Oggi si parla tanto di informatizzazione
della giustizia e di processo telematico, ma vediamo in concreto che cosa
comporta, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un processo del genere.
Innanzitutto dobbiamo premettere che il processo penale telematico è la diretta
conseguenza del tentativo del legislatore di perseguire l’obiettivo della
razionalizzazione del processo per ridurne i tempi ed i costi. Infatti il tema
della digitalizzazione della giustizia penale è stato spesso affrontato dal
legislatore nel tentativo di riordinare un disordinato ed inefficiente
meccanismo delle notifiche che
frequentemente causa rinvii e nullità portando di fatto molti reati a
prescriversi ancora prima della fine del giudizio di primo grado o a
velocizzare gli avvisi al difensore
dell’imputato relativamente alle varie udienze fissate. Un discorso a sé va fatto per l’istituto
della prescrizione. Quindi se da un lato si vuole evitare che l’apparato
giudiziario continui ad impiegare risorse per punire reati per i quali
l’esigenza di tutela è meno sentita, da un altro lato sembra venire meno la certezza della pena e
del diritto. Vero è che, nella prassi giudiziaria, la durata del termine di
prescrizione sia infatti più breve rispetto alla durata dei processi
soprattutto per colpa dei tempi effettivi di funzionamento della giustizia. Leggendo
dei dati statistici a questo proposito notiamo che i processi che si sono conclusi
con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, nel 2003, sono un
numero elevato. Con l’informatizzazione del sistema giustizia, il legislatore
poi ha inteso rendere più celere ed efficiente il processo penale rendendolo
rapido e puntuale conciliando la certezza del diritto e della pena con il
principio della ragionevole durata del processo. E questo è un dato
estremamente positivo. Ma quando è che prende avvio la digitalizzazione del
processo penale? Esso prende avvio con il decreto legge n. 193/2009, convertito
con la legge n.24/2010, che ha completamente rivisto il quadro normativo
sviluppatosi in precedenza, consentendo le notifiche e le comunicazioni a
persone diverse dell’imputato con comunicazione alla casella di posta
elettronica certificata. Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo
telematico è stata estesa anche al settore penale. In questa ottica di
completa efficacia dell’informatizzazione del sistema, va letto, secondo noi,
anche l’obbligo degli
avvocati di inserire nel relativo albo
professionale l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine di
consentirne una rapida individuazione. Con l’inserimento della posta
elettronica certifica (PEC), il legislatore ha anche precisato l’obbligo di
aggiornamento in capo agli avvocati con contestuale comunicazione al Consiglio Nazionale
Forense ed al Ministero della Giustizia. In tale quadro, quindi, la relazione di notificazione sarà redatta in
forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie. Andando
però oltre quelli che sono i vantaggi per il comparto giustizia da questo
processo di informatizzazione, non si può, di contro, misconoscere la necessità
di formare in maniera adeguata il personale addetto con corsi ed aggiornamenti
professionali. Questo in virtù anche del fatto che si tratta solo di un primo
passo verso l’informatizzazione completa del comparto penale, come peraltro sta
già avvenendo per quello civile, ove è già possibile l’invio telematico di atti
sostituendo il cartaceo. In tal senso l’unico intervento che si è registrato
per consentire agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema,
almeno per quanto riguarda il sistema notifiche, è quello del cd. doppio
binario, ove in una fase iniziale, alla modalità cartacea tradizionale, si
aggiungerà l’invio telematico. Quindi, per concludere, il nostro giudizio è
certamente positivo, ma la informatizzazione va sicuramente completata ed
ultimata per vedere concretamente realizzati i frutti del processo di
modernizzazione del pianeta giustizia in generale e di quella penale in
particolare.
