I reati di
percosse, minacce, ingiurie, atti di scherno, disprezzo,
umiliazione, e gli altri atti che
cagionano sofferenza morale alla vittima del reato tecnicamente devono essere assorbiti nel reato
di maltrattamento in famiglia.
La riflessione dell’ avv. Raffaele Gaetano
Crisileo
Ripartiamo,
un attimo, dal reato di “ maltrattamenti in famiglia”.
La recente
riforma dell’8 agosto 2013 - che va
sotto il nome di “cd. legge svuota
carceri” - prevede che la condanna per
il reato di “maltrattamenti in famiglia “, previsto dall’ 572 del codice penale, è ostativo alla concessione dei benefici
alternativi alla detenzione in carcere.
Ciò posto,
in un contesto del genere - siccome è oramai
prassi consolidata che i Giudici di merito contestano con un capo d’imputazione
a sé stante, anche se avvinto dal vincolo della continuazione con il reato di
maltrattamento in famiglia, i reati di
percosse, minacce, ingiurie, atti di scherno, disprezzo,
umiliazione, vilipendio ecc..;
cioè tutti quelle condotte compiute verso la vittima dei maltrattamenti e che cagionano durevole sofferenza morale - non comprendiamo perché detti atti non siano
stati assorbiti, appunto nell’ art. 572 c.p..
Considerato, poi, che –
secondo noi - in questo senso sembra indirizzarsi
il diritto penale contemporaneo, anche se la strada da fare è ancora tanta e
faticosa - in quanto la giurisprudenza
non è univoca sul punto, vero è che la Corte di Cassazione, ha spesso affermato
che “ Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e
minacce, anche gravi, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come
finalizzati al maltrattamento; tali reati, infatti, costituiscono elementi
essenziali della violenza fisica o morale propria della fattispecie prevista
dall’ art. 572 c.p.” ( vds. ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 19/06/2003, N.
33091) ) - allora ci dobbiamo chiedere :
perché il legislatore, in questa occasione, non ha disciplinato meglio la
condotta dell’art. 572 del codice penale, emanando
una norma nuova nel senso che abbiamo detto ?
Una novella
del genere sarebbe stata “giusta” ed è davvero auspicabile anche se al tutto si può rimediare con un prossimo intervento legislativo perché,
nell’ architrave dei pesi e dei contrappesi che deve misurare sempre il potere punitivo dello Stato, sarebbe un
termometro tecnicamente calibrato per
fronteggiare l’allarme sociale che, comunque, reca il reato di “maltrattamenti in famiglia”.