giovedì 27 luglio 2017

Entrata in vigore la epocale riforma della giustizia penale e dell’ordinamento penitenziario. Analisi e critiche.

Dopo tante e tante  astensioni di noi penalisti,  perche' non condiviso in alcuni punti, il progetto di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario " e' oramai legge dello Stato Italiano. 
Il testo modifica le disposizioni  che riguardano le indagini preliminari, l'archiviazione e l'udienza preliminare ritoccando i  tempi delle diverse fasi, le garanzie della persona offesa dal reato e, al contempo prevede che, allo scadere del termine massimo di durata delle indagini preliminari, il pm ha tre mesi di temp (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere o meno al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione oppure se esercitare o no l'azione penale. Viceversa scattera' l' avocazione dell'indagine  del procuratore generale presso la Corte d'appello.
Innovazione importante riguarda le persone offese dal reato che  potranno chiedere informazioni sullo stato del procedimento dopo sei mesi dal deposito della denuncia. 
E non solo ! Esse avranno a disposizione ( e cio' e' estremamente positivo ! ) un tempo piu' lungo per opporsi  alla richiesta di archiviazione ( il termine degli attuali dieci giorni non era assolutamente sufficiente).
Ma la riforma e' epocale e va ad incidere anche sulle impugnazioni penali e sui riti speciali, tra cui l'  abbreviato ed il patteggiamento.
Infine legge delega  il Governo ad intervenire sulle intercettazioni, per trovare un equilibrio tra l'informazione e la riservatezza  (le intercettazioni come  investigazioni restano intatte); ad intervenire sul casellario giudiziale, per ridurre gli adempimenti amministrativi; sull’ordinamento penitenziario: sull’incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito; sul miglioramento della medicina penitenziaria;  sulla tutela delle donne recluse e madri; sulla rieducazione dei detenuti minori di età̀. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.
Ma il punto dolente, causa  di tante polemiche, e' stato (ed e' ) quello della prescrizione riformata. 
La novita' centrale ( che noi penalisti non abbiamo condiviso ) e' che - dopo la sentenza di condanna di primo grado - il termine prescrizionale sia  sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque, per un tempo non superiore a a un anno e sei mesi.
E' cio', a mio avviso, puo' essere incostituzionale. 
Per  i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta delle persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione invece decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
E su questo punto nulla quaestio. 
Per i reati di corruzione l'interruzione della prescrizione non puo' comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere. 
Anche questa novella non e' condivisibile perche' non si puo' rimanere imputati e " tra quel che sono sospesi " per lunghissimi anni ( in questo caso tra i dodici anni ed i quindici anni). 
Cio' considerato che, come sosteneva il giurista Dario Santamaria, la prima pena per un imputato e' il  processo che costituisce per se' e per la propria famiglia il peggiore dei mali che possa capitare. 
E per fortuna che e' stata introdotta la precisazione che la riforma della prescrizione potra' applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Viceversa anche questa norma si prestava ad un giudizio di incostituzionalita'.
Ma e' inconcepibile, per esempio, che una persona che ha commesso un reato a 45 anni ( se condannato con sentenza irrevocabile dopo i 3 gradi di giudizi ) vada ad espiare la sua pena  a 60 anni, quando ha cambiato vita e cosi via. Questo, a mio avviso, non puo' avvenire in un Paese civile!! 
Altre modifiche al codice penale ( che condividiamo a pieno titolo ) consistono nelll'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto dell' attuale pena edittale che ha delle forbici che vanno da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimoni ( ad es. tra il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina ecc). 
Ma una importante novita'( che condividiamo in pieno e che, a nostro avviso, avra' un forte potere deflattivo) e' l'estinzione del reato per condotte riparatorie. In buona sostanza il giudice puo' dichiarare estinto il reato se l'imputato ha posto in essere delle condotte riparatorie (ha eliminati le conseguenze del reato), relativamente ovviamente a reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso. 
Il provvedimento poi modifica direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.
Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa pero' ( a nostro avviso correttamente quando le registrazioni vengono utilizzate  in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il pm deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).
In conclusione questa riforma anche se presenta molti lati positivi, questi non compensano alcuni aspetti di essa che non sono condividibili in punto di diritto che confermano costantemente una incertezza generale jn tema di processo penale. Cio' perche' si legifera e si novella continuamente mettendo in discussione un assetto che dovrebbe essere fermo e stabile con dei paletti ben determinati nell'ambito di linee guide che tali dovrebbe restare. Viceversa si barcolla nel buio delle interpretazione. Cosa, questa, che dal 24 ottobre 1989 ( entrata in vigore del nuovo codice tipicamente accusatorio) ad oggi e' una costante. E cosi, in uno stato di diritto, tale non dovrebbe essere. 
Speriamo che questo per il futuro non accada piu'
Avv. Raffaele Crisileo