AVV. RAFFAELE GAETANO CRISILEO - CASSAZIONISTA E PENALISTA - SPECIALIZZATO IN PSICOLOGIA GIURIDICA - PERFEZIONATO IN CRIMINOLOGIA E IN PROCEDURA PENALE. - STUDIO LEGALE - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (PR.CASERTA) VIA AVEZZANA - TRAV.SACCONE - " PARCO MIMMI " TEL./FAX (+39)0823810351; (+39)335.8291152 E-MAIL : avvcrisileo@libero.it - www.studiolegalecrisileo.it
mercoledì 28 gennaio 2015
sabato 20 dicembre 2014
I CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME, DOMENICA 21 DIC. 2014 ALLE ORE 16.30 NEL SANTUARIO MARIANO DI CAMIGLIANO - LEPORANO
Domani pomeriggio, domenica 21 dic. 2014, alle ore 16.30 l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme Capua, Delegazione di Capua,
sotto la guida del suo Neo Delegato, l’avv. Raffaele Gaetano Crisileo,
nell’ambito delle programmazioni mensili
dell’Ordine e della rotazione delle funzioni presso le Chiese ed i Santuari
collocati nel territorio dell’Arcidiocesi di Capua parteciperà alla
celebrazione di una Solenne Eucarestia
presso il Santuario Mariano Maria Santissima
Ruota dei Monti in Camigliano (Caserta) alla Via Leporano. Durante la
Celebrazione della Santa Messa, il parroco e reattore dell’antichissimo e
caratteristico santuario mariano, Padre Franco Amico, fratello spirituale della
mistica Teresa Musco, benedirà la nuova bandiera della Delegazione di Capua ed
al termine, prima dello scambio degli
auguri natalizi, verrà letta suggestiva la Preghiera del Cavaliere, che era
solito recitare il Beato Bartolo Longo, cavaliere dell’Ordine, le cui spoglie
riposano nel Santuario Mariano di Pompei.
L’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme (O.E.S.S.G.), antichissimo ordine cavalleresco cattolico, il solo riconosciuto dal Pontefice insieme a
quello dei Cavalieri di Malta ed avente personalità giuridica canonica e civile,
è legato alla Basilica di Gerusalemme ed è la sola
istituzione laicale della Santa Sede collegata al Patriarcato Latino di Gerusalemme, incaricato di sostenere la presenza cristiana in Terra Santa. La Repubblica Italiana, considerato l’alto prestigio dell’Ordine, riconosce le onorificenze rilasciate dal Gran Maestro
dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, S.E. il Cardinale Edwin Frederick O'Brien.
martedì 16 dicembre 2014
IL NUOVO PACCHETTO ANTICORRUZIONE, MA SERVE ANCHE E SOPRATTUTTO LA PREVENZIONE CULTURALE.
Come annunciato dai
mass media, il pacchetto anticorruzione, varato il 12 dicembre scorso dal
Consiglio dei Ministri, è stato arricchito di nuove e più rigide misure.
La pena minima per la corruzione propria, passa dagli attuali quattro anni ai nuovi
sei anni di reclusione, mentre la pena massima passerà dagli attuali otto anni ai
nuovi dieci anni di reclusione. Per quanto riguarda i sequestri, saranno
previste confische più stringenti. Il ricorso al patteggiamento della pena, di
conseguenza, sarà possibile solo se si restituiranno i beni che saranno,
successivamente, oggetto di provvedimento di specifica confisca. A fare da
schema guida, in questo nuova direzione, sarà, secondo noi, la disciplina già prevista
per i reati tributari, dove è possibile accedere al rito del patteggiamento,
solo se viene saldato il debito, sanzioni comprese, con il Fisco. La prescrizione, poi, si allunga
di due anni, dopo la condanna di primo grado e di un anno, dopo il secondo
grado di giudizio. Per quanto riguarda, invece, i reati commessi nel passato, vige
ovviamente il costituzionale principio giuridico del “favor rei”, nel senso che
le nuove regole sulla prescrizione in generale e sull’ applicazione della nuova
pena della corruzione, in particolare, andranno in vigore, o meglio si
applicheranno, a partire da quando il testo diventerà legge dello Stato. Si
tratta, in buona sostanza, di un disegno di legge, quello denominato “nuovo
pacchetto anticorruzione”, e non di un decreto legge; quindi il testo potrebbe subire delle modifiche sostanziali (e certamente,
pensiamo, le subirà, nel suo iter successivo). D’altro canto, però, noi riteniamo che modificare
solo le pene della fattispecie incriminatrice della corruzione, inasprendole,
serve a ben poco, perché ciò che davvero occorre, per sventrare un fenomeno del
genere, così complesso, intricato ed articolato, sono soprattutto gli strumenti
investigativi che devono essere potenziati ed allargati, in quanto, nonostante
la sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, nella
lotta alla corruzione del 1999, ancora non è stato ratificato quel testo, con
l'introduzione di due nuovi strumenti investigativi essenziali ed
indispensabili, come ad esempio il “test
di integrità” e la “legislazione premiale”. In tale ottica registriamo ancora
delle forti lacune che non ci consentono di allinearci alla legislazione
europea vigente. In definitiva noi pensiamo che le nuove e proposte
norme anticorruzione nel D.D.L., effettivamente, se è vero che da un lato appaiono
forse opportune, da un altro lato, però, non si devono limitare a prevedere,
soltanto, nella sanzione, solo "misure più dure", perché ciò serve davvero
a poco, ma devono esercitare un'effettiva, concreta e specifica deterrenza";
in tal senso concordiamo con il pensiero espresso sul punto dal Ministro della
Giustizia.
E se ciò è innegabile
ed è vero, molto onestamente noi, da ultimo, pensiamo anche e soprattutto, che non
si possa ritenere di risolvere il devastante fenomeno con una semplicistica modifica
della norma incriminatrice che punisce la corruzione, nella sanzione prevista,
ad appena due anni da un precedente modifica della stessa. Non ci dimentichiamo
che con la recentissima Legge 6 novembre 2012 n. 190 già vi era stato un serio
e forte inasprimento di pena; peraltro l’inasprimento in questione era stato,
come abbiamo sopra anticipato, anche certamente considerevole e serio e ciò
nonostante – dobbiamo purtroppo constatare ! –
la situazione generale non è cambiata, anzi i casi di corruzione sono
aumentati; basta soffermarsi a leggere gli ultimi, ed eclatanti, casi di
cronaca nazionale, come quello accaduto a Venezia e quello accaduto a Roma. Ed
ebbene, ciò cosa significa? Significa che bisogna riflettere su quali sono gli
elementi che spaventano di più coloro che sono portati a corrompere o a farsi
corrompere. Su questo passaggio sempre il Ministro della Giustizia ha dichiarato
“ che
è importante la scelta di mettere
l'accento sull'aggressione dei patrimoni: chi corrompe o si fa corrompere lo fa
per denaro. Sequestrare il denaro, seguirlo e aggredire la ricchezza, che ha
come fonte la corruzione che non è soltanto un modo di restituire alla
collettività il maltolto, ma è un modo anche di creare deterrenza nei confronti
dei soggetti che attribuiscono, a questo aspetto, una particolare importanza".
Una tesi del genere, come cittadini, la condividiamo,
ma come operatori del diritto ci lascia perplessi perché riteniamo che ciò che sia
davvero importante è la certezza della pena in quanto allungare i termini della
prescrizione è solo una risposta semplicistica, ma non risolutiva al problema (in
quanto, come ha dichiarato il Presidente del Consiglio dei Ministri, la lotta alla corruzione "è una questione
culturale", che –aggiungiamo doverosamente
noi – bisogna sradicare, non di certo con una legislazione di emergenza, ma con
una grossa opera di prevenzione culturale). Viceversa, modificando ed
inasprendo, solo e continuamente, la sanzione della norma penale, viene meno la certezza del diritto, in un
Paese, come il nostro, che è stato da sempre la culla della civiltà giuridica, anche se il reato è innegabile vada combattuto (perché
è il patologico della società), ma vada, anche e soprattutto, pure prevenuto in
ogni modo possibile. avv. Raffaele G.Crisileo
STA PER PARTIRE LA QUINTA EDIZIONE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRIMINOLOGIA FORENSE.
