sabato 6 dicembre 2014

LA RECENTE LEGGE SULLA NON PUNIBILITA’ DEI REATI PIU’ LIEVI ED I RIFLESSI SULLA POPOLAZIONE NELLE CARCERI.

Il decreto legislativo, varato qualche giorno fà, contempla “ la non punibilità dei reati più lievi, quelli per i quali è prevista, oggi, una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di carcere ed una pena pecuniaria, sola o congiunta alla precedente, quando l'offesa è di particolare tenuità  e quando il comportamento di chi ha compiuto il reato non è abituale. Una non punibilità, questa, che potrà essere dichiarata in ogni fase e grado del processo e la parte offesa (che potrà opporsi all'archiviazione) potrà seguire, se lo vorrà, la strada del risarcimento in sede civile. L’archiviazione potrà scattare in qualsiasi fase del procedimento, ma la magna pars avverrà durante le indagini preliminari, con un alleggerimento del carico giudiziario. Dopo l’istanza del Pubblico Ministero, sono previsti dieci giorni di tempo, per proporre opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari”.

Tanto è previsto nel decreto legislativo che tratta di condotte di «particolare tenuità» e che dà attuazione alla legge delega n. 67/2014, sulla messa alla prova e sulle misure alternative al carcere. In buona sostanza può essere chiesta  l’archiviazione, per tenuità del fatto, per tutti i reati cui ora abbiamo fatto cenno, tra cui alcuni delitti contro il patrimonio, come ad es. furto semplice, danneggiamento, truffa, violenza privata e minaccia.
Il Consiglio dei Ministri ha anche dato il via libera al disegno di legge sulla cooperazione penale, con misure su rogatorie ed estradizioni per rafforzare la cooperazione nel contrasto ai fenomeni criminali sovranazionali. L'obiettivo di questo intervento normativo è quello di velocizzare le modifiche per consentire  una maggiore cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati e, di conseguenza, rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali di dimensioni sovranazionali. Ma ritornando alla non punibilità dei reati più lievi; sul punto  ci dobbiamo chiedere: questo provvedimento è sufficiente ad affrontare e risolvere la emergenza carceraria ? Secondo noi, molto onestamente, non lo è !
Nel nostro Paese la situazione carceraria è oramai una seria e concreta emergenza che non può più essere procastinata nel tempo e che bisogna risolvere  con urgenza; in concreto questo provvedimento legislativo adottato non è certamente la panacea risolutiva. Forse un inizio, un buon inizio, ma la strada è ancora lunga a percorrere.Come più volte abbiamo scritto,  i problemi da affrontare  sono tanti e diversi:  dall’edilizia carceraria, perché  i penitenziari  sono spesso vecchi e desueti, a quello del sovraffollamento, perché i penitenziari italiani ospitano una popolazione di detenuti quasi il doppio rispetto alla loro capacità di ricezione.
In buona sostanza l’emergenza carceraria era drammatica e lo è tuttora!
E’ vero che i detenuti sono reclusi per reati  gravi, se non gravissimi, tuttavia essi, in quanto persone, hanno il  diritto al rispetto della  persona e della dignità.
Ed allora cosa risuggerire per una risoluzione del problema ?
Il coraggio di adottare un provvedimento clemenziale : un’amnistia (come quella del 24 ottobre 1989, l’ultima che c’è stata) ed un  condono  potrebbe, di certo, aiutare allo svuotamento carcerario  ed aiuterebbe, di certo, anche i Giudici che, quotidianamente, affrontano una miriade di processi, molti dei quali di non  più allarme sociale attuale.
Le tanti interrogazioni parlamentari dirette al Ministro della Giustizia per conoscere quali iniziative intenda intraprendere in tema sovraffollamento carcerario sicuramente avranno i loro effetti, almeno -  ce lo auguriamo -  da operatori del diritto quali siamo e da cittadini della Repubblica.

Avv. Raffaele Gaetano Crisileo