sabato 20 dicembre 2014

I CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME, DOMENICA 21 DIC. 2014 ALLE ORE 16.30 NEL SANTUARIO MARIANO DI CAMIGLIANO - LEPORANO



Domani pomeriggio, domenica 21 dic. 2014, alle ore 16.30 l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme Capua, Delegazione di Capua, sotto la guida del suo Neo Delegato, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo, nell’ambito delle programmazioni  mensili dell’Ordine e della rotazione delle funzioni presso le Chiese ed i Santuari collocati nel territorio dell’Arcidiocesi di Capua parteciperà alla celebrazione di una  Solenne Eucarestia presso il Santuario Mariano Maria Santissima  Ruota dei Monti in Camigliano (Caserta) alla Via Leporano. Durante la Celebrazione della Santa Messa, il parroco e reattore dell’antichissimo e caratteristico santuario mariano, Padre Franco Amico, fratello spirituale della mistica Teresa Musco, benedirà la nuova bandiera della Delegazione di Capua ed al termine,  prima dello scambio degli auguri natalizi, verrà letta suggestiva la Preghiera del Cavaliere, che era solito recitare il Beato Bartolo Longo, cavaliere dell’Ordine, le cui spoglie riposano nel Santuario Mariano di Pompei.
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (O.E.S.S.G.), antichissimo ordine cavalleresco cattolico, il solo riconosciuto dal Pontefice insieme a quello dei Cavalieri di Malta ed avente personalità giuridica canonica e civile, è legato alla Basilica di Gerusalemme ed è la sola istituzione laicale della Santa Sede collegata al Patriarcato Latino di Gerusalemme, incaricato di sostenere la presenza cristiana in Terra Santa. La Repubblica Italiana, considerato l’alto prestigio dell’Ordine, riconosce le onorificenze rilasciate dal Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, S.E. il Cardinale Edwin Frederick O'Brien.
    



martedì 16 dicembre 2014

IL NUOVO PACCHETTO ANTICORRUZIONE, MA SERVE ANCHE E SOPRATTUTTO LA PREVENZIONE CULTURALE.