S. Maria C.V. - Quinta Edizione del
Corso di Alta Formazione in Criminologia Forense. Il 13 gennaio 2015 inaugurazione
con il giornalista Salvo Sottile, moderato dall’avv. Raffaele G. Crisileo. Novità:
l’Ordine degli Avvocati
di Santa Maria Capua Vetere ha accreditato la partecipazione al corso,
nell’ambito della formazione continua, con l’attribuzione di tre crediti
formativi per ogni evento- lezione previsto dal Corso.
Nell’Aula Franciosi della Seconda Università,
nel Palazzo Melzi in S. Maria C. Vetere, il 13 gennaio 2015, alle ore 16.00, avrà
inizio la Quinta Edizione del Corso di Alta Formazione in Criminologia Forense.
Ad organizzarlo il Formed Caserta in convenzione con il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli.
Testimonial il giornalista Salvo
Sottile che parlerà di casi di omicidio trattati nella conduzione dei suoi programmi
televisivi nonché presenterà, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro “Cruel”.
La prof.sssa Vittoria Ponzetta, direttrice
del Formed, quest’anno ha rivoluzionato
l’assetto del Corso; la durata della formazione non è più semestrale, ma annuale
con l’esame finale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università, dinanzi ad una Commissione presieduta dal prof. Giuliano Balbi,
ordinario di diritto penale e direttore scientifico del corso. Il coordinamento didattico è stato affidato all’avvocato
penalista Raffaele Gaetano Crisileo. All’
inaugurazione del corso vi è il giornalista Salvo Sottile.
Un nuovo taglio all’intero corso di
criminologia : i maggiori casi di omicidio
alla ribalta della cronaca nazionale per analizzarli in via criminologica con l’analisi
della scena del crimine e tematiche psicologiche e penali connesse.
Il
corso di alta formazione, con frequenza settimanale obbligatoria, il giovedì
pomeriggio, prevede complessivamente 210
ore di lezioni ex cathedra di giuristi,
psicologi, criminologi e psichiatri e
vuole conferire competenze infoinvestigative per la disamina di crimini complessi e per lo studio della scena
del crimine e delle tecniche investigative. Le lezioni tra l’altro
riguarderanno i delitti contro la vita, quelli
a sfondo sessuale, lo stalking, i crimini
informatici, internazionali, economici;
l’omicidio seriale, il profilo criminale, lo studio della vittima ecc.
Con
la discussione della tesi finale scritta, presso l’Università, i corsisti
conseguiranno “ Certificazione di Alta Formazione in Criminologia Forense e Criminalistica”,
spendibile nel mondo professionale.
Importate
novità : l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha deliberato di
accreditare la partecipazione al corso di Criminologia, nell’ambito della
formazione continua, con l’attribuzione di tre crediti formativi per la
partecipazione ad ogni evento – lezione previsto dal Corso.
sabato 6 dicembre 2014
LA RECENTE LEGGE SULLA NON PUNIBILITA’ DEI REATI PIU’ LIEVI ED I RIFLESSI SULLA
POPOLAZIONE NELLE CARCERI.
Il
decreto legislativo, varato qualche giorno fà, contempla “ la non punibilità
dei reati più lievi, quelli per i quali è prevista, oggi, una pena detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni di carcere ed una pena pecuniaria, sola
o congiunta alla precedente, quando l'offesa è di particolare tenuità e quando il comportamento di chi ha compiuto
il reato non è abituale. Una non punibilità, questa, che potrà essere
dichiarata in ogni fase e grado del processo e la parte offesa (che potrà
opporsi all'archiviazione) potrà seguire, se lo vorrà, la strada del
risarcimento in sede civile. L’archiviazione potrà scattare in qualsiasi fase
del procedimento, ma la magna pars avverrà durante le indagini preliminari, con
un alleggerimento del carico giudiziario. Dopo l’istanza del Pubblico
Ministero, sono previsti dieci giorni di tempo, per proporre opposizione al Giudice
per le Indagini Preliminari”.
Tanto è previsto nel decreto legislativo che tratta di condotte di «particolare tenuità» e che dà attuazione alla legge delega n. 67/2014, sulla messa alla prova e sulle misure alternative al carcere. In buona sostanza può essere chiesta l’archiviazione, per tenuità del fatto, per tutti i reati cui ora abbiamo fatto cenno, tra cui alcuni delitti contro il patrimonio, come ad es. furto semplice, danneggiamento, truffa, violenza privata e minaccia.
