Finalmente un cambio di rotta. Vediamo
con piacere che sta per essere approvata la nuova legge che novella il reato di
diffamazione. Sostituire la pena reclusione con la multa (da
cinque a diecimila mila euro) e se l'offesa, invece, consiste nell'attribuire un
determinato fatto falso, la cui diffusione sia avvenuta, consapevoli della sua
falsità, pure con la multa (ma da ventimila a sessantamila euro) significa allinearsi alla legislazione europea ed è un proclama di libertà.
Libertà non significa, però, libero arbitrio, ma significa libertà
d’informazione nei principi espressi dalla Costituzione e dal vigente codice di
rito, nell’ambito di un’etica dell’informazione. Ma vediamo più da vicino l’emananda
legge che, dopo oltre
sessantanni, è stata approvata dalla Camera e che è al Senato per l’iter definitivo. Le
innovazioni sono determinanti in quanto il reato di diffamazione a mezzo stampa
è punito, oggi, secondo l’ art. 595 c.p.,
con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516
euro. Tra le novità introdotte, vi è il fermo alle
repliche ed alle rettifiche: in buona sostanza, in calce alle rettifiche non
potranno esserci più commenti del giornalista. La nuova legge
riguarderà anche le testate giornalistiche online registrate, mentre non
comprenderà i blog. Altri punti focali
della novella possono essere così sintetizzati: se il reato di diffamazione è commesso
via internet, scatterà un criterio di competenza territoriale nel senso che è competente
a decidere il Giudice del luogo di residenza della stessa persona offesa. Sono,
al contempo, previste le stesse pene della diffamazione anche per i giornalisti
che non pubblicheranno le dovute rettifiche. La nuova legge consente, poi, al direttore
di delegare, per iscritto, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti
professionisti. Viene, poi, previsto che il direttore o il vicedirettore (anche
di testate online) risponda dei delitti commessi con il mezzo della stampa se
il reato è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza. In tal caso la pena è ridotta di un terzo e non viene
applicata la sanzione accessoria dell'interdizione dall'esercizio professionale
e alla condanna è
associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi
sarà anche l'interdizione da uno a sei mesi dalla professione. Grossa notifica
è che la rettifica sarà valutata dal Giudice come causa di non punibilità. Nella
proposta di legge è stato completamente modificato l’istituto della rettifica,
nei suoi tratti essenziali : innanzitutto le dichiarazioni o rettifiche delle
persone offese dovranno essere pubblicate senza commento. Ciò è esteso anche
alle testate giornalistiche online ed alle trasmissioni televisive e
radiofoniche che devono pubblicare la rettifica entro due giorni dalla
richiesta con le stesse caratteristiche grafiche e con la stessa visibilità
della notizia, quando è stata pubblicata la prima volta. In caso di inadempienza,
l'interessato può inviare la richiesta all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni
e può rivolgersi al Giudice chiedendo un
provvedimento di urgenza. La rettifica inoltre è estesa alla stampa non
periodica. Il nuovo testo della proposta di legge introduce novità sul
risarcimento del danno previsto, come conseguenza del reato di diffamazione, commessa con il mezzo della stampa. In tal
caso il Giudice dovrà valutare (e tener conto) della portata della diffusione e
della rilevanza nazionale della notizia. Il provvedimento modifica inoltre le
responsabilità del direttore che risponde dei reati commessi a mezzo stampa, qualora
essi siano conseguenza della violazione dei propri doveri di vigilanza. Importante
novità è che il direttore può delegare
la vigilanza a giornalisti professionisti con delega scritta che dovrà essere accettata
dal delegato. Infine, con la nuova norma, non solo il giornalista
professionista, ma anche il pubblicista potrà opporre al Giudice il segreto
sulle proprie fonti. In conclusione, tirando le somme in base a questo
rapidissimo excursus che abbiamo operato, a nostro parere ben emerge che la nuova legge
sulla diffamazione, se a giorni sarà approvata definitivamente dal Senato, come
ci auguriamo, sarà una innovazione importante nel campo della stampa e del
reato di diffamazione in particolare. In definitiva la novella sarà, a nostro avviso,
uno strumento utile ed efficace per
consentire a tutti gli operatori del pianeta stampa di lavorare con maggiore serenità ed equilibrio, una volta
eliminata la previsione della sanzione
del carcere, che rappresentava un retaggio antico, frutto di altra epoca e di
un’altra storia, oggi non più attuale. Ma quel che è importante è che mai
devono essere superati né aboliti i principi
cardini della norma penale sul reato di diffamazione in quanto deve
essere tutelata la verità e la continenza della notizia, nel pieno rispetto
dell’etica dell’informazione e soprattutto della dignità della persona, cui si
riferisce l’articolo di stampa.
avv. Raffaele Gaetano Crisileo