martedì 16 dicembre 2014

IL NUOVO PACCHETTO ANTICORRUZIONE, MA SERVE ANCHE E SOPRATTUTTO LA PREVENZIONE CULTURALE.


Come annunciato dai mass media, il pacchetto anticorruzione, varato il 12 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, è stato arricchito di nuove e più rigide misure. La pena minima per la corruzione propria, passa dagli attuali quattro anni ai nuovi sei anni di reclusione, mentre la pena massima passerà dagli attuali otto anni ai nuovi dieci anni di reclusione. Per quanto riguarda i sequestri, saranno previste confische più stringenti. Il ricorso al patteggiamento della pena, di conseguenza, sarà possibile solo se si restituiranno i beni che saranno, successivamente, oggetto di provvedimento di specifica confisca. A fare da schema guida, in questo nuova direzione, sarà, secondo noi, la disciplina già prevista per i reati tributari, dove è possibile accedere al rito del patteggiamento, solo se viene saldato il debito, sanzioni comprese,  con il Fisco. La prescrizione, poi, si allunga di due anni, dopo la condanna di primo grado e di un anno, dopo il secondo grado di giudizio. Per quanto riguarda, invece, i reati commessi nel passato, vige ovviamente il costituzionale principio giuridico del “favor rei”, nel senso che le nuove regole sulla prescrizione in generale e sull’ applicazione della nuova pena della corruzione, in particolare, andranno in vigore, o meglio si applicheranno, a partire da quando il testo diventerà legge dello Stato. Si tratta, in buona sostanza, di un disegno di legge, quello denominato “nuovo pacchetto anticorruzione”, e non di un decreto legge; quindi il testo potrebbe subire delle modifiche sostanziali (e certamente, pensiamo, le subirà, nel suo iter successivo).  D’altro canto, però, noi riteniamo che modificare solo le pene della fattispecie incriminatrice della corruzione, inasprendole, serve a ben poco, perché ciò che davvero occorre, per sventrare un fenomeno del genere, così complesso, intricato ed articolato, sono soprattutto gli strumenti investigativi che devono essere potenziati ed allargati, in quanto, nonostante la sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione di Strasburgo, nella lotta alla corruzione del 1999, ancora non è stato ratificato quel testo, con l'introduzione di due nuovi strumenti investigativi essenziali ed indispensabili, come  ad esempio il “test di integrità” e la “legislazione premiale”. In tale ottica registriamo ancora delle forti lacune che non ci consentono di allinearci alla legislazione europea vigente. In definitiva noi pensiamo che le nuove e proposte norme anticorruzione nel D.D.L., effettivamente, se è vero che da un lato appaiono forse opportune, da un altro lato, però, non si devono limitare a prevedere, soltanto, nella sanzione, solo "misure più dure", perché ciò serve davvero a poco, ma devono esercitare un'effettiva, concreta e specifica deterrenza"; in tal senso concordiamo con il pensiero espresso sul punto dal Ministro della Giustizia.
E se ciò è innegabile ed è vero, molto onestamente noi, da ultimo, pensiamo anche e soprattutto, che non si possa ritenere di risolvere il devastante fenomeno con una semplicistica modifica della norma incriminatrice che punisce la corruzione, nella sanzione prevista, ad appena due anni da un precedente modifica della stessa. Non ci dimentichiamo che con la recentissima Legge 6 novembre 2012 n. 190 già vi era stato un serio e forte inasprimento di pena; peraltro l’inasprimento in questione era stato, come abbiamo sopra anticipato, anche certamente considerevole e serio e ciò nonostante – dobbiamo purtroppo constatare ! –  la situazione generale non è cambiata, anzi i casi di corruzione sono aumentati; basta soffermarsi a leggere gli ultimi, ed eclatanti, casi di cronaca nazionale, come quello accaduto a Venezia e quello accaduto a Roma. Ed ebbene, ciò cosa significa? Significa che bisogna riflettere su quali sono gli elementi che spaventano di più coloro che sono portati a corrompere o a farsi corrompere. Su questo passaggio sempre il Ministro della Giustizia ha dichiarato “ che  è  importante la scelta di mettere l'accento sull'aggressione dei patrimoni: chi corrompe o si fa corrompere lo fa per denaro. Sequestrare il denaro, seguirlo e aggredire la ricchezza, che ha come fonte la corruzione che non è soltanto un modo di restituire alla collettività il maltolto, ma è un modo anche di creare deterrenza nei confronti dei soggetti che attribuiscono, a questo aspetto, una particolare importanza". Una tesi del genere, come cittadini, la  condividiamo, ma come operatori del diritto ci lascia perplessi perché riteniamo che ciò che sia davvero importante è la certezza della pena in quanto allungare i termini della prescrizione è solo una risposta semplicistica, ma non risolutiva al problema (in quanto, come ha dichiarato il Presidente del Consiglio dei Ministri, la lotta alla corruzione "è una questione culturale",  che –aggiungiamo doverosamente noi – bisogna sradicare, non di certo con una legislazione di emergenza, ma con una grossa opera di prevenzione culturale). Viceversa, modificando ed inasprendo, solo e continuamente, la sanzione della norma penale,  viene meno la certezza del diritto, in un Paese, come il nostro, che è stato da sempre la culla della civiltà giuridica,  anche se  il reato è innegabile vada combattuto (perché è il patologico della società), ma vada, anche e soprattutto, pure prevenuto in ogni modo possibile.                                                                                                        avv. Raffaele G.Crisileo