Oggi si parla tanto di informatizzazione
della giustizia e di processo telematico, ma vediamo in concreto che cosa
comporta, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un processo del genere.
Innanzitutto dobbiamo premettere che il processo penale telematico è la diretta
conseguenza del tentativo del legislatore di perseguire l’obiettivo della
razionalizzazione del processo per ridurne i tempi ed i costi. Infatti il tema
della digitalizzazione della giustizia penale è stato spesso affrontato dal
legislatore nel tentativo di riordinare un disordinato ed inefficiente
meccanismo delle notifiche che
frequentemente causa rinvii e nullità portando di fatto molti reati a
prescriversi ancora prima della fine del giudizio di primo grado o a
velocizzare gli avvisi al difensore
dell’imputato relativamente alle varie udienze fissate. Un discorso a sé va fatto per l’istituto
della prescrizione. Quindi se da un lato si vuole evitare che l’apparato
giudiziario continui ad impiegare risorse per punire reati per i quali
l’esigenza di tutela è meno sentita, da un altro lato sembra venire meno la certezza della pena e
del diritto. Vero è che, nella prassi giudiziaria, la durata del termine di
prescrizione sia infatti più breve rispetto alla durata dei processi
soprattutto per colpa dei tempi effettivi di funzionamento della giustizia. Leggendo
dei dati statistici a questo proposito notiamo che i processi che si sono conclusi
con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, nel 2003, sono un
numero elevato. Con l’informatizzazione del sistema giustizia, il legislatore
poi ha inteso rendere più celere ed efficiente il processo penale rendendolo
rapido e puntuale conciliando la certezza del diritto e della pena con il
principio della ragionevole durata del processo. E questo è un dato
estremamente positivo. Ma quando è che prende avvio la digitalizzazione del
processo penale? Esso prende avvio con il decreto legge n. 193/2009, convertito
con la legge n.24/2010, che ha completamente rivisto il quadro normativo
sviluppatosi in precedenza, consentendo le notifiche e le comunicazioni a
persone diverse dell’imputato con comunicazione alla casella di posta
elettronica certificata. Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo
telematico è stata estesa anche al settore penale. In questa ottica di
completa efficacia dell’informatizzazione del sistema, va letto, secondo noi,
anche l’obbligo degli
avvocati di inserire nel relativo albo
professionale l’indirizzo di posta elettronica certificata al fine di
consentirne una rapida individuazione. Con l’inserimento della posta
elettronica certifica (PEC), il legislatore ha anche precisato l’obbligo di
aggiornamento in capo agli avvocati con contestuale comunicazione al Consiglio Nazionale
Forense ed al Ministero della Giustizia. In tale quadro, quindi, la relazione di notificazione sarà redatta in
forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie. Andando
però oltre quelli che sono i vantaggi per il comparto giustizia da questo
processo di informatizzazione, non si può, di contro, misconoscere la necessità
di formare in maniera adeguata il personale addetto con corsi ed aggiornamenti
professionali. Questo in virtù anche del fatto che si tratta solo di un primo
passo verso l’informatizzazione completa del comparto penale, come peraltro sta
già avvenendo per quello civile, ove è già possibile l’invio telematico di atti
sostituendo il cartaceo. In tal senso l’unico intervento che si è registrato
per consentire agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema,
almeno per quanto riguarda il sistema notifiche, è quello del cd. doppio
binario, ove in una fase iniziale, alla modalità cartacea tradizionale, si
aggiungerà l’invio telematico. Quindi, per concludere, il nostro giudizio è
certamente positivo, ma la informatizzazione va sicuramente completata ed
ultimata per vedere concretamente realizzati i frutti del processo di
modernizzazione del pianeta giustizia in generale e di quella penale in
particolare.