spendibile nel mondo professionale.
Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso del diploma di
laurea in discipline umanistiche o
scientifiche e gli appartenenti
alle Forze dell’Ordine (anche in possesso
del diploma di scuola media superiore) che, per durante la frequentazione
dell’intero corso, potranno usufruire di
permessi retribuiti. Il
superamento del corso verrà annotato sul
libretto matricolare ai fini di carriera.
Le iscrizioni sono ancora aperte.
Le iscrizioni sono ancora aperte.
I REATI DI PERCOSSE, MINACCE E QUELLI CHE PROVOCANO SOFFERENZA ALLA VITTIMA DEVONO ESSERE ASSORBITI NEL REATO DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA
I reati di
percosse, minacce, ingiurie, atti di scherno, disprezzo,
umiliazione, e gli altri atti che
cagionano sofferenza morale alla vittima del reato tecnicamente devono essere assorbiti nel reato
di maltrattamento in famiglia.
La riflessione dell’ avv. Raffaele Gaetano
Crisileo
Ripartiamo,
un attimo, dal reato di “ maltrattamenti in famiglia”.
La recente
riforma dell’8 agosto 2013 - che va
sotto il nome di “cd. legge svuota
carceri” - prevede che la condanna per
il reato di “maltrattamenti in famiglia “, previsto dall’ 572 del codice penale, è ostativo alla concessione dei benefici
alternativi alla detenzione in carcere.
Ciò posto,
in un contesto del genere - siccome è oramai
prassi consolidata che i Giudici di merito contestano con un capo d’imputazione
a sé stante, anche se avvinto dal vincolo della continuazione con il reato di
maltrattamento in famiglia, i reati di
percosse, minacce, ingiurie, atti di scherno, disprezzo,
umiliazione, vilipendio ecc..;
cioè tutti quelle condotte compiute verso la vittima dei maltrattamenti e che cagionano durevole sofferenza morale - non comprendiamo perché detti atti non siano
stati assorbiti, appunto nell’ art. 572 c.p..
Considerato, poi, che –
secondo noi - in questo senso sembra indirizzarsi
il diritto penale contemporaneo, anche se la strada da fare è ancora tanta e
faticosa - in quanto la giurisprudenza
non è univoca sul punto, vero è che la Corte di Cassazione, ha spesso affermato
che “ Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e
minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come
finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi
essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista
dall’ art. 572 c.p.” ( vds. ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 19/06/2003, N.
33091) ) - allora ci dobbiamo chiedere :
perché il legislatore, in questa occasione, non ha disciplinato meglio la
condotta dell’art. 572 del codice penale, emanando
una norma nuova nel senso che abbiamo detto ?
Una novella
del genere sarebbe stata “giusta” ed è davvero auspicabile anche se al tutto si può rimediare con un prossimo intervento legislativo perché,
nell’ architrave dei pesi e dei contrappesi che deve misurare sempre il potere punitivo dello Stato, sarebbe un
termometro tecnicamente calibrato per
fronteggiare l’allarme sociale che, comunque, reca il reato di “maltrattamenti in famiglia”.
domenica 18 agosto 2013
L’ANALISI – IL DELITTO KATIA TONDI E’ UN OMICIDIO COMPLESSO.
“In questo omicidio è importante delineare il profilo logico
investigativo del killer di Katia ed il suo modus operandi e quindi stabilire
se l’intrusione nella casa della vittima sia stata premeditata o
circostanziale; se l’omicidio sia stato premeditato o se sia avvenuto d’impeto,
analizzando tutti i fattori della scena del crimine a disposizione degli
investigatori. Considerato che la morte della giovane donna è direttamente
connessa all’intrusione del killer nella sua abitazione, bisogna anche
verificare se l’intrusione presenti le caratteristiche del bliz organizzato
oppure se l’omicidio presenti tutte le caratteristiche d’impeto ovvero del
delitto non premeditato e della perdita del controllo da parte del killer.
Innanzitutto – da quello che abbiamo letto sui mass media – pare che
l’intrusione nella casa di Katia e soprattutto – sempre a quanto abbiamo letto
sui giornali – la porta d’ingresso non presenta segni di effrazione. Ciò
potrebbe far ragionevolmente presumere che la vittima conoscesse il suo
assassino, almeno di vista. Altro elemento determinante è stabilire la presenza
eventuale di over killing ( colpi successivi alla morte, sul corpo della
vittima); ciò si potrà sapere solo all’esito dell’esame autoptico anche se non
pare ciò sia avvenuto, a quanto si è appreso sempre, con il beneficio
d’inventario, dai mass media. Molto verosimilmente, l’assassinio di Katia è
entrato nella sua abitazione per uno scopo primario che, forse, non era
l’omicidio, ad esempio per prendere qualcosa.In questo contesto, il killer aveva
certamente premeditato l’intrusione, ma non l’omicidio che, probabilmente, è
avvenuto solo in seguito alla perdita di controllo da parte dell’assassino (
movente psicologico).
