lunedì 5 febbraio 2018

Reati sessuali su minori: va sempre disposta la perizia sul bambino.

Nei procedimenti per reati sessuali su minori, specie se si tratta di bambini in tenera età, la valutazione della capacità a testimoniare e della credibilità della vittima riveste - a mio parere - un ruolo decisivo.
In questi casi il giudice può decidere senza aver prima disposto una perizia psicologica sul bambino? Questa e’ la domanda che ci dobbiamo porre perche’ e’ una tematica molto dibattuta, specialmente in questi ultimi tempi e quindi attuale. 
Al quesito - secondo me - ha risposto di recente la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza 2016 /43245.
I Giudici  della Suprema Corte hanno affermato la necessità dell’utilizzo, in sede di processo penale, della perizia psicologica sul minore "presunta vittima" del reato per  accertare la veridicità dei fatti da lui narrati e, poi, hanno affermato la possibilità di ricorrere in Cassazione quando manchi questo  elemento. 
Ciò premesso debbo sottolineare che "il reato di atti sessuali con minorenne si caratterizza per un’attività di pressioni o di persuasione finalizzata a determinare la persona nel senso voluto dall’agente".
Per questo motivo, occorre, secondo me, nel caso di dichiarazioni del minore - vittima di reati sessuali - “ verificare la sua precipua attitudine  psicofisica ad esporre le vicende in modo esatto, nonché la sua posizione psicologica rispetto alle situazioni interne ed esterne".
E cio’ dove ci conduce ? Questo ci dobbiamo chiedere. Ebbene secondo me cio’ ci porta a ritenere che "soltanto quando il Giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumere le dichiarazioni",
In secondo luogo, debbo poi riportare alcune considerazioni del Giudice Carlo Crapanzano che,  in un suo scritto giuridico, che ho
avuto modo di leggere in questi giorni, scrive : “ secondo quanto prevede il primo comma dell’art. 196 c.p.p., ogni persona ha la capacità di testimoniare e tale principio vale come riferimento di carattere generale anche per i minorenni".
A fronte di tale affermazione tsluni hanno mosso critiche sostenendo che sarebbe invece "preclusa tale testimonianza dall’ art.120 c.p.p. dove  si prevede che "Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a ) i minori degli anni quattordici …. " . 
Ma, attenzione, osserviamo noi, la giurisprudenza di Cassazione ha -da tempo- interpretato e chiarito la norma secondo la quale "l’art. 120 c.p.p. non pone alcun divieto alla testimonianza dei minori, in quanto stabilisce solo che i minori degli anni quattordici e gli altri soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento".
Il Giudice Crapanzano conclude affermando che “si fissa in tal modo “ solo una inidoneità generale della persone catalogate ad assolvere alla funzione di garanzia che la legge prevede per il compimento di determinate attività (ispezioni, perquisizioni ecc... )”. 
In altri termini, secondo l'Autore: "... La minore età di un testimone non incide sulla capacità di testimoniare, che è disciplinata dal principio generale contenuto nell’art. 196, co.  1, del c.p.p., ma solo sulla valutazione della testimonianza e, cioè, sull’attendibilità... “. In prospettiva, infatti “ opera il regime ex art. 498, co. 4, del c.p.p. per l’esame del minore affidato al presidente del collegio giudicante e con l’ausilio di un un esperto psicologo".
Ciò implica, a parere dell’Autore , che per poter eseguire un esame testimoniale ben organizzato, sul minore -vittima di reato sessuale, vanno messe in atto, le linee-guida della “Carta di Noto" (1996/2002), che è entrata a far parte dei "criteri e valutazioni dei quali tengono conto i Giudici" per verificare "l’attendibilità dei testimoni".