Come annunciato dai mass media, il pacchetto anticorruzione, varato il 12 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, è stato arricchito di nuove e più rigide misure. La pena minima per la corruzione propria, passa dagli attuali quattro anni ai nuovi sei anni di reclusione, mentre la pena massima passerà dagli attuali otto anni ai nuovi dieci anni di reclusione. Per quanto riguarda i sequestri, saranno previste confische più stringenti. Il ricorso al patteggiamento della pena, di conseguenza, sarà possibile solo se si restituiranno i beni che saranno, successivamente, oggetto di provvedimento di specifica confisca. A fare da schema guida, in questo nuova direzione, sarà, secondo noi, la disciplina già prevista per i reati tributari, dove è possibile accedere al rito del patteggiamento, solo se viene saldato il debito, sanzioni comprese,  con il Fisco. La prescrizione, poi, si allunga di due anni, dopo la condanna di primo grado e di un anno, dopo il secondo grado di giudizio. Per quanto riguarda, invece, i reati commessi nel passato, vige ovviamente il costituzionale principio giuridico del “favor rei”, nel senso che le nuove regole sulla prescrizione in generale e sull’ applicazione della nuova pena della corruzione, in particolare, andranno in vigore, o meglio si applicheranno, a partire da quando il testo diventerà legge dello Stato. Si tratta, in buona sostanza, di un disegno di legge, quello denominato “nuovo pacchetto anticorruzione”, e non di un decreto legge; quindi il testo potrebbe subire delle modifiche sostanziali (e certamente, pensiamo, le subirà, nel suo iter successivo).  D’altro canto, però, noi riteniamo che modificare solo le pene della fattispecie incriminatrice della corruzione, inasprendole, serve a ben poco, perché ciò che davvero occorre, per sventrare un fenomeno del genere, così complesso, intricato ed articolato, sono soprattutto gli strumenti investigativi che devono essere potenziati ed allargati, in quanto, nonostante la sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, nella lotta alla corruzione del 1999, ancora non è stato ratificato quel testo, con l'introduzione di due nuovi strumenti investigativi essenziali ed indispensabili, come  ad esempio il “test di integrità” e la “legislazione premiale”. In tale ottica registriamo ancora delle forti lacune che non ci consentono di allinearci alla legislazione europea vigente. In definitiva noi pensiamo che le nuove e proposte norme anticorruzione nel D.D.L., effettivamente, se è vero che da un lato appaiono forse opportune, da un altro lato, però, non si devono limitare a prevedere, soltanto, nella sanzione, solo "misure più dure", perché ciò serve davvero a poco, ma devono esercitare un'effettiva, concreta e specifica deterrenza"; in tal senso concordiamo con il pensiero espresso sul punto dal Ministro della Giustizia.
E se ciò è innegabile ed è vero, molto onestamente noi, da ultimo, pensiamo anche e soprattutto, che non si possa ritenere di risolvere il devastante fenomeno con una semplicistica modifica della norma incriminatrice che punisce la corruzione, nella sanzione prevista, ad appena due anni da un precedente modifica della stessa. Non ci dimentichiamo che con la recentissima Legge 6 novembre 2012 n. 190 già vi era stato un serio e forte inasprimento di pena; peraltro l’inasprimento in questione era stato, come abbiamo sopra anticipato, anche certamente considerevole e serio e ciò nonostante – dobbiamo purtroppo constatare ! –  la situazione generale non è cambiata, anzi i casi di corruzione sono aumentati; basta soffermarsi a leggere gli ultimi, ed eclatanti, casi di cronaca nazionale, come quello accaduto a Venezia e quello accaduto a Roma. Ed ebbene, ciò cosa significa? Significa che bisogna riflettere su quali sono gli elementi che spaventano di più coloro che sono portati a corrompere o a farsi corrompere. Su questo passaggio sempre il Ministro della Giustizia ha dichiarato “ che  è  importante la scelta di mettere l'accento sull'aggressione dei patrimoni: chi corrompe o si fa corrompere lo fa per denaro. Sequestrare il denaro, seguirlo e aggredire la ricchezza, che ha come fonte la corruzione che non è soltanto un modo di restituire alla collettività il maltolto, ma è un modo anche di creare deterrenza nei confronti dei soggetti che attribuiscono, a questo aspetto, una particolare importanza". Una tesi del genere, come cittadini, la  condividiamo, ma come operatori del diritto ci lascia perplessi perché riteniamo che ciò che sia davvero importante è la certezza della pena in quanto allungare i termini della prescrizione è solo una risposta semplicistica, ma non risolutiva al problema (in quanto, come ha dichiarato il Presidente del Consiglio dei Ministri, la lotta alla corruzione "è una questione culturale",  che –aggiungiamo doverosamente noi – bisogna sradicare, non di certo con una legislazione di emergenza, ma con una grossa opera di prevenzione culturale). Viceversa, modificando ed inasprendo, solo e continuamente, la sanzione della norma penale,  viene meno la certezza del diritto, in un Paese, come il nostro, che è stato da sempre la culla della civiltà giuridica,  anche se  il reato è innegabile vada combattuto (perché è il patologico della società), ma vada, anche e soprattutto, pure prevenuto in ogni modo possibile.                                                                                                        avv. Raffaele G.Crisileo  

STA PER PARTIRE LA QUINTA EDIZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRIMINOLOGIA FORENSE.

S. Maria C.V. - Quinta Edizione del Corso di Alta Formazione in Criminologia Forense. Il 13 gennaio 2015 inaugurazione con il giornalista Salvo Sottile, moderato dall’avv. Raffaele G. Crisileo. Novità: l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha accreditato la partecipazione al corso, nell’ambito della formazione continua, con l’attribuzione di tre crediti formativi per ogni evento- lezione previsto dal Corso.  