Il Consiglio dei Ministri ha anche dato il via libera al disegno di legge sulla cooperazione penale, con misure su rogatorie ed estradizioni per rafforzare la cooperazione nel contrasto ai fenomeni criminali sovranazionali. L'obiettivo di questo intervento normativo è quello di velocizzare le modifiche per consentire una maggiore cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati e, di conseguenza, rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali di dimensioni sovranazionali. Ma ritornando alla non punibilità dei reati più lievi; sul punto ci dobbiamo chiedere: questo provvedimento è sufficiente ad affrontare e risolvere la emergenza carceraria ? Secondo noi, molto onestamente, non lo è !
Nel nostro Paese la situazione carceraria è oramai una seria e concreta emergenza
che non può più essere procastinata nel tempo e che bisogna risolvere con urgenza; in concreto questo provvedimento
legislativo adottato non è certamente la panacea risolutiva. Forse un inizio,
un buon inizio, ma la strada è ancora lunga a percorrere.Come più volte abbiamo
scritto, i problemi da affrontare
sono tanti e diversi: dall’edilizia carceraria, perché i penitenziari sono spesso vecchi e
desueti, a quello del sovraffollamento, perché i penitenziari italiani ospitano
una popolazione di detenuti quasi il doppio rispetto alla loro capacità di ricezione.
In buona sostanza l’emergenza carceraria era drammatica e lo è tuttora!
E’ vero che i detenuti sono reclusi per reati gravi, se non gravissimi, tuttavia essi, in
quanto persone, hanno il diritto al
rispetto della persona e della dignità.
Ed allora cosa risuggerire per una risoluzione del problema ?
Il coraggio di adottare un provvedimento clemenziale : un’amnistia (come
quella del 24 ottobre 1989, l’ultima che c’è stata) ed un condono
potrebbe, di certo, aiutare allo svuotamento carcerario ed
aiuterebbe, di certo, anche i Giudici che, quotidianamente, affrontano una
miriade di processi, molti dei quali di non più allarme sociale attuale.
Le tanti interrogazioni parlamentari dirette al Ministro della Giustizia
per conoscere quali iniziative intenda intraprendere in tema sovraffollamento
carcerario sicuramente avranno i loro effetti, almeno - ce lo auguriamo - da operatori del diritto quali siamo e da
cittadini della Repubblica.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo
sabato 29 novembre 2014
LA NUOVA LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE :LE NOVITA' EPOCALI.
Finalmente un cambio di rotta. Vediamo
con piacere che sta per essere approvata la nuova legge che novella il reato di
diffamazione. Sostituire la pena reclusione con la multa (da
cinque a diecimila mila euro) e se l'offesa, invece, consiste nell'attribuire un
determinato fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta, consapevoli della sua
falsità, pure con la multa (ma da ventimila a sessantamila euro) significa allinearsi alla legislazione europea ed è un proclama di libertà.