Noi condividiamo in pieno questa tesi perche’ nella Carta di Noto si prevede che: "...i professionisti formati a raccogliere le testimonianze dei minorenni debbano usare metodologie e criteri scientifici affidabili dovendo, però, al contempo, tenere presente che "la valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede...".
In conclusione - secondo noi “ la valutazione (del minorenne) a rendere testimonianza può essere affidata ad un perito, mentre "la veridicità o meno del racconto del minorenne deve essere affidata al Giudice".
In buona sostanza - riteniamo correttamente che - in questi reati sia necessario predisporre particolare cautele processuali per tutelare la genuinità  del processo e l’equilibrio psicofisico del minore. 
Muovendo da tali premesse, in buona sostanza, il Giudice Crapanzano analizza il requisito della capacità di testimoniare dei bambini. 
L’illustrazione dello studioso di diritto tiene conto, da ultimo, delle dinamiche processuali in ambito di perizia psicologica da effettuarsi nei confronti del minore vittima di abusi sessuali e prosegue la sua analisi evidenziando che "... anche i bambini in tenera età sono in grado di ricordare ciò che hanno visto e subito pur spettando al giudice di valutare la credibilità del dichiarante e l’attendibilità delle dichiarazioni...".
Per quanto concerne, invece, la capacità del minore di rendere testimonianza, il dott. Crapanzano evidenzia, con riferimento al ruolo del Giudice che: "... l’inesistenza nel sistema normativo di preclusioni o limiti alla capacità del minore a rendere testimonianza (art. 196 c.p.p.) non affranca il giudice dal dovere di controllarne le dichiarazioni con impegno assai più solerte e rigoroso rispetto al generico vaglio di credibilità cui vanno sottoposte le dichiarazioni di ogni testimone... “, in quanto "in particolare nei reati a sfondo sessuale – dei quali il minore è frequentemente vittima e il suo contributo non è normalmente sottraibile alla ricostruzione del fatto – il Giudice  deve accertare la sincerità della testimonianza del minore, con prudenza e con un esame rigoroso di tutti gli altri elementi probatori di cui si possa eventualmente disporre".
A tal proposito, afferma  che "... può rivelarsi necessario il ricorso agli strumenti dell’indagine psicologica per verificare la concreta attitudine del minore a testimoniare, la sua credibilità, la sua capacità a recepire le informazioni, a raccordarle tra loro, a ricordarle e a esprimerle in una visione complessa, da stimare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei suoi rapporti familiari... “, anche al fine di "escludere che una qualunque interferenza esterna, talvolta collegata allo stesso ambiente domestico nel quale l’abuso sessuale non di rado si consuma , possa alterare la genuinita’ dell’apporto testimoniale".
In conclusione - secondo noi - in caso di mancato accertamento della sussistenza della capacità di testimoniare del minore, oppure dove manchino, ai fini di tale riscontro, elementi probatori, la testimonianza del minore e’ inficiata e passibile di ricorso in Cassazione.
Scrivo questo articolo perche’ sposo in pieno la recentissima e innovativa  giurisprudenza della Suprema Corte e le osservazione dell’illustre magistrato
dott. Crapanzano in quanto ritengo utilissimo come strumento di ausilio del Giudice  in un processo penale la perizia psicologica e i test EMDR essendo un cultore della psicologia giuridica nell’auspicio che la scienza psicologica venga sempre piu’ applicata ed utilizzata nel processo penale essendo essa una branca della criminologia e ritenendo che diritto penale, processo penale e psicologia giuridica debbano camminare insieme non solo per l’accertamento della verita’ processuale, ma soprattutto per verificare se colui che ha compiuto um fatto - reato e’ stato mosso da una  pulsazione  criminale propria oppure perche’ era in stato di sudditanza psicologica.

