martedì 15 aprile 2014

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE SULLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE.

Il Senato, nei giorni scorsi, ha dato il via libera al provvedimento di riforma della custodia cautelare. Per diventare legge dello Stato, il testo, ora, dovrà tornare alla Camera.
Le novità riguardano i termini di custodia cautelare e le modalità per l’adozione del provvedimento cautelare che verrà applicato solo in caso di concreto e attuale pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove o di pericolo di fuga.
Dunque si ricorrerà alla custodia cautelare, in via del tutto eccezionale, tranne nei casi di reati di particolare allarme sociale, come terrorismo e mafia.
Il nuovo istituto della custodia cautelare in carcere verrà così riformulato: “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere … Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari”.
In buona sostanza, la custodia cautelare in carcere diventerà misura  residuale, al fine di ridurre la pericolosità dell’indagato, in relazione alla sua eventuale fuga o intralcio al corso della giustizia.
Il testo, almeno nella sua ratio, è finalizzato a ridurre l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere ed a ridurre il sovraffollamento della popolazione carceraria, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente la valutazione e la motivazione del giudice e l’idoneità della custodia in carcere.
Ma solo nel tempo, quando la nuova norma verrà applicata, si vedrà se la finalità del legislatore sarà stata  raggiunta.
Ritornando all’analisi del provvedimento, salta subito agli occhi che esso  limita la discrezionalità del giudice nella valutazione dei presupposti per l’applicazione delle esigenze cautelari.
Innanzitutto è stato introdotto il criterio dell'attualità del pericolo di fuga o di reiterazione del reato che non può più essere desunto dalla sola gravità del reato per cui si procede.
Ciò, invero, non è propriamente innovativo perché la Cassazione, da tempo, aveva stabilito, con molte pronunce sul punto, che la sola gravità del reato era insufficiente a ritenere sussistenti le esigenze di cautela.
Novità assoluta, invece, è l’esclusione della custodia in carcere e degli arresti domiciliari in due ben specifiche circostanze : quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere (concessione della condizionale); quando il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, sia possibile sospendere l'esecuzione della pena con concessione di una misura alternativa.
Quando invece si ipotizza un  aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può anche applicare, congiuntamente,  altra misura coercitiva o interdittiva (attualmente il giudice, invece,  può solo sostituire la misura in corso con altra più afflittiva oppure  può applicare la prima con modalità più gravi).
Sono soppresse finalmente alcune disposizioni che favoriscono il ricorso alla custodia in carcere. Ci riferiamo all’obbligo per il giudice di revocare gli arresti domiciliari e applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione; ci riferiamo al divieto, per il giudice, di concedere gli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.
E’ stato, poi, ampliato (da due a dodici mesi) il termine di efficacia delle misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori; dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto temporaneo di esercitare attività o professionali).
Quanto all’applicazione della custodia in carcere,  novità importante è che la sua presunzione di idoneità opera soltanto ed esclusivamente con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di associazione sovversiva, terroristica e mafiosa.
Per altri reati gravi, tra cui l’omicidio, la violenza sessuale ecc …  è vero che è possibile applicare la custodia in carcere, ma salvo che siano acquisiti elementi dai quali non sussistono esigenze cautelari che  possano essere soddisfatte con altre misure.
E non solo ! Nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice ha l’obbligo di motivare sufficientemente il perché ritiene che l’ uso del cd. braccialetto elettronico non sia idoneo a tutelare le esigenze di cautela.
E’ stato, parimenti, rafforzato l’ obbligo di motivazione  autonoma da parte del giudice in merito alla ricorrenza delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure
La mancanza di "autonoma valutazione" da parte del giudice è motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame.
Infine è stato modificato anche il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
L'udienza camerale, se ricorrono giustificati motivi, può essere rinviata, dal tribunale, per un minimo di cinque ed un massimo di dieci giorni. Stesso discorso per il deposito della motivazione sulla decisione  sull'ordinanza del riesame.
Al mancato deposito in cancelleria, entro trenta giorni dalla deliberazione, dell'ordinanza del tribunale del riesame consegue la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.
Diventa, poi, possibile differire, per giustificati motivi, la data dell'udienza camerale del tribunale in sede di riesame delle ordinanze relative a misure cautelari reali (sequestro conservativo o preventivo).
Circa l'appello avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari personali, viene precisato che la decisione sull'appello del tribunale del riesame (entro venti giorni dalla ricezione degli atti) sia assunta con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione.
Dopo l'annullamento con rinvio di un'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva, il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e deposita in cancelleria l'ordinanza nei trenta giorni dalla deliberazione. La mancata decisione nei termini stabiliti comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva.
Il provvedimento ha subito alcune modifiche in Commissione Giustizia del Senato :
·         è reintrodotta la possibilità (soppressa dalla Camera) che, nel corso delle indagini preliminari, il riferimento a specifici comportamenti dell'indagato (es. rifiuto di rendere dichiarazioni, mancata ammissione degli addebiti, personalità desunta dai comportamenti) possa giustificare le esigenze cautelari;
·         si è operata un'ulteriore modifica: la custodia cautelare in carcere può essere applicata solo per i reati per i quali è previsto un massimo di pena superiore ai cinque anni;
·         è stata reintrodotta la norma che prevede, nel caso di trasgressione agli obblighi derivanti dagli arresti domiciliari, l'automaticità dell'emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Si è, tuttavia, mitigata l'automaticità dell'ingresso in carcere, consentendo al giudice una valutazione circa la lieve entità del fatto;
·         è stata modificata la disciplina del riesame delle misure cautelari ed i termini da ordinatori diventano perentori; dunque ad una violazione dei termini, consegue la perdita di efficacia della misura cautelare;
·         in caso di perdita di efficacia, l'ordinanza cautelare non può essere rinnovata, tranne che non vi siano eccezionali esigenze cautelari.

Questi, per grossi linee, le novità della riforma che, per valutare i suoi effetti, una volta approvata, occorre valutarla sotto un profilo pratico, in punto di attuazione e di esecuzione.