Si torna a parlare di riformare di nuovo la
prescrizione: è questo uno dei punti più discussi della nostra giustizia. Lei,
avvocato, che ne pensa?
La prescrizione è un istituto che stabilisce un
termine entro cui un reato può essere perseguito dalla legge. Serve per evitare
di celebrare processi, quando lo Stato non ha più interesse a punire il
fatto, essendo trascorso troppo tempo e, quindi, non ha senso fare un
processo.
Ma lei la prescrizione non lo vede come un
“male” cui far fronte ? No. La vedo
come un principio di civiltà giuridica.
E la prescrizione negli altri ordinamenti è prevista ?
La prescrizione esiste in tutti i Paesi democratici
fondati su leggi scritte. Quando un fatto è troppo lontano nel tempo, lo Stato
non ha più interesse a sanzionarlo. Quando lo Stato è
impossibilitato a perseguire il reato in tempo utile, diventa difficile ricostruire una verità,
perché gli anni fanno perdere le tracce del fatto il cui ricordo si
allontana dalla memoria.
Non a caso si prescrivono prima i reati minori a
differenza di quelli di una certa gravità che mai si prescrivono; penso all’
omicidio volontario aggravato, alla strage, ai crimini contro l’ umanità ecc...
.
Come si calcola il tempo ?
Il termine si calcola sulla base del massimo della pena
previsto nel Codice penale, ed è proporzionato alla gravità del reato. I reati
puniti con l’ ergastolo, come l’ omicidio volontario o la strage, non cadono
mai in prescrizione.
E’
corretto dire che la sentenza di prescrizione è una pronunzia di assoluzione ?
Molti pensano che la sentenza di
prescrizione sia un’assoluzione: ma non è così. Se il Giudice
ritiene che, al momento della intervenuta prescrizione, il reato non sia
stato accertato è obbligato a pronunciarsi per l’ assoluzione. Viceversa, se vi
è un “sospetto” di colpevolezza o vi è la prova piena della colpevolezza, deve
dichiarare l’ avvenuta prescrizione.
Ma nel
2017 non era stata già riformata la prescrizione ? Ed ora di nuovo si riparla
di riforma ?
Infatti. Infatti. Nel 2017 una legge dello Stato
(chiamata Legge Orlando) ha sospeso per un tempo fisso (al massimo 18 mesi) la
prescrizione, dopo la sentenza di condanna di primo grado e dopo la
condanna in appello.
Non conosciamo però ancora i risultati pratici di
questa riforma in quanto, essendo essa per definizione una norma di
diritto sostanziale penale, non è retroattiva e, quindi, non si può applicare ai reati commessi prima
che sia entrata in vigore.
Dobbiamo attendere ( e penso un poco di tempo )
per conoscere gli effetti e le ricadute che essa va a procurare sul sistema,
per cui è necessario che i processi arrivino a sentenza definitiva.
E lei, avvocato, cosa ne pensa della nuova recente
riforma che è in esame ? Ed anche della recente riforma dell’Ordinamento Penitenziario
?
Secondo me la nuova riforma della prescrizione, di cui
si discute di nuovo e tanto, è una proposta sorretta da una logica non
accettabile. Concordo con chi l’ ha definito : «Un utilizzo del diritto
penale improprio e pericoloso, non più come strumento di accertamento di fatti
secondo quell’iter di razionalità che è il processo penale, ma come strumento
di lotta a fenomeni sociali che si assumono sistemici ».
Penso, poi, che, in punto di Ordinamento Penitenziario,
si sta stravolgendo la fisionomia dell’originaria Legge delega. Tutto ciò,
ritengo, in nome di una pena certa ed intesa solo come carcere certo.
Tutto ciò’, a mio avvviso, porta ad una indebolimento della
discrezionalità del Giudice. E questo non lo vedo giusto.
Ed allora lei che cosa pensa che bisogna auspicare
?
C’è da sperare che un confronto dialettico con
magistratura, avvocatura e mondo universitario e dottrinale riesca a immaginare
risposte adeguate e concrete che possano assicurare, in tempi
rapidi, una piena e completa funzionalità alla complessa macchina
processuale e, al tempo stesso, una piena salvaguardia delle garanzie
costituzionali. Tutto ciò, in buona sostanza, a partire dal principio di
non colpevolezza e dalla primaria finalità della pena: quella rieducativa.
Principi fondamentali, questi, in una democrazia.
Quali sono, secondo lei, i possibili rischi di soluzioni
diverse ?
Io penso che oggi un ennesimo intervento mirato solo
sulla prescrizione aggrava solo, ed esclusivamente, la posizione dell’imputato,
senza portare altri benefici di sorta, ma non riesce a tutelare le persone
offese.
Ma questo suo pensiero come lo raffronta con la realtà dei
fatti e come lo supporta concretamente ?