In ultima analisi si potrebbe ipotizzare che se l’assassino è un uomo,
una volta esclusa l’ipotesi della rapina, il killer abbia avuto l’intento
primario della vendetta, della ritorsione; se, invece, si ipotizza che
l’assassino sia una donna ( cosa un po’ difficile!) e se si esclude, anche in
questo caso, l’ipotesi della rapina, il suo intento primario è uno sfregio o un
dispetto che poi è sfociato in un non - previsto omicidio”
avv. Raffaele Gaetano Crisileo
Articolo tratto da www.casertace.net pubblicato il 22 luglio 2013avv. Raffaele Gaetano Crisileo
mercoledì 14 agosto 2013
RIFORMA GIUSTIZIA E CARCERE.ASTENSIONE DEI PENALISTI D'ITALIA
SANTA MARIA CAPUA VETERE. La
Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, con una recente delibera ( 6 agosto
2013) ha proclamato l’astensione dalle udienze per i giorni 16-20
settembre 2013 al fine di dare una “scossa” affinché si realizzi, finalmente, una riforma significativa in tema di giustizia
che, come l’Unione sottolinea da tempo, deve essere una riforma di struttura.
Per
il 16 settembre 2013 è stata anche indetta
la giornata nazionale di raccolta firme per la campagna referendaria di cui
l’Unione è tra i promotori.
E’
un’astensione giusta e sana, che condividiamo appieno – ha sottolineato l’avv.
Raffaele Gaetano Crisileo – perché, come
si legge nella parte motiva della delibera dell’U.C.P.I., sebbene il ripristino di un grado minimo di
civiltà delle carceri rappresenti uno dei punti fondanti del programma di
Governo, non sono state licenziate, fin qui, misure davvero efficaci per fronteggiare
l’emergenza carceraria…”.
Non
dimentichiamo – ha concluso l’avv. Crisileo – che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo ha stigmatizzato, più volte e con fermezza, la situazione
carceraria esistente nel nostro Paese, causa i trattamenti degradanti dei
carcerati causati dal sovraffollamento.
Situazione
di degrado, questa, che è disumana e che deve essere eliminata con priorità
assoluta !
Articolo tratto da: www.casertace.net
Articolo tratto da: www.casertace.net
domenica 11 agosto 2013
RITORNIAMO A PARLARE DI CARCERE: LA NUOVA LEGGE 8 AGOSTO 2013.
Il
Senato della Repubblica, l’8 agosto u.s., ha approvato, in via definitiva, la legge
cd. svuota-carcere. Sinteticamente vediamo i punti salienti :
La
carcerazione preventiva potrà essere applicata soltanto per i reati per i quali
è prevista la pena della reclusione, nel massimo, a cinque anni. Ne costituisce
deroga il reato di finanziamento illecito dei partiti, mentre per lo stalking la
pena, nel massimo edittale, è stata
aumentata da quattro a cinque anni di reclusione.
Quando,
poi, la pena residua da espiare non supera i tre anni di reclusione ( e quattro
anni per le donne incinte o per i malati affetti da gravi patologie) ed i sei anni
per reati legati alla tossicodipendenza, la pena viene sospesa e si applica, se
possibile, la libertà anticipata.
In
altre parole le detrazioni di pena ( 45 giorni per ogni semestre) verranno
conteggiate in anticipo, al fine di limitare l’ingresso di nuovi detenuti in carcere.
Questa
misura, però, non si applica a chi già si trova recluso ed ai condannati per
delitti gravi e per alcuni reati specifici.
Le
persone condannate, con l’applicazione della recidiva, possono ottenere, una
volta sola, l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare o la semilibertà.
La
nuova legge indica anche i criteri richiesti per la concessione del beneficio;
criteri che il Magistrato di Sorveglianza dovrà valutare nel concreto, caso
per caso, per vedere se : A) il condannato possa darsi alla fuga; B) il
condannato possa commettere altri reati; C) il domicilio - scelto per la
espiazione della pena - sia idoneo ed
effettivo anche e soprattutto in funzione delle esigenze di tutela della
persona offesa ( è tassativamente previsto che al Magistrato di Sorveglianza
venga fornito un verbale di accertamento della idoneità del domicilio in
questione).