Avv. Raffaele Gaetano Crisileo
Penalista Cassazionista 

martedì 19 dicembre 2017

BIO TESTAMENTO : UNA LEGGE CONTRO IL PRINCIPIO DELLA SACRALITA’ DELLA VITA ?

La nuova norma che consente al malato terminale di rifiutare le cure è  legge dello Stato  (deve essere solo promulgata  dal Presidente  della Repubblica).
Il mondo cattolico in generale e l’Associazione dei Medici Cattolici, in particolare, annunciano una ferma «obiezione di coscienza». Anche i Vescovi esprimono dissenso. Ma perché ? Perchè la reputano  «inadatta ai sofferenti».
Prima  di dare una nostra opinione in merito, vediamo, in sintesi, che cosa contempla la nuova legge. Essa prevede che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se manca il consenso informato della persona interessata. Sembra che venga  «valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il paziente, il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari». 
Per  i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenuto conto della volontà del minore».
Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, poi, in previsione di una  eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso «disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, sono vincolanti per il medico e devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In caso di urgenza, «la revoca delle Dat può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
In buona sostanza tra il medico ed il paziente «rispetto all’evolversi di una patologia invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere attuato un pianificazione delle cure che il medico deve rispettare se  il paziente incapace, in futuro, non sia nella condizione di esprimere il proprio consenso».
A far sì che si possa dare, in futuro, il consenso, o il rifiuto, a trattamenti sanitari e diagnostici  (qualora appunto si diventi incapace) è necessario aver avuto informazioni sui benefici e/o sui rischi delle cure e degli esami.  Ma cosa debbono ancora fare i medici? Essi devono rispettare il biotestamento e possono disattenderlo solo se non corrisponde più alle condizioni cliniche del paziente, ovvero se sopraggiungono terapie che danno al paziente concrete chances di miglioramento. 
Le nostre considerazioni al riguardo:  in buona sostanza questa legge, secondo noi,  se da un lato ribadisce, in un certo qual senso, il no all'accanimento terapeutico, dall’altro lato non tiene conto del principio della sacralità  della vita umana in quanto il testamento biologico, pur non essendo un atto obbligatorio, ma sempre revocabile non considera che l’autodeterminazione in tema di salute è fortemente condizionata dalla soglia personale di tollerabilità dell’umana sofferenza. E non vi è dubbio - lo sottolineamo - che la mente umana delle persone segnate dal dolore è una mente narcotizzata e dà vita ad ombre che  li portano ad optare, se esposti a malattie neurodegenerative, a demenze, oppure a stati di comprovata compromissione delle facoltà  cognitive,  per scelte finali drastiche in ordine alla propria esistenza; scelte che  possono essere in antitesi rispetto ai principi in cui essi hanno creduto per una vita intera. Ed allora ci dobbiamo chiedere : per quei sofferenti, non più in grado  di decidere sul proprio fine - vita, chi deciderà, al loro posto, quando sarà sopraggiunto il momento di decidere ? Sarà il medico a dover decidere in virtu’ delle Dat ? Una risposta fredda e da leguleio potrebbe essere che la legge appunto stabilisce questo. Ma non possiamo rispondere in modo cosi freddo. Molti hanno scritto, nei loro commenti, al riguardo, che una norma del genere rinsalderebbe una certa forma di alleanza tra medico e paziente, perché porterebbe chiarezza sul da farsi quando le chances  di guarigione per il paziente sono finite. Ci sia consentita una critica : Noi useremmo innanzitutto il condizionale e non il presente (seppur presente storico e diremmo ad esempio “ quando le chanches sarebbero finite “.
Ed è proprio questo, a nostro avviso, il punto sensibile e cruciale della tematica : stabilire il momento in cui queste chances di guarigione sono (rectius, per noi, “sarebbero”). Ed allora, a tal riguardo, ci dobbiamo chiedere : ciò  può essere stabilito in termini di assoluta certezza oppure resta in termini di mera probabilità ?  Questo è  l’ interrogativo-dilemma al quale non possiamo che rispondere in una sola maniera: la certezza scientifica sul punto non esiste, se non in casi eccezionali. Ma la nuova legge non fa una differenziazione tra un caso e l’altro (ad esempio non distingue un elettroencefalogramma piatto da sofferenze derivanti da patologie oncologiche e cosi via). Anche per questo non ci sentiamo  di condividere la ratio della norma  in questione non perché siamo a favore dell’accanimento terapeutico oppure perché ci allineiamo, sic ed simpliciter, ai principi cattolici, ma perché riteniamo che sia letteralmente impossibile stabilire quel limite cosi sottile “ tra quando le chances di vita ci siano ancora e quando dette chances non ci siano più. Ed allora non basta l’autonomia del medico che può fare obiezione di coscienza, ma occorre un esame di coscienza generale che non può  prescindere dal valore della sacralità  della vita.