Libertà non significa, però, libero arbitrio, ma significa libertà
d’informazione nei principi espressi dalla Costituzione e dal vigente codice di
rito, nell’ambito di un’etica dell’informazione. Ma vediamo più da vicino l’emananda
legge che, dopo oltre
sessantanni, è stata approvata dalla Camera e che è al Senato per l’iter definitivo. Le
innovazioni sono determinanti in quanto il reato di diffamazione a mezzo stampa
è punito, oggi, secondo l’ art. 595 c.p.,
con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516
euro. Tra le novità introdotte, vi è il fermo alle
repliche ed alle rettifiche: in buona sostanza, in calce alle rettifiche non
potranno esserci più commenti del giornalista. La nuova legge
riguarderà anche le testate giornalistiche online registrate, mentre non
comprenderà i blog. Altri punti focali
della novella possono essere così sintetizzati: se il reato di diffamazione è commesso
via internet, scatterà un criterio di competenza territoriale nel senso che è competente
a decidere il Giudice del luogo di residenza della stessa persona offesa. Sono,
al contempo, previste le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti
che non pubblicheranno le dovute rettifiche. La nuova legge consente, poi, al direttore
di delegare, per iscritto, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti
professionisti. Viene, poi, previsto che il direttore o il vicedirettore (anche
di testate online) risponda dei delitti commessi con il mezzo della stampa se
il reato è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza. In tal caso la pena è ridotta di un terzo e non viene
applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio professionale
e alla condanna è
associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi
sarà anche l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione. Grossa notifica
è che la rettifica sarà valutata dal Giudice come causa di non punibilità. Nella
proposta di legge è stato completamente modificato l’istituto della rettifica,
nei suoi tratti essenziali : innanzitutto le dichiarazioni o rettifiche delle
persone offese dovranno essere pubblicate senza commento. Ciò è esteso anche
alle testate giornalistiche online ed alle trasmissioni televisive e
radiofoniche che devono pubblicare la rettifica entro due giorni dalla
richiesta con le stesse caratteristiche grafiche e con la stessa visibilità
della notizia, quando è stata pubblicata la prima volta. In caso di inadempienza,
l'interessato può inviare la richiesta all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni
e può rivolgersi al Giudice chiedendo un
provvedimento di urgenza. La rettifica inoltre è estesa alla stampa non
periodica. Il nuovo testo della proposta di legge introduce novità sul
risarcimento del danno previsto, come conseguenza del reato di diffamazione, commessa con il mezzo della stampa. In tal
caso il Giudice dovrà valutare (e tener conto) della portata della diffusione e
della rilevanza nazionale della notizia. Il provvedimento modifica inoltre le
responsabilità del direttore che risponde dei reati commessi a mezzo stampa, qualora
essi siano conseguenza della violazione dei propri doveri di vigilanza. Importante
novità è che il direttore può delegare
la vigilanza a giornalisti professionisti con delega scritta che dovrà essere accettata
dal delegato. Infine, con la nuova norma, non solo il giornalista
professionista, ma anche il pubblicista potrà opporre al Giudice il segreto
sulle proprie fonti. In conclusione, tirando le somme in base a questo
rapidissimo excursus che abbiamo operato, a nostro parere ben emerge che la nuova legge
sulla diffamazione, se a giorni sarà approvata definitivamente dal Senato, come
ci auguriamo, sarà una innovazione importante nel campo della stampa e del
reato di diffamazione in particolare. In definitiva la novella sarà, a nostro avviso,
uno strumento utile ed efficace per
consentire a tutti gli operatori del pianeta stampa di lavorare con maggiore serenità ed equilibrio, una volta
eliminata la previsione della sanzione
del carcere, che rappresentava un retaggio antico, frutto di altra epoca e di
un’altra storia, oggi non più attuale. Ma quel che è importante è che mai
devono essere superati né aboliti i principi
cardini della norma penale sul reato di diffamazione in quanto deve
essere tutelata la verità e la continenza della notizia, nel pieno rispetto
dell’etica dell’informazione e soprattutto della dignità della persona, cui si
riferisce l’articolo di stampa.
