lunedì 19 agosto 2013

I REATI DI PERCOSSE, MINACCE E QUELLI CHE PROVOCANO SOFFERENZA ALLA VITTIMA DEVONO ESSERE ASSORBITI NEL REATO DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

I reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, e gli altri atti  che cagionano sofferenza morale alla vittima del reato  tecnicamente devono essere assorbiti nel reato di maltrattamento in famiglia.

La riflessione dell’ avv. Raffaele Gaetano Crisileo
Ripartiamo, un attimo, dal reato di “ maltrattamenti in famiglia”.
La recente riforma dell’8 agosto 2013 -  che va sotto il nome di  “cd. legge svuota carceri” -  prevede che la condanna per il reato di “maltrattamenti in famiglia “,  previsto dall’  572 del codice penale,  è ostativo alla concessione dei benefici alternativi alla detenzione in carcere.
Ciò posto, in un contesto del genere -  siccome è oramai prassi consolidata che i Giudici di merito contestano con un capo d’imputazione a sé stante, anche se avvinto dal vincolo della continuazione con il reato di maltrattamento in famiglia, i reati di  percosse,  minacce,  ingiurie, atti di scherno, disprezzo, umiliazione, vilipendio ecc..; cioè tutti quelle condotte compiute verso la vittima dei maltrattamenti e che cagionano durevole sofferenza morale -  non comprendiamo perché detti atti non siano stati assorbiti, appunto nell’ art. 572 c.p..
Considerato, poi,  che  – secondo noi  - in questo senso sembra indirizzarsi il diritto penale contemporaneo, anche se la strada da fare è ancora tanta e faticosa -  in quanto la giurisprudenza non è univoca sul punto, vero è che la Corte di Cassazione, ha spesso affermato che “ Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista dall’ art. 572 c.p.” ( vds. ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 19/06/2003, N. 33091) ) -  allora ci dobbiamo chiedere : perché il legislatore, in questa occasione, non ha disciplinato meglio la condotta dell’art. 572 del codice penale,  emanando  una norma nuova nel senso che abbiamo detto ?
Una novella del genere sarebbe stata “giusta” ed è davvero auspicabile anche se al tutto si può rimediare  con un prossimo intervento legislativo perché, nell’ architrave dei pesi e dei contrappesi che deve misurare sempre il potere punitivo dello Stato, sarebbe  un termometro   tecnicamente calibrato per fronteggiare l’allarme sociale che, comunque, reca il reato di “maltrattamenti in famiglia”.