sabato 28 ottobre 2017

Dal perdono responsabile all’abolizione del carcere attraverso misure alternative: le ipotesi di due giuristi Gherardo Colombo e Luigi Manconi

Non appena si diffonde la notizia di un delitto, subito si pensa  che, chi lo ha commesso,  debba essere incarcerato. Ed allora cerchiamo un’altra prospettiva di analisi. Il magistrato Gherardo Colombo, nel suo libro  “Il perdono responsabile “ - che ho avuto modo di leggere e rileggere in questi giorni - sostiene l‘inadeguatezza del carcere e la necessità di modelli alternativi perche’ la pena retributiva e’ stato un fallimento per il recupero del trasgressore. Infatti il 60 % dei detenuti, una volta liberi, ricommettono  reati; neppure si ripara il danno alla vittima. Inoltre, secondo il dott. Colombo,  questo tipo di detenzione  lede i diritti della persona : perche’ chi  commette un reato  non può essere annientata ! Bellissima questa espressione, che trova la nostra piu’ ampia condivisione. Ma il carcere trionfa nella nostra società perche’ di fronte al reato la risposta  della collettività e’ ancora emotiva. Ed invece dovrebbe trionfare la giustizia “riparativa”che insegna al colpevole ad essere responsabile ed a dialogare con chi ha subito il torto e con la comunità. Se tutto cio’ in prigione non si puo’ fare il carcere non serve. Ecco perche’ condividiamo la giustizia “riparativa”! È questo quello che il giurista Gherardo Colombochiama “perdono responsabile”. Egli pero’ sa che, oggi, un’idea del genere non e’ recepita  bene nella nostra società. 
Ma quali sono le possibili misure alternative? Questa e’ la domanda che ci dobbiamo porre. Innanzitutto  il magistrato Colombopropone la mediazione penale: il colpevole affronta un percorso attraverso cui capisce l’errore e chiede perdono alla vittima,risarcendola  anche simbolicamente; le da’ cosi ristoro alle sue sofferenze.  Altre soluzioni proposte potrebbero essere, ad esempio, l’affidamento ai servizi sociali o a comunità non carcerarie. 
Scrive Gherardo Colombo “ La gran parte dei condannati a pene carcerarie torna a delinquere; la maggior parte di essi non viene riabilitata, ma semplicemente repressa e privata di elementari diritti; la condizione carceraria è di una durezza inconcepibile per chi non la viva;  la cultura della retribuzione costringe le vittime dei crimini alla semplice ricerca della vendetta, senza potersi giovare di alcuna autentica riparazione, di alcuna genuina guarigione psicologica “. 
E’ possibile pensare a forme diverse di sanzione, che coinvolgano vittime e condannati in un processo di concreta responsabilizzazione? Ecco un’altra domanda da porsi. 
Nel suo libro Gherardo Colombo studi le basi della cd. giustizia riparativa, che emerge negli ordinamenti internazionali. Bellissimo un pensiero di Gerardo Colombo quando afferma : “ Quando ho iniziato la carriera di magistrato ero convintissimo che la prigione servisse, ma presto ho cominciato a nutrire dubbi. Anche se non l’ho detto mai, ritenevo giusto, ad esempio, proporre che i giudici, prima di essere abilitati a condannare, vivessero per qualche giorno in carcere come detenuti. Continuavo a pensare che il carcere fosse utile; ma piano piano ho conosciuto meglio la sua realtà e i suoi effetti. Se il carcere non è una soluzione efficace, ci si arriva a chiedere: somministrando condanne, sto davvero esercitando giustizia?”
E noi concordiamo con lui  nel ritenere che Il carcere  emargina e riproduce delitti. Sbarre e celle annullano e basta. Ma quella deldott. Colombo non e’ la voce di chi grida in un deserto. Il Sen. Luigi Manconi, parlamentare e fondatore dell’Associazione Buon Diritto, concorda nel ritenere che, fra coloro che escono dopo aver scontato la pena, quasi il 70’% torna a delinquere; una percentuale assai maggiore di quella che si registra tra chi ha beneficiato delle misure alternative o ha pagato con sanzioni diverse dalla reclusione. E allora, come intervenire ? Il Sen. Manconi, coautore del libro, “Abolire il carcere” lancia proposte per cambiare il sistema con misure alternative che, se applicate, potrebbero essere - secondo noi - una ricetta vincente. Ma molti temono che potrebbe essere compromessa la sicurezza del cittadino se si abolisse il carcere.
Ed invece non e’ cosi ! Per garantire la sicurezza dei cittadini - afferma il parlamentare  - la risposta al reato non e’ la prigione , ma sono le sanzioni patrimoniali, vero deterrente accanto alla mediazione penale, che sta si sta diffondendo in molti Paesi europei e attività riparatorie in favore della collettività, che realizzano quel reinserimento sociale cui la pena deve tendere.
Come si vede il carcere deve perdere la sua centralità. 
Tutto questo perche’ ?  Perche’ Il carcere è un processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita
Quando la cella si chiude, la vita si svolgerà tra quelle quattro piccole mura senza fare nulla per tutti i giorni della pena. Per questo concordiamo con Gherardo Colombo e Luigi Manconi che la realtà del carcere non va augurata ad alcuno.  Ed allora occorre dare voce a questi sentimenti  affinche’ si realizzi una nuova societa’. La nostra non e’ utopia, ma un desiderio vivo, forte e sentito prendendo spunti da altri Paesi, come la Svezia, ad esempio, di cui abbiamo piu’ volte scritto. 
avv. Raffaele G. Crisileo 