Mi rendo conto che questa mia posizione resta mia e non
è da tutti condivisa, specialmente in questo particolare momento storico. Ma io
penso, al contempo, che sia opportuno e necessaria far ricorso a dei dati
certi. E i dati certi, da cui partire, ci sono ! E come se non ci sono !
Le proposte, qualunque esse siano, infatti, non possono prescindere
appunti da dati certi, che, purtroppo, sono i grandi per cosi dire “ non
presenti” in questo mega dibattito. Il primo dato certo, dal quale credo
che non si possa prescindere, riguarda il numero delle prescrizioni.
Lei a quali dati si riferisce? Ce lo può chiarire meglio
questo passaggio ?
Sfogliando delle pagine cui farò riferimento, questi dati vengono fuori. Mi riferisco
a recenti statistiche del Ministero della Giustizia da cui emerge
che, negli ultimi dieci anni, le prescrizioni sono state ridotte quasi del 40%.
Pensate quasi del 40 % !
Ciò’ vuol dire che i processi dichiarati prescritti, in
sintesi, sono al di sotto del 10% di quelli definiti. E non solo !
Pensate che questo dato è stato ulteriormente abbassato nel 2017 nel quale anno
questi procedimenti prescritti, in cassazione, sono stati soltanto 670, pari
all’ 1,2% del totale. E tutto ciò è estremamente significativo.
E questi dati, secondo lei, cosa dimostrano ? Cosa
stanno a significare nel complesso ?
Questi dati, dal mio punto di vista, confermano
questa certezza : che sia sbagliato pensare che la prescrizione sia il
buco nero in cui precipita la giustizia penale. Un dato invece è sicuro: la
scure della prescrizione oggi, rispetto ad ieri, colpisce sicuramente
molto di meno. Un particolare esempio, in questa direzione, è l’epilogo
della vicenda “Eternit”; caso, questo, spesso utilizzata per rappresentare
l’effetto sfigurante dalla prescrizione.
È sufficiente leggere con attenzione il dispositivo di
questa sentenza della Corte di Cassazione,
che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, maturata anteriormente
alla sentenza di primo grado.
Con essa vogliamo dimostrare che, al contrario di quello
che si pensa, è evidente, invece, che l’invocato blocco della prescrizione,
dopo la sentenza di primo grado, non sarebbe in grado di proteggere le vittime
da questi esiti processuali, considerato che l’estinzione del reato prima della
sentenza di primo grado travolge anche le statuizioni risarcitorie.
In definitiva lei cosa pensa di questo eventuale blocco
della prescrizione della sentenza di primo grado ?
L’interruzione definitiva della prescrizione, dopo il
primo grado di giudizio, oltre a ledere l’imputato sotto il profilo del
diritto a un giusto processo, lascia irrisolto il problema della
prescrizione, intervenuta nel corso delle indagini, e non appare in grado di tutelare appieno la
persona offesa.
E’ vero che, abolendo la prescrizione, ci dovrebbero
essere processi penali più veloci ?
Secondo me non è cosi ! Si pensa che abolendo
prescrizione, dopo il primo grado di giudizio, comporterebbe una
sorta di effetto trickle- down (il cd. effetto a goccia dall’alto) per il
quale diminuirebbero le impugnazioni, verrebbe incrementato l’accesso ai riti
alternativi e si ridurrebbe il numero dei dibattimenti celebrati.
Bisogna dire, rimanendo sul terreno della prescrizione,
che l’impostazione che abbiamo definito “trickle- down” non è veritiera e non è
accettabile.
Proprio per questo riteniamo che l’abolizione della
prescrizione dopo il primo grado, non accompagnata da interventi in grado di
incidere sulla ragionevole durata del processo, non produrrà accelerazioni
dello stesso processo, che è influenzata da altri elementi sui quali avvocatura
e magistratura devono ragionare insieme.
Ma quali sono i tempi reali della prescrizione ?
Se quello che abbiamo detto è vero non si può
dimenticare che la prescrizione ha subito un’incisiva rimodulazione con la Legge
Orlando. In particolare, la modifica dell’art. 159, comma 2, nn. 1) e 2)
prescrive che la prescrizione rimane sospesa per complessivi tre anni dopo la
sentenza di primo grado. Inoltre, tra il 2008 e il 2016, i termini di
prescrizione sono stati raddoppiati per tutta una serie di reati che non sto
qui ad elencare.
Ed allora quali sono i possibili correttivi ?
Io penso che, alla prescrizione, non può essere affidato il compito di
presidiare la ragionevole durata del processo. Non è là che risiede
la garanzia contro un processo di durata irragionevole. Non possiamo trascurare
che una delle ragioni sottese alla prescrizione è correlata al diritto a non
essere giudicati a distanza di molti anni dal fatto. Per questo
concordiamo con i tanti che ritengono che, al momento, la questione fondamentale sia quella di fare
luce tra le «pesanti nubi che si addensano attorno al sistema penale del nostro
Paese».