Nell’Aula Franciosi della Seconda Università, nel Palazzo Melzi in S. Maria C. Vetere, il 13 gennaio 2015, alle ore 16.00, avrà inizio la Quinta Edizione del Corso di Alta Formazione in Criminologia Forense. Ad organizzarlo il Formed Caserta in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli.
Testimonial il giornalista Salvo Sottile che parlerà di casi di omicidio trattati nella conduzione dei suoi programmi televisivi nonché presenterà, in anteprima nazionale, il suo nuovo  libro “Cruel”.
La prof.sssa Vittoria Ponzetta, direttrice del Formed, quest’anno ha  rivoluzionato l’assetto  del Corso; la durata della  formazione non è più semestrale, ma annuale con l’esame finale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università, dinanzi ad una Commissione presieduta dal prof. Giuliano Balbi, ordinario di diritto penale e direttore scientifico del corso.  Il coordinamento didattico è stato affidato all’avvocato penalista  Raffaele Gaetano Crisileo. All’ inaugurazione del corso vi è il giornalista Salvo Sottile.
Un nuovo taglio all’intero corso di criminologia :  i maggiori casi di omicidio alla ribalta della cronaca nazionale per analizzarli in via criminologica con l’analisi della scena del crimine e tematiche psicologiche e penali connesse.      
Il corso di  alta formazione, con frequenza  settimanale obbligatoria, il giovedì pomeriggio, prevede  complessivamente 210  ore di  lezioni ex cathedra di giuristi, psicologi, criminologi e psichiatri  e vuole conferire competenze infoinvestigative per la disamina di  crimini complessi e per lo studio della scena del crimine e delle tecniche investigative. Le lezioni tra l’altro riguarderanno i delitti contro la vita,  quelli a sfondo sessuale, lo stalking, i crimini  informatici, internazionali, economici;  l’omicidio seriale, il profilo criminale, lo studio della vittima ecc.
Con la discussione della tesi finale scritta, presso l’Università, i corsisti conseguiranno “ Certificazione di Alta Formazione in Criminologia Forense e Criminalistica”, spendibile nel mondo professionale.
Importate novità : l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha deliberato di accreditare la partecipazione al corso di Criminologia, nell’ambito della formazione continua, con l’attribuzione di tre crediti formativi per la partecipazione ad ogni evento – lezione previsto dal Corso.


sabato 6 dicembre 2014

LA RECENTE LEGGE SULLA NON PUNIBILITA’ DEI REATI PIU’ LIEVI ED I RIFLESSI SULLA POPOLAZIONE NELLE CARCERI.

Il decreto legislativo, varato qualche giorno fà, contempla “ la non punibilità dei reati più lievi, quelli per i quali è prevista, oggi, una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di carcere ed una pena pecuniaria, sola o congiunta alla precedente, quando l'offesa è di particolare tenuità  e quando il comportamento di chi ha compiuto il reato non è abituale. Una non punibilità, questa, che potrà essere dichiarata in ogni fase e grado del processo e la parte offesa (che potrà opporsi all'archiviazione) potrà seguire, se lo vorrà, la strada del risarcimento in sede civile. L’archiviazione potrà scattare in qualsiasi fase del procedimento, ma la magna pars avverrà durante le indagini preliminari, con un alleggerimento del carico giudiziario. Dopo l’istanza del Pubblico Ministero, sono previsti dieci giorni di tempo, per proporre opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari”.

Tanto è previsto nel decreto legislativo che tratta di condotte di «particolare tenuità» e che dà attuazione alla legge delega n. 67/2014, sulla messa alla prova e sulle misure alternative al carcere. In buona sostanza può essere chiesta  l’archiviazione, per tenuità del fatto, per tutti i reati cui ora abbiamo fatto cenno, tra cui alcuni delitti contro il patrimonio, come ad es. furto semplice, danneggiamento, truffa, violenza privata e minaccia.
Il Consiglio dei Ministri ha anche dato il via libera al disegno di legge sulla cooperazione penale, con misure su rogatorie ed estradizioni per rafforzare la cooperazione nel contrasto ai fenomeni criminali sovranazionali. L'obiettivo di questo intervento normativo è quello di velocizzare le modifiche per consentire  una maggiore cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati e, di conseguenza, rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali di dimensioni sovranazionali. Ma ritornando alla non punibilità dei reati più lievi; sul punto  ci dobbiamo chiedere: questo provvedimento è sufficiente ad affrontare e risolvere la emergenza carceraria ? Secondo noi, molto onestamente, non lo è !
Nel nostro Paese la situazione carceraria è oramai una seria e concreta emergenza che non può più essere procastinata nel tempo e che bisogna risolvere  con urgenza; in concreto questo provvedimento legislativo adottato non è certamente la panacea risolutiva. Forse un inizio, un buon inizio, ma la strada è ancora lunga a percorrere.Come più volte abbiamo scritto,  i problemi da affrontare  sono tanti e diversi:  dall’edilizia carceraria, perché  i penitenziari  sono spesso vecchi e desueti, a quello del sovraffollamento, perché i penitenziari italiani ospitano una popolazione di detenuti quasi il doppio rispetto alla loro capacità di ricezione.
In buona sostanza l’emergenza carceraria era drammatica e lo è tuttora!
E’ vero che i detenuti sono reclusi per reati  gravi, se non gravissimi, tuttavia essi, in quanto persone, hanno il  diritto al rispetto della  persona e della dignità.
Ed allora cosa risuggerire per una risoluzione del problema ?
Il coraggio di adottare un provvedimento clemenziale : un’amnistia (come quella del 24 ottobre 1989, l’ultima che c’è stata) ed un  condono  potrebbe, di certo, aiutare allo svuotamento carcerario  ed aiuterebbe, di certo, anche i Giudici che, quotidianamente, affrontano una miriade di processi, molti dei quali di non  più allarme sociale attuale.
Le tanti interrogazioni parlamentari dirette al Ministro della Giustizia per conoscere quali iniziative intenda intraprendere in tema sovraffollamento carcerario sicuramente avranno i loro effetti, almeno -  ce lo auguriamo -  da operatori del diritto quali siamo e da cittadini della Repubblica.