venerdì 28 luglio 2017

Lettera di ringraziamento dell' avv. Raffaele Gaetano Crisileo in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Ruviano concessagli in data 11 luglio 2017


" Signor Sindaco, Signor Presidente e Signori Consiglieri Comunali tutti, della Citta' di Ruviano, 

Il mio più sentito  ringraziamento per il conferimento, che mi inorgoglisce, della cittadinanza onoraria di Ruviano, va a tutti voi, Presidente e Consiglieri Comunali , che avete deliberato  unanimemente  di accogliermi fra i cittadini di Ruviano. Questo atto, per me lusinghiero, così come le parole affettuose, con le quali, il Sindaco Roberto Cusano  mi ha comunicato la decisione, mi hanno emozionato. 
Mi sono chiesto il perché di questa decisione e cosa significasse per me.
Sono ritornato, per questo, mentalmente indietro negli anni quando venivo sovente a Ruviano; io ho  casa qui e per questo vengo a studiare, a pensare a scrivere e la domenica a partecipare alla Santa Messa in Chiesa alla Parrocchia San Leone Magno 
Sono raffiorati in mente tanti ricordi  che mi hanno fatto dire : “Signore mio, quanto tempo ho passato  a Ruviano "E' vero sono passati  tanti anni tra persone care, con cui ho condiviso momenti importanti della mia vita, quasi come se io fossi di Ruviano  e, dall'11 luglio 2017, posso dirlo: Sono di Ruviano. 
Per questo, la cittadinanza onoraria di Ruviano per me 
è importante ed e' atto di memoria grata, che pero' mi grava di  una responsabilità. Se si leggono gli albi dei cittadini onorari  si intravede nelle motivazioni un motivo conduttore. 
Mi riferisco allo spirito con cui gli insigniti rispondono. E cio' lo si misura soprattutto  dall' assunzione di responsabilità verso i concittadini che gli conferiscono l'importante onorificenza. 
Per questo il riconoscimento che voi mi attribuite io lo dedico a mia madre e lo condivido idealmente con quanti credono nel valore della  professione  di avvocato che ci chiede di essere generosi e di realizzare nel tempo obiettivi ambiziosi e giusti. Si tratta, forse, di sottolineare quella che, secondo me, e'  la cd. poesia della professione. E quando parlo
di poesia mi riferisco a quella dell' umanità che matura e ci deve essere nelle aule dei Tribunali. 
Mi riferisco allo  scoprire lo spirito del tempo in cui si vive, di capirne l’essenza e l'animo umano dei soggetti protagonisti delle vicende giudiziarie. La loro psicologia. I loro affanni e le loro sofferenza da un lato. Grazie. Ancora Grazie davvero a tutti voi".
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo 

