sabato 29 novembre 2014

LA NUOVA LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE :LE NOVITA' EPOCALI.


Finalmente un cambio di rotta. Vediamo con piacere che sta per essere approvata la nuova legge che novella il reato di diffamazione. Sostituire la pena reclusione con la multa (da cinque a diecimila mila euro) e se l'offesa, invece, consiste nell'attribuire un determinato fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta, consapevoli della sua falsità, pure con la multa (ma da ventimila a sessantamila euro) significa allinearsi alla legislazione europea ed è un proclama di libertà. Libertà non significa, però, libero arbitrio, ma significa libertà d’informazione nei principi espressi dalla Costituzione e dal vigente codice di rito, nell’ambito di un’etica dell’informazione. Ma vediamo più da vicino l’emananda legge che, dopo oltre sessantanni, è stata approvata dalla Camera e che è al Senato per l’iter definitivo. Le innovazioni sono determinanti in quanto il reato di diffamazione a mezzo stampa è punito, oggi, secondo l’ art.  595 c.p., con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516 euro. Tra le novità introdotte, vi è il fermo alle repliche ed alle rettifiche: in buona sostanza, in calce alle rettifiche non potranno esserci più commenti del giornalista. La nuova legge riguarderà anche le testate giornalistiche online registrate, mentre non comprenderà i blog. Altri punti focali della novella possono essere così sintetizzati: se il reato di diffamazione è commesso via internet, scatterà un criterio di competenza territoriale nel senso che è competente a decidere il Giudice del luogo di residenza della stessa persona offesa. Sono, al contempo, previste le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti che non pubblicheranno le dovute rettifiche. La nuova legge consente, poi, al direttore di delegare, per iscritto, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti. Viene, poi, previsto che il direttore o il vicedirettore (anche di testate online) risponda dei delitti commessi con il mezzo della stampa se il reato è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza. In tal  caso la pena è ridotta di un terzo e non viene applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio professionale e alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione. Grossa notifica è che la rettifica sarà valutata dal Giudice come causa di non punibilità. Nella proposta di legge è stato completamente modificato l’istituto della rettifica, nei suoi tratti essenziali : innanzitutto le dichiarazioni o rettifiche delle persone offese dovranno essere pubblicate senza commento. Ciò è esteso anche alle testate giornalistiche online ed alle trasmissioni televisive e radiofoniche che devono pubblicare la rettifica entro due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche e con la stessa visibilità della notizia, quando è stata pubblicata la prima volta. In caso di inadempienza, l'interessato può inviare la richiesta all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e può rivolgersi al Giudice  chiedendo un provvedimento di urgenza. La rettifica inoltre è estesa alla stampa non periodica. Il nuovo testo della proposta di legge introduce novità sul risarcimento del danno previsto, come conseguenza del reato di diffamazione,  commessa con il mezzo della stampa. In tal caso il Giudice dovrà valutare (e tener conto) della portata della diffusione e della rilevanza nazionale della notizia. Il provvedimento modifica inoltre le responsabilità del direttore che risponde dei reati commessi a mezzo stampa, qualora essi siano conseguenza della violazione dei propri doveri di vigilanza. Importante novità è che il direttore  può delegare la vigilanza a giornalisti professionisti con delega scritta che dovrà essere accettata dal delegato. Infine, con la nuova norma, non solo il giornalista professionista, ma anche il pubblicista potrà opporre al Giudice il segreto sulle proprie fonti. In conclusione, tirando le somme in base a questo rapidissimo excursus che abbiamo operato,  a nostro parere ben emerge che la nuova legge sulla diffamazione, se a giorni sarà approvata definitivamente dal Senato, come ci auguriamo, sarà una innovazione importante nel campo della stampa e del reato di diffamazione in particolare. In definitiva la novella sarà, a nostro avviso,  uno strumento utile ed efficace per consentire a tutti gli operatori del pianeta stampa di lavorare  con maggiore serenità ed equilibrio, una volta eliminata la previsione della  sanzione del carcere, che rappresentava un retaggio antico, frutto di altra epoca e di un’altra storia, oggi non più attuale. Ma quel che è importante è che mai devono essere superati né aboliti i principi  cardini della norma penale sul reato di diffamazione in quanto deve essere tutelata la verità e la continenza della notizia, nel pieno rispetto dell’etica dell’informazione e soprattutto della dignità della persona, cui si riferisce l’articolo di stampa.

avv. Raffaele Gaetano Crisileo