Avv. Raffaele Gaetano Crisileo


sabato 29 novembre 2014

LA NUOVA LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE :LE NOVITA' EPOCALI.


Finalmente un cambio di rotta. Vediamo con piacere che sta per essere approvata la nuova legge che novella il reato di diffamazione. Sostituire la pena reclusione con la multa (da cinque a diecimila mila euro) e se l'offesa, invece, consiste nell'attribuire un determinato fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta, consapevoli della sua falsità, pure con la multa (ma da ventimila a sessantamila euro) significa allinearsi alla legislazione europea ed è un proclama di libertà. Libertà non significa, però, libero arbitrio, ma significa libertà d’informazione nei principi espressi dalla Costituzione e dal vigente codice di rito, nell’ambito di un’etica dell’informazione. Ma vediamo più da vicino l’emananda legge che, dopo oltre sessantanni, è stata approvata dalla Camera e che è al Senato per l’iter definitivo. Le innovazioni sono determinanti in quanto il reato di diffamazione a mezzo stampa è punito, oggi, secondo l’ art.  595 c.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516 euro. Tra le novità introdotte, vi è il fermo alle repliche ed alle rettifiche: in buona sostanza, in calce alle rettifiche non potranno esserci più commenti del giornalista. La nuova legge riguarderà anche le testate giornalistiche online registrate, mentre non comprenderà i blog. Altri punti focali della novella possono essere così sintetizzati: se il reato di diffamazione è commesso via internet, scatterà un criterio di competenza territoriale nel senso che è competente a decidere il Giudice del luogo di residenza della stessa persona offesa. Sono, al contempo, previste le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti che non pubblicheranno le dovute rettifiche. La nuova legge consente, poi, al direttore di delegare, per iscritto, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti. Viene, poi, previsto che il direttore o il vicedirettore (anche di testate online) risponda dei delitti commessi con il mezzo della stampa se il reato è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza. In tal  caso la pena è ridotta di un terzo e non viene applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio professionale e alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione. Grossa notifica è che la rettifica sarà valutata dal Giudice come causa di non punibilità. Nella proposta di legge è stato completamente modificato l’istituto della rettifica, nei suoi tratti essenziali : innanzitutto le dichiarazioni o rettifiche delle persone offese dovranno essere pubblicate senza commento. Ciò è esteso anche alle testate giornalistiche online ed alle trasmissioni televisive e radiofoniche che devono pubblicare la rettifica entro due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche e con la stessa visibilità della notizia, quando è stata pubblicata la prima volta. In caso di inadempienza, l'interessato può inviare la richiesta all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e può rivolgersi al Giudice  chiedendo un provvedimento di urgenza. La rettifica inoltre è estesa alla stampa non periodica. Il nuovo testo della proposta di legge introduce novità sul risarcimento del danno previsto, come conseguenza del reato di diffamazione,  commessa con il mezzo della stampa. In tal caso il Giudice dovrà valutare (e tener conto) della portata della diffusione e della rilevanza nazionale della notizia. Il provvedimento modifica inoltre le responsabilità del direttore che risponde dei reati commessi a mezzo stampa, qualora essi siano conseguenza della violazione dei propri doveri di vigilanza. Importante novità è che il direttore  può delegare la vigilanza a giornalisti professionisti con delega scritta che dovrà essere accettata dal delegato. Infine, con la nuova norma, non solo il giornalista professionista, ma anche il pubblicista potrà opporre al Giudice il segreto sulle proprie fonti. In conclusione, tirando le somme in base a questo rapidissimo excursus che abbiamo operato,  a nostro parere ben emerge che la nuova legge sulla diffamazione, se a giorni sarà approvata definitivamente dal Senato, come ci auguriamo, sarà una innovazione importante nel campo della stampa e del reato di diffamazione in particolare. In definitiva la novella sarà, a nostro avviso,  uno strumento utile ed efficace per consentire a tutti gli operatori del pianeta stampa di lavorare  con maggiore serenità ed equilibrio, una volta eliminata la previsione della  sanzione del carcere, che rappresentava un retaggio antico, frutto di altra epoca e di un’altra storia, oggi non più attuale. Ma quel che è importante è che mai devono essere superati né aboliti i principi  cardini della norma penale sul reato di diffamazione in quanto deve essere tutelata la verità e la continenza della notizia, nel pieno rispetto dell’etica dell’informazione e soprattutto della dignità della persona, cui si riferisce l’articolo di stampa.