giovedì 27 luglio 2017

Entrata in vigore la epocale riforma della giustizia penale e dell’ordinamento penitenziario. Analisi e critiche.

Dopo tante e tante  astensioni di noi penalisti,  perche' non condiviso in alcuni punti, il progetto di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario " e' oramai legge dello Stato Italiano. 
Il testo modifica le disposizioni  che riguardano le indagini preliminari, l'archiviazione e l'udienza preliminare ritoccando i  tempi delle diverse fasi, le garanzie della persona offesa dal reato e, al contempo prevede che, allo scadere del termine massimo di durata delle indagini preliminari, il pm ha tre mesi di temp (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere o meno al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione oppure se esercitare o no l'azione penale. Viceversa scattera' l' avocazione dell'indagine  del procuratore generale presso la Corte d'appello.
Innovazione importante riguarda le persone offese dal reato che  potranno chiedere informazioni sullo stato del procedimento dopo sei mesi dal deposito della denuncia. 
E non solo ! Esse avranno a disposizione ( e cio' e' estremamente positivo ! ) un tempo piu' lungo per opporsi  alla richiesta di archiviazione ( il termine degli attuali dieci giorni non era assolutamente sufficiente).
Ma la riforma e' epocale e va ad incidere anche sulle impugnazioni penali e sui riti speciali, tra cui l'  abbreviato ed il patteggiamento.
Infine legge delega  il Governo ad intervenire sulle intercettazioni, per trovare un equilibrio tra l'informazione e la riservatezza  (le intercettazioni come  investigazioni restano intatte); ad intervenire sul casellario giudiziale, per ridurre gli adempimenti amministrativi; sull’ordinamento penitenziario: sull’incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito; sul miglioramento della medicina penitenziaria;  sulla tutela delle donne recluse e madri; sulla rieducazione dei detenuti minori di età̀. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.
Ma il punto dolente, causa  di tante polemiche, e' stato (ed e' ) quello della prescrizione riformata. 
La novita' centrale ( che noi penalisti non abbiamo condiviso ) e' che - dopo la sentenza di condanna di primo grado - il termine prescrizionale sia  sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque, per un tempo non superiore a a un anno e sei mesi.
E' cio', a mio avviso, puo' essere incostituzionale. 
Per  i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta delle persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione invece decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
E su questo punto nulla quaestio. 
Per i reati di corruzione l'interruzione della prescrizione non puo' comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere. 
Anche questa novella non e' condivisibile perche' non si puo' rimanere imputati e " tra quel che sono sospesi " per lunghissimi anni ( in questo caso tra i dodici anni ed i quindici anni). 
Cio' considerato che, come sosteneva il giurista Dario Santamaria, la prima pena per un imputato e' il  processo che costituisce per se' e per la propria famiglia il peggiore dei mali che possa capitare. 
E per fortuna che e' stata introdotta la precisazione che la riforma della prescrizione potra' applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Viceversa anche questa norma si prestava ad un giudizio di incostituzionalita'.
Ma e' inconcepibile, per esempio, che una persona che ha commesso un reato a 45 anni ( se condannato con sentenza irrevocabile dopo i 3 gradi di giudizi ) vada ad espiare la sua pena  a 60 anni, quando ha cambiato vita e cosi via. Questo, a mio avviso, non puo' avvenire in un Paese civile!! 
Altre modifiche al codice penale ( che condividiamo a pieno titolo ) consistono nelll'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto dell' attuale pena edittale che ha delle forbici che vanno da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimoni ( ad es. tra il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina ecc). 
Ma una importante novita'( che condividiamo in pieno e che, a nostro avviso, avra' un forte potere deflattivo) e' l'estinzione del reato per condotte riparatorie. In buona sostanza il giudice puo' dichiarare estinto il reato se l'imputato ha posto in essere delle condotte riparatorie (ha eliminati le conseguenze del reato), relativamente ovviamente a reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso. 
Il provvedimento poi modifica direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.
Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa pero' ( a nostro avviso correttamente quando le registrazioni vengono utilizzate  in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il pm deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).
In conclusione questa riforma anche se presenta molti lati positivi, questi non compensano alcuni aspetti di essa che non sono condividibili in punto di diritto che confermano costantemente una incertezza generale jn tema di processo penale. Cio' perche' si legifera e si novella continuamente mettendo in discussione un assetto che dovrebbe essere fermo e stabile con dei paletti ben determinati nell'ambito di linee guide che tali dovrebbe restare. Viceversa si barcolla nel buio delle interpretazione. Cosa, questa, che dal 24 ottobre 1989 ( entrata in vigore del nuovo codice tipicamente accusatorio) ad oggi e' una costante. E cosi, in uno stato di diritto, tale non dovrebbe essere. 
Speriamo che questo per il futuro non accada piu'
Avv. Raffaele Crisileo 