In
definitiva riteniamo che la tematica delle carceri - questione indubbiamente delicata e complessa -
non può essere risolta soltanto con
questa legge, che è una mera risposta
tampone al problema e che, secondo le stime, farà uscire dalla prigione meno di tremila detenuti .
Alla
nuova legge, che sta per entrare in vigore, invece, occorre dare seguito con altri interventi
urgenti in quanto le nostre galere stanno scoppiando perché ospitano
complessivamente più di 65.000 detenuti,
praticamente 20.000 persone in più rispetto alla loro capienza effettiva; di
questi detenuti quasi 25 mila sono addirittura in attesa di giudizio.
Ed
allora cosa si attende ancora per un intervento radicale ?!
Nei
giorni scorsi ci è capitata sotto mano un’intervista del Ministro della
Giustizia Cancellieri la quale ribadiva – se ne abbiamo ben compreso il
pensiero – che l’amnistia sarebbe una necessità da adottare in considerazione
che l’ultimo provvedimento di clemenza ha portato alla liberazione di circa
quindicimila/ ventimila posti e che, solo con un intervento del genere, si potrebbe operare azioni strutturali.
Un’opinione
del genere non solo ci trova pienamente concordi, ma è auspicabile che un’amnistia
ed un indulto vengano adottati in tempi davvero rapidi perché da un lato si otterrebbe la liberazione di persone non pericolose e dall'altro lato verrebbe alleggerito
il sistema penitenziario che è così pericolosamente ingolfato.
avv. Raffaele Gaetano Crisileo
venerdì 9 agosto 2013
LA NUOVA LEGGE CONTRO IL FEMMINICIDIO.
La nuova legge, approvata ieri ( 08 agosto 2013 ) per combattere il fenomeno della violenza contro le donne.
L’opinione dell’avvocato penalista Raffaele Gaetano Crisileo
Finalmente una legge, breve ma significativa ed importante, di soli dodici articoli per combattere, nel migliore dei modi, il fenomeno della violenza contro le donne che, negli ultimi anni, sta martorizzando il nostro Paese.
E’ una legge, quella approvata ieri ( 8 agosto 2013), che costituisce sicuramente una risposta positiva e concreta a “ tutto ciò che è chiamato femminicidio” e che ha l’obiettivo primario di prevenire questo genere di violenza, di punirla in modo severo ( addirittura è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di maltrattamento familiare e di stalking !!) ed infine si prefigge l’obiettivo di proteggere le vittime.
In buona sostanza è stato creato uno strumento penale con la finalità di intervenire tempestivamente; in altre parole da un lato esso mira a proteggere efficacemente la vittima e da un altro lato a porre in essere un’attività preventiva affinchè gli atti persecutori non giungano all’omicidio.
Vediamo con grande soddisfazione il fatto che, da ieri in poi, alle Forze dell’Ordine è consentito di cacciare di casa il coniuge violento; che le donne – vittime di abusi, ancorchè straniere, ottengano un permesso di soggiorno per motivi umanitari; che le querele contro gli uomini violenti non possono essere più ritirate.
A nostro parere è certamente questo – se correttamente applicato - un modo per sconfiggere quella triste realtà di alcune donne che, solo per amore dei loro figli e per proteggerli, rinunziano alla querela che, d’ora in poi, è irretrattabile, garantendo ad esse, nello stesso tempo, l’anonimato, nel corso del procedimento e fino al processo.
Altro dato, presente nella nuova legge, che segnaliamo con soddisfazione è l’introduzione dell’istituto del gratuito patrocinio per le vittime di violenze; ciò a prescindere dal reddito nonché constatiamo la maggiore protezione del minore o di un maggiorenne “ vulnerabile” quando essi vengono citati, nel processo, come testi.
Da ultimo – ed è estremamente importante – la previsione legislativa che prevede un aumento di pena, per questo tipo di reato, nel caso in cui alla violenza contro una donna assiste un minore di diciotto anni o se la vittima è una donna in gravidanza.
In conclusione pensiamo che, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, come hanno sostenuto in molti - ed in modo certamente autorevole - il decreto legge approvato ieri ( 8 agosto 2013 ) è sicuramente un importante passo in avanti contro il brutto fenomeno della violenza contro le donne, in una società, come la nostra, dove da tempo si registrano in modo continuo questi fenomeni che devono essere arginati e contrastati.
In tale contesto lo strumento legislativo penale adottato, ci sembra efficace a tanto. Dobbiamo solo attendere la sua effettiva applicazione per averne la conferma.
Avv.Raffaele Gaetano Crisileo, penalista
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