avv. Raffaele Gaetano Crisileo    

domenica 16 novembre 2014

ETICA ED INFORMAZIONE BREVE SINTESI DELLA RELAZIONE TENUTA AL CORSO DI FORMAZIONE PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI IL 14.11.2014

“Il tema delle implicazioni etiche interessa i protagonisti dell’informazione della carta stampata e del mondo digitale ed in questo campo occorre dedicare la maggiore attenzione possibile all’etica. Ciò in quanto un giornalismo serio e corretto dipende dalla coscienza morale, dall’etica dei giornalisti, appunto, e non solo dalla legge e dalla deontologia. Quindi occorre ricostruire il sottile rapporto tra Etica ed Informazione. Non dobbiamo dimenticare che le agenzie di informazioni, nello sviluppo delle società, sono state un elemento importante. Oggi la loro esistenza è in pericolo perché, con l’avvento di internet, non hanno più la informazione in esclusiva; con la radiotelevisione, poi, hanno perso il primato della rapidità. Nel secolo scorso prima si ebbe la nascita dei quotidiani di informazione, come mezzo di conoscenza e di lavoro, e poi la comunicazione diretta divenne più limitata e ad essa si sostituì la stampa. Dagli anni sessanta in poi esplose l’informazione, grazie alla tecnologia e le agenzie d’informazioni divennero  gli unici mezzi capaci di informare rapidamente. Negli anni novanta si è passato al digitale e si sono aperti nuovi orizzonti come la multimedialità dell’informazione. Il successo è stato però effimero: è arrivato internet. Or dunque se l’informazione è oggi indispensabile, come strumento di conoscenza e di lavoro, essa deve essere corretta ed esatta. Ecco l’importanza della gestione e del controllo delle informazioni che comporta, sempre, una scelta delle informazioni. In altre parole un fatto diventa evento, meritevole di essere raccontato se, quell’evento, può interessare il destinatario. In altre parole un accadimento diventa notizia se si pensa che esso possa soddisfare i bisogni dell’informazione che il lettore richiede. Ed ecco che ricompare il problema della correttezza dell’informazione la quale è indubbiamente assicurata da una selezione delle stesse informazioni e da un controllo sulla loro esattezza. In un quadro del genere un agenzia seria di giornalisti deve ignorare le fonti anonime perché l’etica del giornalismo è l’etica del giornalista, vale a dire appartiene alla sua coscienza morale, come cittadino e come professionista. Ma non solo! Il giornalista deve, nell’esercizio della sua attività professionale, attenersi, con rigore, al rispetto dei codici e della legislazione; al rispetto della verità sostanziale. Ed allora accanto ad una “formazione” etica vi deve essere, necessariamente, una “informazione” etica. In altre parole il giornalista deve avere una buona conoscenza del codice penale, della legislazione sulla stampa e dei codici deontologici,  ad es. la “Carta di Treviso”, documento per la salvaguardia dei minori; la “Carta dei doveri”, sulla non discriminazione di razza, di religione, di sesso, di opinioni e tanti altri protocolli d’intesa sottoscritti. In quest’ottica l'etica dei media va dai problemi etici nella carta stampata fino ai problemi che affliggono la società dell'informazione. Abbiamo, quindi, un problema di etica della televisione, del web, dei libri, del sistema radiotelevisivo. Ed allora necessita che lo schermo normativo esistente venga rispettato, dal giornalista, in ogni sua parte.
Ci riferiamo a quell’assetto di norme che nasce dal connubio tra Costituzione e norme deontologiche professionali e da cui si ricavano dei basilari principi come la libertà di informazione e di critica, che sono “diritti insopprimibili”  dei giornalisti i quali mai devono offendere l’onore ed il decoro di alcuno,  altrimenti incorrono, oltre che nei vari illeciti, anche nel reato di diffamazione.
Altra norma di comportamento importante che merita di essere evidenziata è quella che vieta al giornalista di “pubblicare immagini o foto raccapriccianti di persone coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona”. Il problema non è facile perché vi sono casi in cui l’immagine ha un valore informativo, essendo l’unica fonte della notizia. Un esempio? Le torture nel carcere irakeno di “Abu Graib”. Ed allora la collettività, senza quelle foto, avrebbe potuto acquisire la notizia e verificarne l’attendibilità? La risposta è che le immagini raccapriccianti hanno, in alcuni casi, un valore informativo perché sono il contenitore di una notizia, non altrimenti acquisibile dai lettori. Ed allora l’immagine raccapricciante può essere pubblicata solo quando la sua diffusione soddisfa una reale esigenza informativa. Vale a dire quando è il contenitore di una notizia che non può essere divulgabile in altro modo, sempre nel rispetto del requisito della verità. In conclusione bisogna farlo con etica e parlare di etica,  significa parlare di correttezza dell’informazione e significa parlare di un giornalismo serio e corretto “.
avv. Raffaele Gaetano Crisileo