giovedì 22 giugno 2017

Le nostri radici identitarie di Raffaele G. Crisileo


Le nostri radici identitarie  non posso andare disperse o dimenticate. Sono le nostri radici, le radici dei nostri avi, la nostra cultura e l’orgoglio di essere meridionali. Ricordare la nostra storia e lo splendore del Regno delle due Sicilie, le tradizioni e la cultura e farne memoria grata è un tema sfidante soprattutto in un periodo, come quello in cui viviamo, in cui la nostra Terra, il Meridione d’Italia, viene menzionata e ricordata solo per eventi “nefasti”. Ma i nostri posteri non devono dimenticare la nostra radice identitaria, il nostro brillante passato borbonico ed i suoi splendori ed andarne fieri e, a loro volta, hanno il compito morale di tramandarne la memoria alle generazioni future. Cosi il passato potrà essere ricordato nel presente e mai dimenticato nel futuro. Le pietre saranno vive e i ricordi di quegli splendori culturali continueranno a rivivere dentro di noi. I  posteri faranno memoria del ‘700 napoletano quando il Sud passò a Carlo III di Borbone che, con i suoi averi personali, ricompose  lo Stato attraverso la cultura. Atto di grande generosità storica, la sua! Egli salito al trono di Napoli a soli diciotto anni la rese capitale di uno Stato indipendente, prosperoso di grandissimi capolavori. Egli “sovrano illuminato” era un vero mecenate che amava circondarsi  di intellettuali e di artisti che ponevano in primo piano l’intelletto umano contro l’ignoranza e la superstizione. Gli intellettuali napoletani svolsero dunque un ruolo sociale e culturale di primissimo piano.  Questo fu il ‘700 napoletano, un  periodo in cui la scuola fu istituzione per eccellenza: ogni città  del Regno ebbe una scuola pubblica primaria e quella religiosa le fa da supporto che permise a tutti di imparare a leggere ed a scrivere. Fiori l’Università con le diverse specializzazioni. Ai primi del ‘800  fu istituita l’Accademia delle Belle Arti, l’Accademia Navale, la Scuola Militare della Nunziatella, il Convitto Universitario di Medicina e di Chirurgia, quello di Musica ecc. Finalmente i seminari poterono funzionare e la popolazione al Sud raddoppiò grazie al progresso civile e sociale. Furono costruite strade, la terra venne data a chi la lavorava e lo sviluppo dell’industria e della navigazione in pochi anni raggiunse importanti primati. Le ferrovie fecero la loro prima apparizione a Napoli e la flotta mercantile del Regno delle due Sicilie era seconda solo a quella inglese. La disoccupazione era inesistente: gli operai lavoravano otto ore al giorno e guadagnavano abbastanza; fu istituito un sistema pensionistico. Vennero costruiti sul territorio numerosi ospedali ed ospizi e in quel periodo il tasso di mortalità infantile fu il basso degli altri Stati preunitari. Il 13 febbraio 1861 è una data memorabile:  Antonio Gramsci ebbe parole di apprezzamento per la questione meridionale che sorse in quel periodo. Non vi è dubbio che il Sud ha pagato un prezzo enorme alla causa unitaria. Oggi, dopo 150 anni da quegli eventi, sotto un profilo di critica storica, che giudizio possiamo dare? E’ certamente innegabile che i Borboni hanno segnato per noi meridionali un periodo storico importante  che andrà sempre ricordato cosi come va rivalorizzata la figura di Francesco II, l’ultimo re del Regno delle Due Sicilie, un uomo re profondamente cattolico che amava il suo popolo e che, pur regnando per poco più di un anno, ebbe il tempo di varare varie riforme: di concedere più autonomie ai comuni, di emanare amnistie, di migliorare le condizioni dei carcerati, di eliminare l’imposta sul macinato, di ridurre le tasse doganali, di far aprire le borse di cambio a Reggio Calabria. Inoltre, essendoci una carestia fece comprare il grano all’estero per rivenderlo sottocosto alla popolazione e per donarlo alle persone più indigenti. Ed allora come può essere dimenticata questa figura di uomo dallo spiccato senso della carità cristiana? La risposta è una sola”.

