venerdì 30 novembre 2018

L’ INTERVISTA DEL GIORNALISTA E SCRITTORE ALFREDO STELLA ALL’ AVV. RAFFAELE G. CRISILEO LA PRESCRIZIONE : PERCHE’ UN TEMA COSI ATTUALE E TANTO DIBATTUTO. ( Redazione Cronache- intervista integrale pubblicata il 29 nov. 2018 ).


Si torna a parlare di riformare di nuovo la prescrizione: è questo uno dei punti più discussi della nostra giustizia. Lei, avvocato, che ne pensa? 

La prescrizione è  un istituto che stabilisce un termine entro cui un reato può essere perseguito dalla legge. Serve per evitare di celebrare processi,  quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto, essendo trascorso troppo tempo e, quindi, non ha senso fare un  processo. 

Ma lei la prescrizione non lo vede  come un “male”  cui far fronte ?  No. La vedo come un principio di civiltà giuridica. 

E la prescrizione negli altri ordinamenti  è  prevista ? 

La prescrizione esiste in tutti i Paesi democratici fondati su leggi scritte. Quando un fatto è troppo lontano nel tempo, lo Stato non ha più interesse  a  sanzionarlo. Quando lo Stato è impossibilitato  a perseguire il reato in tempo utile,  diventa difficile ricostruire una verità, perché gli anni fanno perdere  le tracce del fatto il cui ricordo si allontana dalla memoria. 
Non a caso si prescrivono prima i reati minori a differenza di quelli di una certa gravità  che mai  si prescrivono; penso all’ omicidio volontario aggravato, alla strage, ai crimini contro l’ umanità ecc... . 

Come si calcola il tempo ? 
Il termine si calcola sulla base del massimo della pena previsto nel Codice penale, ed è proporzionato alla gravità del reato. I reati puniti con l’ ergastolo, come l’ omicidio volontario o la strage, non cadono mai in prescrizione.

E’ corretto dire che la sentenza di prescrizione è una pronunzia di assoluzione ?

Molti pensano che  la sentenza di  prescrizione sia  un’assoluzione: ma non è così.  Se il Giudice ritiene che, al momento della intervenuta prescrizione,  il reato non sia stato accertato è obbligato a pronunciarsi per l’ assoluzione. Viceversa, se vi è un “sospetto” di colpevolezza o vi è la prova piena della colpevolezza, deve dichiarare l’ avvenuta prescrizione. 

Ma nel 2017 non era stata già riformata la prescrizione ? Ed ora di nuovo si riparla di riforma ? 

Infatti. Infatti. Nel 2017 una legge dello Stato (chiamata Legge Orlando) ha sospeso per un tempo fisso (al massimo 18 mesi) la prescrizione,  dopo la sentenza di condanna di primo grado e dopo la condanna in appello. 
Non conosciamo però ancora i risultati pratici di  questa riforma in quanto, essendo  essa per definizione una norma di diritto sostanziale penale, non è retroattiva e, quindi,  non si può applicare ai reati commessi prima che sia entrata in vigore. 
Dobbiamo attendere ( e penso un poco di tempo )  per conoscere gli effetti e le ricadute che essa va a procurare sul sistema, per cui è necessario che i processi arrivino a sentenza definitiva. 

E lei, avvocato, cosa ne pensa della nuova recente riforma che è in esame ? Ed anche della recente riforma dell’Ordinamento Penitenziario ? 

Secondo me la nuova riforma della prescrizione, di cui si discute di nuovo e tanto, è una proposta sorretta da una logica non accettabile.  Concordo con chi l’ ha definito : «Un utilizzo del diritto penale improprio e pericoloso, non più come strumento di accertamento di fatti secondo quell’iter di razionalità che è il processo penale, ma come strumento di lotta a fenomeni sociali che si assumono sistemici ».
Penso, poi,   che, in punto di Ordinamento Penitenziario, si sta stravolgendo  la fisionomia dell’originaria Legge delega. Tutto ciò, ritengo, in nome di una pena certa  ed intesa solo come carcere certo. Tutto ciò’, a mio avvviso,  porta ad una  indebolimento della discrezionalità del Giudice. E questo non lo vedo giusto. 

Ed allora lei che cosa pensa che bisogna auspicare ? 
C’è da sperare  che un confronto dialettico con magistratura, avvocatura e mondo universitario e dottrinale riesca a immaginare risposte adeguate e concrete  che possano assicurare, in tempi rapidi,  una piena e completa funzionalità alla complessa macchina processuale  e, al tempo stesso, una piena salvaguardia delle garanzie costituzionali. Tutto ciò, in buona sostanza, a partire dal principio  di non colpevolezza e dalla primaria finalità della pena: quella rieducativa. Principi fondamentali, questi, in una democrazia. 

Quali sono, secondo lei, i possibili rischi di soluzioni diverse ? 

Io penso che oggi un ennesimo intervento mirato solo sulla prescrizione aggrava solo, ed esclusivamente, la posizione dell’imputato, senza portare altri benefici di sorta, ma non riesce a tutelare le persone offese.