mercoledì 12 novembre 2014

CONVEGNO SU ETICA ED INFORMAZIONE : RELAZIONE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI.

“Etica, web ed informazione» è questo il tema del convegno organizzato dall' “Associazione Giornalisti di Terra di Lavoro “ della Campania per studiare l’evoluzione dei mezzi di informazione e mettere a confronto gli operatori del settore. Il convegno si terrà  venerdì 14 novembre p.v.   dalle ore 16.00 in poi presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico “Teanum Sidicinum” in Teano con accesso da Piazza Umberto I.
L’evento consentirà di analizzare le difficoltà di un periodo storico durante il quale contemporaneamente giornalisti e blogger, giornali di carta e informazione sui social network, raccolgono e diffondono notizie.
Una complessità che va analizzata per rendere un corretto servizio e raccontare i fatti, sempre con precisione, nonostante la rapidità con cui si veicola oggi l’informazione.
Partendo dall'esperienza dei protagonisti dell'informazione, dai media tradizionali al web, senza dimenticare che non solo i giornalisti di professione, ma anche gli altri attori del processo mediatico contribuiscono a dettare le regole e a diventare terminali influenti e indispensabili del sistema mediatico.
«Etica, web e informazione” è uno degli appuntamenti fondamentali nel Piano di Formazione dei giornalisti 2014-2016 organizzato dall' Associazione in collaborazione con Università, magistratura e altre associazioni di giornalisti.
Partendo dall’analisi del cambiamento della comunicazione, tra passato e futuro, dell'innovazione introdotta dal web, si approfondiranno le questioni "deontologia, etica professionale e social media". Dopo il saluto delle Autorità presenti, terrà una relazione sul tema l’avvocato penalista sammaritano Raffaele Gaetano Crisileo, che tratterà il tema centrale del convegno “ Etica ed Informazione”.

Interverrà anche il prof. Emilio Tucci, docente di informatica del diritto alla SUN e tratterà il tema : “Riservatezza ed identità personale : diritti minacciati dal web 2.0”.

Articolo tratto dal sito on line casertace.net