domenica 18 giugno 2017

Il riscontro diagnostico e l'autopsia giudiziaria sono compatibili ?

Il riscontro diagnostico e l'autopsia giudiziaria sono interventi lesivi del cadavere previsti da esplicite norme.
Il D.P.R. n. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria) fa una distinzione  fra riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria quanto alle diverse finalità cui mirano : clinico-scientifiche il primo, e giuridico-forensi il secondo. 
Il riscontro diagnostico sui cadaveri è disciplinato dalla Legge n. 83/ 1961 e dall'art. 37 del Reg. Polizia Mortuaria ed è un'operazione anatomo-patologica che consente di riscontrare, al tavolo anatomico,  la causa della morte per le seguenti finalità:verifica anatomica della diagnosi clinica; chiarimenti clinico-scientifici;riscontro di malattie infettive;?accertamento delle cause di morte di deceduti senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in obitorio; accertamento delle cause di morte delle persone decedute a domicilio,  quando sussiste dubbio sulla causa stessa.
Il riscontro diagnostico è obbligatorio per i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio. 
Negli altri casi  è disposto d'autorità dai direttori, primari o medici curanti di persone decedute negli ospedali  per il controllo della diagnosi o per il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici. E' disposto  sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
Nessuno si può opporre al riscontro diagnostico.
Viene eseguito dall'anatomo-patologo ospedaliero per la individuazione delle cause del decesso ed e' redatta un'apposita relazione 
L'autopsia invece è l'attività settoria che viene  eseguita per disposizione dell'autorità giudiziaria e si differenzia dal riscontro diagnostico perchè non ha lo specifico fine di riscontrare l'esattezza della diagnosi clinica, nè è soggetta alle limitazioni vigenti per i riscontri diagnostici che vietano le operazioni settorie non necessarie ad accertare la causa della morte.
Alla luce di cio' ritengo che  il riscontro diagnostico  e' compatibile con l'autopsia

Raffaele Crisileo