Ma questo suo pensiero come lo raffronta con la realtà dei fatti e come lo supporta concretamente ? 

Mi rendo conto che questa mia posizione resta mia e non è da tutti condivisa, specialmente in questo particolare momento storico. Ma io penso, al contempo, che sia opportuno e necessaria far ricorso a dei dati certi. E i dati certi, da cui partire, ci sono ! E come se non ci sono ! Le proposte, qualunque esse siano, infatti, non possono prescindere  appunti da dati  certi, che, purtroppo, sono i grandi per cosi dire “ non presenti”   in questo mega dibattito. Il primo dato certo, dal quale credo che non si possa prescindere, riguarda il numero delle prescrizioni. 

Lei a quali dati si riferisce? Ce lo può chiarire meglio questo passaggio ? 
Sfogliando delle pagine cui farò riferimento,  questi dati vengono fuori. Mi riferisco a  recenti statistiche del Ministero della Giustizia  da cui emerge che, negli ultimi dieci anni, le prescrizioni sono state ridotte quasi del 40%. Pensate quasi del 40 % ! 
Ciò’ vuol dire che i processi dichiarati prescritti, in sintesi, sono al di sotto del 10%  di quelli definiti. E non solo ! Pensate che questo dato è stato ulteriormente abbassato nel 2017 nel quale anno questi procedimenti prescritti, in cassazione, sono stati soltanto 670, pari all’ 1,2% del totale. E tutto ciò è estremamente significativo. 

E questi dati, secondo lei, cosa dimostrano ? Cosa stanno a significare nel complesso ? 
Questi dati, dal mio punto di vista, confermano questa  certezza : che sia sbagliato pensare che la prescrizione sia il buco nero in cui precipita la giustizia penale. Un dato invece è sicuro: la scure della  prescrizione oggi, rispetto ad ieri, colpisce sicuramente molto di meno. Un particolare esempio, in questa direzione, è l’epilogo della vicenda “Eternit”; caso, questo, spesso utilizzata per rappresentare l’effetto sfigurante dalla prescrizione. 
È sufficiente leggere con attenzione il dispositivo di questa  sentenza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. 
Con essa vogliamo dimostrare che, al contrario di quello che si pensa, è evidente, invece, che l’invocato blocco della prescrizione, dopo la sentenza di primo grado, non sarebbe in grado di proteggere le vittime da questi esiti processuali, considerato che l’estinzione del reato prima della sentenza di primo grado travolge anche le statuizioni risarcitorie. 

In definitiva lei cosa pensa di questo eventuale blocco della prescrizione della sentenza di primo grado ? 
L’interruzione definitiva della prescrizione, dopo il primo grado di giudizio, oltre a ledere  l’imputato sotto il profilo del diritto a un giusto  processo, lascia irrisolto il problema della prescrizione, intervenuta nel corso delle indagini,  e non appare in grado di tutelare appieno la persona offesa.

E’ vero che, abolendo la prescrizione, ci dovrebbero essere processi penali più veloci ? 
Secondo me non è cosi ! Si pensa che abolendo prescrizione,  dopo il primo grado di giudizio, comporterebbe  una sorta di effetto trickle- down (il cd. effetto a goccia dall’alto)  per il quale diminuirebbero le impugnazioni, verrebbe incrementato l’accesso ai riti alternativi e si ridurrebbe il numero dei dibattimenti celebrati.
Bisogna dire, rimanendo sul terreno della prescrizione, che l’impostazione che abbiamo definito “trickle- down”  non è veritiera e  non è accettabile. 
Proprio per questo riteniamo che l’abolizione della prescrizione dopo il primo grado, non accompagnata da interventi in grado di incidere sulla ragionevole durata del processo, non produrrà accelerazioni dello stesso processo, che è influenzata da altri elementi sui quali  avvocatura e magistratura devono  ragionare insieme.

Ma quali sono i tempi reali della prescrizione ?
Se quello che abbiamo detto è vero non si può dimenticare che la prescrizione ha subito un’incisiva rimodulazione con la Legge Orlando. In particolare, la modifica dell’art. 159, comma 2, nn. 1) e 2) prescrive che la prescrizione rimane sospesa per complessivi tre anni dopo la sentenza di primo grado. Inoltre, tra il 2008 e il 2016, i termini di prescrizione sono stati raddoppiati per tutta una serie di reati che non sto qui ad elencare.

Ed allora quali sono i possibili correttivi ?
Io penso che, alla prescrizione,  non può  essere affidato il compito di presidiare la ragionevole durata del processo. Non è là   che risiede la garanzia contro un processo di durata irragionevole. Non possiamo trascurare che una delle ragioni sottese alla prescrizione è correlata al diritto a non essere giudicati a distanza di molti anni dal fatto. Per questo  concordiamo con i tanti che ritengono che, al momento,  la questione fondamentale sia quella di fare luce tra le «pesanti nubi che si addensano attorno al sistema penale del nostro Paese».