avv. Raffaele Gaetano Crisileo
domenica 16 novembre 2014
ETICA ED INFORMAZIONE BREVE SINTESI DELLA RELAZIONE TENUTA AL CORSO DI FORMAZIONE PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI IL 14.11.2014
“Il tema delle implicazioni
etiche interessa i protagonisti dell’informazione della carta stampata e del
mondo digitale ed in questo campo occorre dedicare la maggiore attenzione
possibile all’etica. Ciò in quanto un giornalismo serio e corretto dipende
dalla coscienza morale, dall’etica dei giornalisti, appunto, e non solo dalla
legge e dalla deontologia. Quindi occorre ricostruire il sottile rapporto tra
Etica ed Informazione. Non dobbiamo dimenticare che le agenzie di informazioni,
nello sviluppo delle società, sono state un elemento importante. Oggi la loro
esistenza è in pericolo perché, con l’avvento di internet, non hanno più la
informazione in esclusiva; con la radiotelevisione, poi, hanno perso il primato
della rapidità. Nel secolo scorso prima si ebbe la nascita dei quotidiani di
informazione, come mezzo di conoscenza e di lavoro, e poi la comunicazione
diretta divenne più limitata e ad essa si sostituì la stampa. Dagli anni
sessanta in poi esplose l’informazione, grazie alla tecnologia e le agenzie
d’informazioni divennero gli unici mezzi
capaci di informare rapidamente. Negli anni novanta si è passato al digitale e
si sono aperti nuovi orizzonti come la multimedialità dell’informazione. Il
successo è stato però effimero: è arrivato internet. Or dunque se
l’informazione è oggi indispensabile, come strumento di conoscenza e di lavoro,
essa deve essere corretta ed esatta. Ecco l’importanza della gestione e del
controllo delle informazioni che comporta, sempre, una scelta delle
informazioni. In altre parole un fatto diventa evento, meritevole di essere
raccontato se, quell’evento, può interessare il destinatario. In altre parole un
accadimento diventa notizia se si pensa che esso possa soddisfare i bisogni
dell’informazione che il lettore richiede. Ed ecco che ricompare il problema
della correttezza dell’informazione la quale è indubbiamente assicurata da una
selezione delle stesse informazioni e da un controllo sulla loro esattezza. In un
quadro del genere un agenzia seria di giornalisti deve ignorare le fonti
anonime perché l’etica del giornalismo è l’etica del giornalista, vale a dire appartiene
alla sua coscienza morale, come cittadino e come professionista. Ma non solo! Il
giornalista deve, nell’esercizio della sua attività professionale, attenersi,
con rigore, al rispetto dei codici e della legislazione; al rispetto della
verità sostanziale. Ed allora accanto ad una “formazione” etica vi deve essere,
necessariamente, una “informazione” etica. In altre parole il giornalista deve
avere una buona conoscenza del codice penale, della legislazione sulla stampa e
dei codici deontologici, ad es. la
“Carta di Treviso”, documento per la salvaguardia dei minori; la “Carta dei
doveri”, sulla non discriminazione di razza, di religione, di sesso, di
opinioni e tanti altri protocolli d’intesa sottoscritti. In quest’ottica l'etica
dei media va dai problemi etici nella carta stampata fino ai problemi che
affliggono la società dell'informazione. Abbiamo, quindi, un problema di etica
della televisione, del web, dei libri, del sistema radiotelevisivo. Ed allora
necessita che lo schermo normativo esistente venga rispettato, dal giornalista,
in ogni sua parte.
Ci riferiamo a quell’assetto
di norme che nasce dal connubio tra Costituzione e norme deontologiche
professionali e da cui si ricavano dei basilari principi come la libertà di
informazione e di critica, che sono “diritti insopprimibili” dei giornalisti i quali mai devono offendere
l’onore ed il decoro di alcuno, altrimenti incorrono, oltre che nei vari
illeciti, anche nel reato di diffamazione.
Altra norma di comportamento importante
che merita di essere evidenziata è quella che vieta al giornalista di
“pubblicare immagini o foto raccapriccianti di persone coinvolti in fatti di
cronaca o comunque lesive della dignità della persona”. Il problema non è
facile perché vi sono casi in cui l’immagine ha un valore informativo, essendo
l’unica fonte della notizia. Un esempio? Le torture nel carcere irakeno di “Abu
Graib”. Ed allora la collettività, senza quelle foto, avrebbe potuto acquisire
la notizia e verificarne l’attendibilità? La risposta è che le immagini
raccapriccianti hanno, in alcuni casi, un valore informativo perché sono il
contenitore di una notizia, non altrimenti acquisibile dai lettori. Ed allora
l’immagine raccapricciante può essere pubblicata solo quando la sua diffusione
soddisfa una reale esigenza informativa. Vale a dire quando è il contenitore di
una notizia che non può essere divulgabile in altro modo, sempre nel rispetto
del requisito della verità. In conclusione bisogna farlo con etica e parlare di
etica, significa parlare di correttezza
dell’informazione e significa parlare di un giornalismo serio e corretto “.
avv. Raffaele Gaetano
Crisileo
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