Più volte sollecitato dal “ Group of States against Corruption ” ( noto con la sigla GRECO), in materia di repressione della corruzione, il nostro Paese può disporre finalmente della Legge n. 190/2012; un provvedimento difficile, travagliato, che nel suo iter si è imbattuto in ostacoli di vario genere, ma alla fine è stato partorita.
Non sono pochi gli strumenti messi a punto dal Legislatore, con la neo legge anticorruzione, allo scopo di porre un freno al proliferare dei tanti fenomeni illeciti che dilagano negli uffici pubblici del nostro Paese, vittima sofferente di un sistema di corruzione generalizzato.
La nuova legge prevede una serie di interessanti novità e di rilevanti modifiche che ci avvicina ai sistemi giuridici di altri Stati europei ( pensiamo, ad esempio, ai tanti adempimenti a carico dell’Amministrazione Pubblica sui quali, volentieri ed in breve, ci soffermeremo).
Arrivano, ad esempio, il piano triennale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell’ attività amministrativa ( ci riferiamo ad una serie di modifiche sostanziale alla vigente Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ sulla trasparenza degli atti amministrativi “ che disciplinano l’incompatibilità, il cumulo di impieghi, il monitoraggio dei contratti a tempo determinato, il codice di comportamento dei dipendenti, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ecc..).
A nostro parere la nuova disciplina, legge strutturata in più sezioni - dalla dotazione di strumenti a tutela della Pubblica Amministrazione alla non candidabilità dei condannati in via definitiva per reati particolarmente gravi (parte prima) per concludersi con l’inasprimento di quasi tutti i “ Reati contro la P.A.” e l’inserimento di nuove tipologie di reato (parte seconda) - è sicuramente uno strumento efficace di prevenzione contro il fenomeno della corruttela.
A questo punto è il caso di provare a capire se questo importante strumento possa essere considerata la panacea per risolvere la fenomenologia dilagante del reato di corruzione e di concussione.
In proposito si sono sentite diverse opinioni da parte degli addetti ai lavori, ma il giudizio, nella sua complessità, a nostro avviso, è sicuramente positivo.
Riteniamo che la nuova legge, se applicata in maniera corretta, può avere un impatto profondo ed incisivo sull’attività della Pubblica Amministrazione e possa di certo contribuire a determinare una maggiore responsabilizzazione da parte di tutti gli operatori.
Vediamo positivamente anche che ogni Ente Pubblico, fino alle A.S.L., così come prevede la nuova legge, debba dotarsi di una figura di riferimento per l’ anticorruzione e che questa figura (ricoperta da un dirigente) avrà la piena responsabilità amministrativa sui reati di corruzione eventualmente commessi nell’ambito della sua struttura.
In buona sostanza chi verrà designato per un compito del genere, per non essere gravato da responsabilità (per danno erariale e all’immagine dinanzi alla Corte dei Conti), dovrà dimostrare di aver messo a regime dei preventivi ed efficaci piani di contrasto alla corruzione.
Quindi la novità della novella normativa non consiste soltanto in una rivisitazione dei “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, ma anche ( ed è questa la prima volta che accade!) in un reale intervento su quelle strutture che rappresentano il primo anello del fenomeno corruttivo in Italia ( così come già avviene in altri paesi europei, verso i quali dobbiamo guardare, che hanno combattuto con esito positivo questo fenomeno).
Insieme con questa forte iniziativa, la nuova legge anticorruzione ha sostanzialmente modificato il reato della corruzione e quello della concussione.
In pratica sono stati introdotti, tra l’altro, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” ed il reato di “traffico di influenze illecite”.
Lo strumento normativo – in linea di massima - pur non toccando l’entità del tempo utile per la prescrizione, in effetti lo modifica nel momento in cui prevede l’inasprimento della pena edittale per molti reati e rimodula il reato di concussione.
In pratica, per i reati di corruzione (compreso il novellato art.319-quater del codice penale) il tetto della prescrizione da sette anni e mezzo viene innalzata a dieci anni.
E’ questa una novità, di certo, non di poco conto !
Quanto al ritocco, in rialzo, delle pene minimali degli stessi reati, l’allungamento nella misura minima a quattro anni, consente anche l’utilizzo, nella fase delle indagini preliminari, dell’intercettazione telefonica e di quella ambientale.
Maggiori strumenti, quindi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e non una loro limitazione !
Di rilievo appaiono anche i nuovi reati di traffico d’influenze e di corruzione tra privati previsto dall’art. 2635 c.c. per i quali si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’ acquisizione di beni o servizi ( e quindi, in tal caso, si procede, di ufficio).
Le modifiche che hanno riguardato la concussione, nell’ipotesi dell’ induzione, hanno riflessi importanti sulla quantità della pena e determinano, alla fine, la misura degli effetti sulla giustizia reale.
Soltanto il prossimo presente potrà dare decisive indicazioni sull’efficacia della nuova legge anticorruzione, ma è innegabile che lo sforzo compiuto coinvolge sia l’intera struttura della Pubblica Amministrazione sia lo stesso cittadino.
D’altro canto, però, pensiamo anche che il fenomeno della corruzione non potrà essere realmente combattuto con le sole leggi, ma riteniamo che queste vadano accompagnate dalla promozione della cultura della legalità nell’attività amministrativa.
In conclusione il nostro Paese deve uscire dallo “stato di coma etico”, così come lo ha definito don Luigi Ciotti, non solo con la riappropriazione da parte di tutti noi del vero significato della parola “etica”, ma anche e soprattutto con il richiamo all’articolo 54 della Costituzione <i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina>.
In questo binomio vi è la formula vincente per uscire dall’impasse in cui versiamo e ci consentirà di diventare tra i Paesi più “moderni” in seno all’Europa.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo