La nuova norma che consente al malato terminale di rifiutare le cure è legge dello Stato (deve essere solo promulgata dal Presidente della Repubblica).
Il mondo cattolico in generale e l’Associazione dei Medici Cattolici, in particolare, annunciano una ferma «obiezione di coscienza». Anche i Vescovi esprimono dissenso. Ma perché ? Perchè la reputano «inadatta ai sofferenti».
Prima di dare una nostra opinione in merito, vediamo, in sintesi, che cosa contempla la nuova legge. Essa prevede che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se manca il consenso informato della persona interessata. Sembra che venga «valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il paziente, il cui atto fondante è il consenso informato» e «nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».
Per i minori «il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenuto conto della volontà del minore».
Ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, poi, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso «disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, sono vincolanti per il medico e devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In caso di urgenza, «la revoca delle Dat può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
In buona sostanza tra il medico ed il paziente «rispetto all’evolversi di una patologia invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere attuato un pianificazione delle cure che il medico deve rispettare se il paziente incapace, in futuro, non sia nella condizione di esprimere il proprio consenso».
A far sì che si possa dare, in futuro, il consenso, o il rifiuto, a trattamenti sanitari e diagnostici (qualora appunto si diventi incapace) è necessario aver avuto informazioni sui benefici e/o sui rischi delle cure e degli esami. Ma cosa debbono ancora fare i medici? Essi devono rispettare il biotestamento e possono disattenderlo solo se non corrisponde più alle condizioni cliniche del paziente, ovvero se sopraggiungono terapie che danno al paziente concrete chances di miglioramento.
Le nostre considerazioni al riguardo: in buona sostanza questa legge, secondo noi, se da un lato ribadisce, in un certo qual senso, il no all'accanimento terapeutico, dall’altro lato non tiene conto del principio della sacralità della vita umana in quanto il testamento biologico, pur non essendo un atto obbligatorio, ma sempre revocabile non considera che l’autodeterminazione in tema di salute è fortemente condizionata dalla soglia personale di tollerabilità dell’umana sofferenza. E non vi è dubbio - lo sottolineamo - che la mente umana delle persone segnate dal dolore è una mente narcotizzata e dà vita ad ombre che li portano ad optare, se esposti a malattie neurodegenerative, a demenze, oppure a stati di comprovata compromissione delle facoltà cognitive, per scelte finali drastiche in ordine alla propria esistenza; scelte che possono essere in antitesi rispetto ai principi in cui essi hanno creduto per una vita intera. Ed allora ci dobbiamo chiedere : per quei sofferenti, non più in grado di decidere sul proprio fine - vita, chi deciderà, al loro posto, quando sarà sopraggiunto il momento di decidere ? Sarà il medico a dover decidere in virtu’ delle Dat ? Una risposta fredda e da leguleio potrebbe essere che la legge appunto stabilisce questo. Ma non possiamo rispondere in modo cosi freddo. Molti hanno scritto, nei loro commenti, al riguardo, che una norma del genere rinsalderebbe una certa forma di alleanza tra medico e paziente, perché porterebbe chiarezza sul da farsi quando le chances di guarigione per il paziente sono finite. Ci sia consentita una critica : Noi useremmo innanzitutto il condizionale e non il presente (seppur presente storico e diremmo ad esempio “ quando le chanches sarebbero finite “.
Ed è proprio questo, a nostro avviso, il punto sensibile e cruciale della tematica : stabilire il momento in cui queste chances di guarigione sono (rectius, per noi, “sarebbero”). Ed allora, a tal riguardo, ci dobbiamo chiedere : ciò può essere stabilito in termini di assoluta certezza oppure resta in termini di mera probabilità ? Questo è l’ interrogativo-dilemma al quale non possiamo che rispondere in una sola maniera: la certezza scientifica sul punto non esiste, se non in casi eccezionali. Ma la nuova legge non fa una differenziazione tra un caso e l’altro (ad esempio non distingue un elettroencefalogramma piatto da sofferenze derivanti da patologie oncologiche e cosi via). Anche per questo non ci sentiamo di condividere la ratio della norma in questione non perché siamo a favore dell’accanimento terapeutico oppure perché ci allineiamo, sic ed simpliciter, ai principi cattolici, ma perché riteniamo che sia letteralmente impossibile stabilire quel limite cosi sottile “ tra quando le chances di vita ci siano ancora e quando dette chances non ci siano più. Ed allora non basta l’autonomia del medico che può fare obiezione di coscienza, ma occorre un esame di coscienza generale che non può prescindere dal valore della sacralità della vita.

AVV. RAFFAELE GAETANO CRISILEO - CASSAZIONISTA E PENALISTA - SPECIALIZZATO IN PSICOLOGIA GIURIDICA - PERFEZIONATO IN CRIMINOLOGIA E IN PROCEDURA PENALE. - STUDIO LEGALE - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (PR.CASERTA) VIA AVEZZANA - TRAV.SACCONE - " PARCO MIMMI " TEL./FAX (+39)0823810351; (+39)335.8291152 E-MAIL : avvcrisileo@libero.it - www.studiolegalecrisileo.it
martedì 19 dicembre 2017
sabato 28 ottobre 2017
Dal perdono responsabile all’abolizione del carcere attraverso misure alternative: le ipotesi di due giuristi Gherardo Colombo e Luigi Manconi
Non appena si diffonde la notizia di un delitto, subito si pensa che, chi lo ha commesso, debba essere incarcerato. Ed allora cerchiamo un’altra prospettiva di analisi. Il magistrato Gherardo Colombo, nel suo libro “‘Il perdono responsabile “ - che ho avuto modo di leggere e rileggere in questi giorni - sostiene l‘inadeguatezza del carcere e la necessità di modelli alternativi perche’ la pena retributiva e’ stato un fallimento per il recupero del trasgressore. Infatti il 60 % dei detenuti, una volta liberi, ricommettono reati; neppure si ripara il danno alla vittima. Inoltre, secondo il dott. Colombo, questo tipo di detenzione lede i diritti della persona : perche’ chi commette un reato non può essere annientata ! Bellissima questa espressione, che trova la nostra piu’ ampia condivisione. Ma il carcere trionfa nella nostra società perche’ di fronte al reato la risposta della collettività e’ ancora emotiva. Ed invece dovrebbe trionfare la giustizia “riparativa”che insegna al colpevole ad essere responsabile ed a dialogare con chi ha subito il torto e con la comunità. Se tutto cio’ in prigione non si puo’ fare il carcere non serve. Ecco perche’ condividiamo la giustizia “riparativa”! È questo quello che il giurista Gherardo Colombochiama “perdono responsabile”. Egli pero’ sa che, oggi, un’idea del genere non e’ recepita bene nella nostra società.
Ma quali sono le possibili misure alternative? Questa e’ la domanda che ci dobbiamo porre. Innanzitutto il magistrato Colombopropone la mediazione penale: il colpevole affronta un percorso attraverso cui capisce l’errore e chiede perdono alla vittima,risarcendola anche simbolicamente; le da’ cosi ristoro alle sue sofferenze. Altre soluzioni proposte potrebbero essere, ad esempio, l’affidamento ai servizi sociali o a comunità non carcerarie.
Scrive Gherardo Colombo “ La gran parte dei condannati a pene carcerarie torna a delinquere; la maggior parte di essi non viene riabilitata, ma semplicemente repressa e privata di elementari diritti; la condizione carceraria è di una durezza inconcepibile per chi non la viva; la cultura della retribuzione costringe le vittime dei crimini alla semplice ricerca della vendetta, senza potersi giovare di alcuna autentica riparazione, di alcuna genuina guarigione psicologica “.
E’ possibile pensare a forme diverse di sanzione, che coinvolgano vittime e condannati in un processo di concreta responsabilizzazione? Ecco un’altra domanda da porsi.
Nel suo libro Gherardo Colombo studi le basi della cd. giustizia riparativa, che emerge negli ordinamenti internazionali. Bellissimo un pensiero di Gerardo Colombo quando afferma : “ Quando ho iniziato la carriera di magistrato ero convintissimo che la prigione servisse, ma presto ho cominciato a nutrire dubbi. Anche se non l’ho detto mai, ritenevo giusto, ad esempio, proporre che i giudici, prima di essere abilitati a condannare, vivessero per qualche giorno in carcere come detenuti. Continuavo a pensare che il carcere fosse utile; ma piano piano ho conosciuto meglio la sua realtà e i suoi effetti. Se il carcere non è una soluzione efficace, ci si arriva a chiedere: somministrando condanne, sto davvero esercitando giustizia?”
E noi concordiamo con lui nel ritenere che Il carcere emargina e riproduce delitti. Sbarre e celle annullano e basta. Ma quella deldott. Colombo non e’ la voce di chi grida in un deserto. Il Sen. Luigi Manconi, parlamentare e fondatore dell’Associazione Buon Diritto, concorda nel ritenere che, fra coloro che escono dopo aver scontato la pena, quasi il 70’% torna a delinquere; una percentuale assai maggiore di quella che si registra tra chi ha beneficiato delle misure alternative o ha pagato con sanzioni diverse dalla reclusione. E allora, come intervenire ? Il Sen. Manconi, coautore del libro, “Abolire il carcere” lancia proposte per cambiare il sistema con misure alternative che, se applicate, potrebbero essere - secondo noi - una ricetta vincente. Ma molti temono che potrebbe essere compromessa la sicurezza del cittadino se si abolisse il carcere.
Ed invece non e’ cosi ! Per garantire la sicurezza dei cittadini - afferma il parlamentare - la risposta al reato non e’ la prigione , ma sono le sanzioni patrimoniali, vero deterrente accanto alla mediazione penale, che sta si sta diffondendo in molti Paesi europei e attività riparatorie in favore della collettività, che realizzano quel reinserimento sociale cui la pena deve tendere.
Come si vede il carcere deve perdere la sua centralità.
Tutto questo perche’ ? Perche’ Il carcere è un processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita
Quando la cella si chiude, la vita si svolgerà tra quelle quattro piccole mura senza fare nulla per tutti i giorni della pena. Per questo concordiamo con Gherardo Colombo e Luigi Manconi che la realtà del carcere non va augurata ad alcuno. Ed allora occorre dare voce a questi sentimenti affinche’ si realizzi una nuova societa’. La nostra non e’ utopia, ma un desiderio vivo, forte e sentito prendendo spunti da altri Paesi, come la Svezia, ad esempio, di cui abbiamo piu’ volte scritto.
avv. Raffaele G. Crisileo
venerdì 28 luglio 2017
Lettera di ringraziamento dell' avv. Raffaele Gaetano Crisileo in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Ruviano concessagli in data 11 luglio 2017
" Signor Sindaco, Signor Presidente e Signori Consiglieri Comunali tutti, della Citta' di Ruviano,
Il mio più sentito ringraziamento per il conferimento, che mi inorgoglisce, della cittadinanza onoraria di Ruviano, va a tutti voi, Presidente e Consiglieri Comunali , che avete deliberato unanimemente di accogliermi fra i cittadini di Ruviano. Questo atto, per me lusinghiero, così come le parole affettuose, con le quali, il Sindaco Roberto Cusano mi ha comunicato la decisione, mi hanno emozionato.
Mi sono chiesto il perché di questa decisione e cosa significasse per me.
Sono ritornato, per questo, mentalmente indietro negli anni quando venivo sovente a Ruviano; io ho casa qui e per questo vengo a studiare, a pensare a scrivere e la domenica a partecipare alla Santa Messa in Chiesa alla Parrocchia San Leone Magno
Sono raffiorati in mente tanti ricordi che mi hanno fatto dire : “Signore mio, quanto tempo ho passato a Ruviano "E' vero sono passati tanti anni tra persone care, con cui ho condiviso momenti importanti della mia vita, quasi come se io fossi di Ruviano e, dall'11 luglio 2017, posso dirlo: Sono di Ruviano.
Per questo, la cittadinanza onoraria di Ruviano per me
è importante ed e' atto di memoria grata, che pero' mi grava di una responsabilità. Se si leggono gli albi dei cittadini onorari si intravede nelle motivazioni un motivo conduttore.
Mi riferisco allo spirito con cui gli insigniti rispondono. E cio' lo si misura soprattutto dall' assunzione di responsabilità verso i concittadini che gli conferiscono l'importante onorificenza.
Per questo il riconoscimento che voi mi attribuite io lo dedico a mia madre e lo condivido idealmente con quanti credono nel valore della professione di avvocato che ci chiede di essere generosi e di realizzare nel tempo obiettivi ambiziosi e giusti. Si tratta, forse, di sottolineare quella che, secondo me, e' la cd. poesia della professione. E quando parlo
di poesia mi riferisco a quella dell' umanità che matura e ci deve essere nelle aule dei Tribunali.
Mi riferisco allo scoprire lo spirito del tempo in cui si vive, di capirne l’essenza e l'animo umano dei soggetti protagonisti delle vicende giudiziarie. La loro psicologia. I loro affanni e le loro sofferenza da un lato. Grazie. Ancora Grazie davvero a tutti voi".
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo
giovedì 27 luglio 2017
Entrata in vigore la epocale riforma della giustizia penale e dell’ordinamento penitenziario. Analisi e critiche.
Dopo tante e tante astensioni di noi penalisti, perche' non condiviso in alcuni punti, il progetto di legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario " e' oramai legge dello Stato Italiano.
Il testo modifica le disposizioni che riguardano le indagini preliminari, l'archiviazione e l'udienza preliminare ritoccando i tempi delle diverse fasi, le garanzie della persona offesa dal reato e, al contempo prevede che, allo scadere del termine massimo di durata delle indagini preliminari, il pm ha tre mesi di tempo (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere o meno al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione oppure se esercitare o no l'azione penale. Viceversa scattera' l' avocazione dell'indagine del procuratore generale presso la Corte d'appello.
Innovazione importante riguarda le persone offese dal reato che potranno chiedere informazioni sullo stato del procedimento dopo sei mesi dal deposito della denuncia.
E non solo ! Esse avranno a disposizione ( e cio' e' estremamente positivo ! ) un tempo piu' lungo per opporsi alla richiesta di archiviazione ( il termine degli attuali dieci giorni non era assolutamente sufficiente).
Ma la riforma e' epocale e va ad incidere anche sulle impugnazioni penali e sui riti speciali, tra cui l' abbreviato ed il patteggiamento.
Infine legge delega il Governo ad intervenire sulle intercettazioni, per trovare un equilibrio tra l'informazione e la riservatezza (le intercettazioni come investigazioni restano intatte); ad intervenire sul casellario giudiziale, per ridurre gli adempimenti amministrativi; sull’ordinamento penitenziario: sull’incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito; sul miglioramento della medicina penitenziaria; sulla tutela delle donne recluse e madri; sulla rieducazione dei detenuti minori di età̀. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.
Ma il punto dolente, causa di tante polemiche, e' stato (ed e' ) quello della prescrizione riformata.
La novita' centrale ( che noi penalisti non abbiamo condiviso ) e' che - dopo la sentenza di condanna di primo grado - il termine prescrizionale sia sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque, per un tempo non superiore a a un anno e sei mesi.
E' cio', a mio avviso, puo' essere incostituzionale.
Per i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta delle persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione invece decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
E su questo punto nulla quaestio.
Per i reati di corruzione l'interruzione della prescrizione non puo' comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.
Anche questa novella non e' condivisibile perche' non si puo' rimanere imputati e " tra quel che sono sospesi " per lunghissimi anni ( in questo caso tra i dodici anni ed i quindici anni).
Cio' considerato che, come sosteneva il giurista Dario Santamaria, la prima pena per un imputato e' il processo che costituisce per se' e per la propria famiglia il peggiore dei mali che possa capitare.
E per fortuna che e' stata introdotta la precisazione che la riforma della prescrizione potra' applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Viceversa anche questa norma si prestava ad un giudizio di incostituzionalita'.
Ma e' inconcepibile, per esempio, che una persona che ha commesso un reato a 45 anni ( se condannato con sentenza irrevocabile dopo i 3 gradi di giudizi ) vada ad espiare la sua pena a 60 anni, quando ha cambiato vita e cosi via. Questo, a mio avviso, non puo' avvenire in un Paese civile!!
Altre modifiche al codice penale ( che condividiamo a pieno titolo ) consistono nelll'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto dell' attuale pena edittale che ha delle forbici che vanno da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimoni ( ad es. tra il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina ecc).
Ma una importante novita'( che condividiamo in pieno e che, a nostro avviso, avra' un forte potere deflattivo) e' l'estinzione del reato per condotte riparatorie. In buona sostanza il giudice puo' dichiarare estinto il reato se l'imputato ha posto in essere delle condotte riparatorie (ha eliminati le conseguenze del reato), relativamente ovviamente a reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso.
Il provvedimento poi modifica direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.
Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa pero' ( a nostro avviso correttamente quando le registrazioni vengono utilizzate in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il pm deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).
In conclusione questa riforma anche se presenta molti lati positivi, questi non compensano alcuni aspetti di essa che non sono condividibili in punto di diritto che confermano costantemente una incertezza generale jn tema di processo penale. Cio' perche' si legifera e si novella continuamente mettendo in discussione un assetto che dovrebbe essere fermo e stabile con dei paletti ben determinati nell'ambito di linee guide che tali dovrebbe restare. Viceversa si barcolla nel buio delle interpretazione. Cosa, questa, che dal 24 ottobre 1989 ( entrata in vigore del nuovo codice tipicamente accusatorio) ad oggi e' una costante. E cosi, in uno stato di diritto, tale non dovrebbe essere.
Speriamo che questo per il futuro non accada piu'
Avv. Raffaele Crisileo
giovedì 22 giugno 2017
Le nostri radici identitarie di Raffaele G. Crisileo
Le nostri radici
identitarie non posso andare disperse o dimenticate. Sono le nostri
radici, le radici dei nostri avi, la nostra cultura e l’orgoglio di essere
meridionali. Ricordare la nostra storia e lo splendore del Regno delle due
Sicilie, le tradizioni e la cultura e farne memoria grata è un tema sfidante
soprattutto in un periodo, come quello in cui viviamo, in cui la nostra Terra,
il Meridione d’Italia, viene menzionata e ricordata solo per eventi “nefasti”.
Ma i nostri posteri non devono dimenticare la nostra radice identitaria, il
nostro brillante passato borbonico ed i suoi splendori ed andarne fieri e, a
loro volta, hanno il compito morale di tramandarne la memoria alle generazioni
future. Cosi il passato potrà essere ricordato nel presente e mai dimenticato
nel futuro. Le pietre saranno vive e i ricordi di quegli splendori culturali
continueranno a rivivere dentro di noi. I posteri faranno memoria del
‘700 napoletano quando il Sud passò a Carlo III di Borbone che, con i suoi
averi personali, ricompose lo Stato attraverso la cultura. Atto di grande
generosità storica, la sua! Egli salito al trono di Napoli a soli diciotto anni
la rese capitale di uno Stato indipendente, prosperoso di grandissimi
capolavori. Egli “sovrano illuminato” era un vero mecenate che amava
circondarsi di intellettuali e di artisti che ponevano in primo piano
l’intelletto umano contro l’ignoranza e la superstizione. Gli intellettuali
napoletani svolsero dunque un ruolo sociale e culturale di primissimo piano.
Questo fu il ‘700 napoletano, un periodo in cui la scuola fu
istituzione per eccellenza: ogni città del Regno ebbe una scuola pubblica
primaria e quella religiosa le fa da supporto che permise a tutti di imparare a
leggere ed a scrivere. Fiori l’Università con le diverse specializzazioni. Ai
primi del ‘800 fu istituita l’Accademia delle Belle Arti, l’Accademia
Navale, la Scuola Militare della Nunziatella, il Convitto Universitario di
Medicina e di Chirurgia, quello di Musica ecc. Finalmente i seminari poterono
funzionare e la popolazione al Sud raddoppiò grazie al progresso civile e
sociale. Furono costruite strade, la terra venne data a chi la lavorava e lo
sviluppo dell’industria e della navigazione in pochi anni raggiunse importanti
primati. Le ferrovie fecero la loro prima apparizione a Napoli e la flotta
mercantile del Regno delle due Sicilie era seconda solo a quella inglese. La
disoccupazione era inesistente: gli operai lavoravano otto ore al giorno e
guadagnavano abbastanza; fu istituito un sistema pensionistico. Vennero
costruiti sul territorio numerosi ospedali ed ospizi e in quel periodo il tasso
di mortalità infantile fu il basso degli altri Stati preunitari. Il 13 febbraio
1861 è una data memorabile: Antonio Gramsci ebbe parole di apprezzamento
per la questione meridionale che sorse in quel periodo. Non vi è dubbio che il
Sud ha pagato un prezzo enorme alla causa unitaria. Oggi, dopo 150 anni da
quegli eventi, sotto un profilo di critica storica, che giudizio possiamo dare?
E’ certamente innegabile che i Borboni hanno segnato per noi meridionali un
periodo storico importante che andrà sempre ricordato cosi come va
rivalorizzata la figura di Francesco II, l’ultimo re del Regno delle Due
Sicilie, un uomo re profondamente cattolico che amava il suo popolo e che, pur
regnando per poco più di un anno, ebbe il tempo di varare varie riforme: di
concedere più autonomie ai comuni, di emanare amnistie, di migliorare le
condizioni dei carcerati, di eliminare l’imposta sul macinato, di ridurre le
tasse doganali, di far aprire le borse di cambio a Reggio Calabria. Inoltre,
essendoci una carestia fece comprare il grano all’estero per rivenderlo
sottocosto alla popolazione e per donarlo alle persone più indigenti. Ed allora
come può essere dimenticata questa figura di uomo dallo spiccato senso della
carità cristiana? La risposta è una sola”.
domenica 18 giugno 2017
Il riscontro diagnostico e l'autopsia giudiziaria sono compatibili ?
Il
riscontro diagnostico e l'autopsia giudiziaria sono interventi lesivi del
cadavere previsti da esplicite norme.
Il
D.P.R. n. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria) fa una distinzione
fra riscontro diagnostico e autopsia giudiziaria quanto alle diverse finalità
cui mirano : clinico-scientifiche il primo, e giuridico-forensi il
secondo.
Il
riscontro diagnostico sui cadaveri è disciplinato dalla Legge n. 83/ 1961 e
dall'art. 37 del Reg. Polizia Mortuaria ed è un'operazione anatomo-patologica
che consente di riscontrare, al tavolo anatomico, la causa della morte
per le seguenti finalità:verifica anatomica della diagnosi clinica; chiarimenti
clinico-scientifici;riscontro di malattie infettive;?accertamento delle cause
di morte di deceduti senza assistenza medica, trasportati in ospedale o in
obitorio; accertamento delle cause di morte delle persone decedute a
domicilio, quando sussiste dubbio sulla causa stessa.
Il
riscontro diagnostico è obbligatorio per i cadaveri delle persone decedute
senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di
osservazione o ad un obitorio.
Negli
altri casi è disposto d'autorità dai direttori, primari o medici curanti
di persone decedute negli ospedali per il controllo della diagnosi o per
il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici. E' disposto sui cadaveri
di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva
e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando
sussista il dubbio sulla causa della morte.
Nessuno
si può opporre al riscontro diagnostico.
Viene
eseguito dall'anatomo-patologo ospedaliero per la individuazione delle cause
del decesso ed e' redatta un'apposita relazione
L'autopsia
invece è l'attività settoria che viene eseguita per disposizione
dell'autorità giudiziaria e si differenzia dal riscontro diagnostico perchè non
ha lo specifico fine di riscontrare l'esattezza della diagnosi clinica, nè è
soggetta alle limitazioni vigenti per i riscontri diagnostici che vietano le
operazioni settorie non necessarie ad accertare la causa della morte.
Alla
luce di cio' ritengo che il riscontro diagnostico e' compatibile
con l'autopsia
Raffaele Crisileo
La separazione delle carriere
Si terrà il 4 luglio p.v.
presso il Mercato Centrale della stazione Roma Termini, un convegno nazionale
del titolo “Separazione delle carriere. Treno in partenza.”. La manifestazione
e' indetta dalle Unioni Camere Penali e mira a raccogliere firme ( gia'
siamo a 30 mila firme in meno di un mese ) per ottenere la presentazione di un
disegno di legge sulla separazione delle carriere. Ma perche' in Italia come in
altri Paesi si deve arrivare ad una separazione delle carriere ?
Un po' di cronistoria non
fa male.
Come e' noto con la
riforma dell’articolo 111 della Cost. che stabilisce la formazione della
prova in dibattimento, il Legislatore ha scelto il modello accusatorio
del processo penale abbandonando la tradizione inquisitoria.
In un quadro del
genere è necessario intervenire per rendere effettiva la terzietà
del giudice.
Per fare ciò è necessario
intervenire sul Titolo IV della
Costituzione, per separare la magistratura giudicante da quella requirente.
Il concetto di
“separazione” non va inteso in senso burocratico, ma mira attraverso la
dialettica ad avvicinarsi alla “verità”, base ideale dell’art. 111 della
Costituzione. Quindi le parti del processo devono avere concretamente le
stesse possibilità di far valere le proprie ragioni.
La separazione delle
carriere diventa quindi determinante per dare piena attuazione al giusto
processo e per rendere coerente il testo costituzionale . In buona sostanza
rappresenta una tappa fondamentale verso un sistema che garantisca i cittadini,
ma anche gli stessi magistrati: si avranno organi dell’accusa da una parte che
provengono da un binario e giudicanti più liberi su un altro
binario.
I nostri giudici e
pubblici ministeri non solo sono reclutati con lo stesso concorso e possono
spostarsi da una funzione all’altra, ma svolgono tra l'altro anche le
loro funzioni negli stessi palazzi e talvolta ci troviamo purtroppo a
magistrati che per un certo periodo hanno svolto le funzioni di pubblico
ministero e successivamente, addirittura nello stesso Tribunale, habbo svolto
le funzione di giudice per le indagini preliminari. Tutto ciò ha creato diffuse
solidarietà di corpo, innumerevoli, quotidiane occasioni in cui pubblici
ministeri e giudici si comunicano probabilmente le reciproche difficoltà
di lavoro.
È questa, peraltro, una
valutazione sostenuta dallo stesso Parlamento europeo che ha piu' volte
affermati, tra l’altro, che «è anche necessario garantire l’imparzialità dei
giudici distinguendo tra la carriera dei magistrati che svolgono attività di
indagine e quella di giudice al fine di assicurare un processo giusto.
In un quadro del genere
riteniamo che la Costituzione vada dunque riformata nelle parti che riflettono
l’antica visione inquisitoria e che impediscono la piena attuazione dei
principi del giusto processo. In definitiva riteniamo che occorra, in breve
tempo,un’opera di armonizzazione della riforma introdotta con la legge 23 nov.
1999, n. 2, che prevede un Giudice imparziale e terzo.
Due soggetti e due ruoli
distinti in un contesto nel quale non sia prevista ll’interscambiabilità delle
funzioni (requirente e giudicante). Ci auguriamo che cio' in Italia
avvenga presto proprio per dare atto concreto alla riforma del giusto processo.
Avv. Raffaele Crisileo
mercoledì 14 giugno 2017
Sintesi della relazione dell’avv. Raffaele G. Crisileo Congresso Provinciale “ Medicina Legale e Giurisprudenza “ tenutosi al real Sito Belvedere di San Leucio di Caserta 26-27 maggio 2017.
La responsabilità penale
nell’attività medico-sanitaria: da “omicidio colposo” alla “responsabilità
colposa per morte” e dalle “lesioni personali colpose” alle “lesioni personali
in ambito sanitario”.
Signori,
La complessità che caratterizza l'attività medico-sanitaria rende conto di
una serie di obblighi e di doveri, la cui inosservanza può costituire fonte di conseguenze
per il professionista sul piano penale.
Va premesso che l'Italia non ha una
regolamentazione penale specifica sul ruolo del medico che, nella
sua opera, commette atti anche invasivi sul corpo del paziente: ad es. una
semplice incisione cutanea, durante un
intervento chirurgico, potrebbe, teoricamente, essere inquadrata quale lesioni; atto, questo,
che perde le caratteristiche di un reato esclusivamente in presenza di una
scriminante ( il consenso informato).
Numerose sono le correlazioni tra il
diritto penale e l'attività sanitaria: la discussione dottrinaria sulla
qualificazione della responsabilità penale del medico è in continuo divenire per le novità del progresso scientifico e per
la nuova struttura organizzativa della Sanità.
Una premessa è doverosa : l'attività medico-chirurgica è definita
dal nostro ordinamento "pericolosa", ma è anche
utile e lecita in quanto il suo fine è la salvaguardia della salute e della
vita.
Ciò significa che
l'ordinamento giuridico consente questa attività entro il limite del cosiddetto
"rischio consentito", superato
il quale si cade nella responsabilità per
colpa. Dunque abbiamo responsabilità del medico quando una determinata condotta
è prevista dal codice penale (o da altre leggi) come reato oppure quando vi è inosservanza
di divieti o di inadempienza di obblighi inerenti l'esercizio della professione
sanitaria.In buona sostanza il medico può essere quindi chiamato a rispondere
in sede penale per le conseguenze dannose derivanti da un suo non diligente
svolgimento della prestazione professionale (colpa).Ciò perché egli, nell'esercizio
della sua attività, ricopre una posizione di garanzia tipica nei confronti
della persona affidata alle proprie cure e di cui egli ha
obbligo di farsi carico di tutte le implicazioni rischiose.
E allora il medico, nell'eseguire
la prestazione, deve agire in conformità alle norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria come servizio di pubblica necessità, oltre ad essere
obbligato a rispettare il Codice Deontologico.
Di qui il passaggio : da “omicidio
colposo” alla “responsabilità colposa per morte”; dalle “lesioni personali
colpose” alle “lesioni personali in ambito sanitario”.
Egli ha l'obbligo di proteggere la salute del paziente.
I più comuni profili di responsabilità penale del medico riguardano reati di tipo colposo, nello specifico l'omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) e le lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.
Egli ha l'obbligo di proteggere la salute del paziente.
I più comuni profili di responsabilità penale del medico riguardano reati di tipo colposo, nello specifico l'omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) e le lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.
Nella categoria generale dell' ex omicidio
colposo sono comprese le evenienze che rientrano nella categoria generica della colpa medica. Nel caso di lesioni in ambito sanitario la
condotta del sanitario potrà , in questi casi, essere sia attiva che omissiva. In questo secondo caso, l'agente è punibile quando
in capo a lui vi è l’obbligo concreto di attivarsi. La difficoltà in queste tipologia sta nell'inquadramento
del rapporto causa – effetti tra la condotta del sanitario e l'evento che si è
verificato. Infatti solo se l'evento
finale si sarà realizzato in diretta conseguenza dell'azione od omissione
dell'agente, questi sarà imputabile.
Occorre inoltre specificare che l'atto medico necessita del consenso informato perché
si è affermato il principio di autodeterminazione del paziente quale regola del
rapporto tra lo stesso paziente ed il medico.
E passiamo al disegno di legge Gelli.
Nella ricerca di un nuovo
equilibrio nel rapporto medico-paziente il 28 feb. 2017, l'Assemblea di Montecitorio
ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulla responsabilità
professionale e la sicurezza delle cure.
Dopo oltre quindici anni ed un primo tentativo, con la legge Balduzzi,
di normare la materia, il c.d. disegno
di legge “Gelli” oggi dà comunque una risposta al tema della responsabilità
professionale del personale sanitario e della sicurezza delle cure per i
pazienti.
Con il nuovo provvedimento si
cerca di regolamentare l’attività di
gestione del rischio sanitario e quindi cambia anche la responsabilità (civile e
penale) per gli esercenti la professione sanitaria.
L’intero provvedimento si compone
di 18 articoli. La novità della Legge sta nell’introduzione, all’interno del Codice penale, di una nuova norma, l’art. 590 sexies c.p..
Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
Prima di esaminare la nuova norma, introdotta dall’art.
6 della nuova Legge, è utile fare un flash sul «retroterra» in cui la Legge Balduzzi,
e poi la Gelli, si sono inserite.
Nell’ordinamento
italiano
l’esigenza di circoscrivere la
rilevanza penale
della
condotta colposa del
medico è emersa
intorno al 1950 con un orientamento
che tendeva a circoscrivere la responsabilità penale del medico ai casi
di condotta grossolanamente erronea. Questo orientamento aveva trovato un addentellato normativo nell’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità
del prestatore d’opera ai casi di dolo o di colpa grave.
Successivamente in seguito un orientamento
che negava la diretta applicabilità - in
campo penale del limite della colpa grave di cui all’art.
2236 c.c. – estendeva alla colpa medica i criteri di valutazione
della
colpa ex art. 43
c.p.
La dimensione
del contenzioso
giudiziario nei
confronti dei medici ha comportato, nel
personale sanitario, una reazione di massa, con la medicina difensiva, nata nei Paesi
anglosassoni, poi negli Stati Uniti, successivamente in
Canada, in Australia, in Giappone e da ultimo in Italia.
La medicina difensiva si attua quando i medici prescrivono trattamenti o visite, oppure li evitano allo
scopo di evitare accuse.
Il fenomeno si estrinseca in una serie di decisioni
che obbediscono all’intento di evitare accuse per non avere effettuato tutte le indagini e tutte le cure conosciute o, al contrario, per avere effettuato trattamenti gravati da alto rischio di insuccesso
o di complicanze.
La norma era stata definita «laconica, incompleta
e poco chiara» e il difetto principale della Legge Balduzzi era «nella scelta
dei
mezzi per conseguirli».
L’introduzione
dell’art. 590 sexies.
La riforma
mira
a risolvere i dubbi dell’art. 3
della Legge Balduzzi, ad
aumentare il tasso di garanzie
per gli operatori sanitari; a scongiurare la
medicina difensiva.
L’art. 590 sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della Legge, presenta due diversi commi : ll primo prevede che “se i fatti di cui agli articoli 589 e
590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”; Il secondo comma prevede
che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge
ovvero, in mancanza di queste,
le buone pratiche
clinico-assistenziali.
Nella nuova versione, è dunque venuto meno ogni riferimento al grado della colpa.
La novità è che viene rimodulata, in modo significativo, l’ambito della responsabilità penale del sanitario.
Poi scompare il riferimento alla colpa lieve e la punibilità è
esclusa per i soli casi in
cui
siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite
e pubblicate ai sensi di legge,
e sempre che risultino adeguate
alle specificità del caso
concreto,
ovvero, in
mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La precedente formulazione della norma non aveva delineato una vera e propria definizione normativa della “colpa
grave”, limitandosi
a ritenerla esclusa dall’osservanza delle linee guida.
Occorre prendere atto che il concetto di “colpa grave” è stato tolto dalla nuova
norma per togliere dubbi interpretativi che avrebbero potuto sorgere
dall’ennesima
graduazione della colpa (priva di definizione).
Mediante l’espresso riferimento alla sola imperizia, la norma cristallizza l’orientamento
maggioritario,
elaborato dalla giurisprudenza con riferimento
alla Legge Balduzzi, avallato anche da una sentenza particolarmente “illuminata”,
che circoscriveva la sfera applicativa dell’art. 3, comma primo, alle sole ipotesi di
colpa per imperizia.
Già sono partite le critiche della dottrina perché si danno indicazioni tassative nel distinguere
le diverse
ipotesi di colpa
generica contenute nell’art. 43
c.p.. In pratica i confini tra le categorie di
imperizia, negligenza
e imprudenza
sono spesso offuscati e
assai labili.
L’osservanza delle
linee guida e la
specificità
del
caso concreto.
La riconducibilità della colpa del medico alla “species”
dell’imperizia è uno
dei presupposti cui è ancorata l’operatività della nuova disposizione di cui all’art. 590 sexies c.p..
Gli ulteriori presupposti cui è subordinata
l’applicabilità dell’art. 590 sexies c.p.
sono il rispetto delle
linee
guida e l’adeguatezza alle specificità
del
caso concreto delle linee guida.
Il secondo comma della
norma di cui all’art.
590 sexies c.p. esclude la punibilità nel caso
in cui il medico
abbia agito nel rispetto delle
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi
di legge ovvero, in mancanza di queste,
le buone pratiche clinico-assistenziali,
pur facendo salve
le specificità del caso concreto.
Le linee guida sono soltanto
quelle “elaborate da enti o istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle
associazioni
tecnico-scientifiche
delle professioni
sanitarie iscritte
in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto
del Ministero della salute da emanare
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale” (art.5).
L’art. 5 della Legge prevede che gli esercenti le professioni sanitarie,
nell’esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità
preventive,
diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale “si attengono”, salve le
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida
pubblicate ai sensi del comma terzo ecc.
In mancanza di queste raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie “si
attengono” alle
buone pratiche clinico-assistenziali.
Rispetto alla prima formulazione dell’art. 5, si sono ulteriormente dettagliate le procedure
di accreditamento delle linee guida e delle buone pratiche e
il capoverso stabilisce i requisiti previsti al fine di regolamentare l’iscrizione in apposito
elenco delle società scientifiche.
La codificazione espressa delle linee guida è uno
dei punti chiave
della
riforma: la nuova
Legge si distingue così dalla
Legge
Balduzzi, che non aveva indicato le linee guida e le buone pratiche da seguire,
generando
incertezze interpretative.
La riforma dovrebbe dunque comportare una maggiore determinatezza
in
ordine alle fattispecie di reato ivi previste.
Non vi è dubbio che le linee guida presentano al contempo pregi e difetti.
Esse sono figlie della cd. medicina
basata sulle
evidenze: definita
come l’uso cosciente
della
migliore prova prodotta dalla ricerca clinica, per
prendere decisioni sulla cura dei pazienti e
l’organizzazione sanitaria.
Le novità. La responsabilità
penale del sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco.
Il nuovo art. 590-sexies c.p. è formata da due commi: il primo si presenta privo di ogni contenuto
innovativo prescrivendo che, “salvo quanto disposto dal secondo comma”, “se
i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste”.
In conclusione, l’intervento riformatore ha
uniformato il trattamento penale del medico a quello della generalità degli
individui suscitando una serie di critiche sulle quali a noi non spetta
disquisire.
Profili di diritto processuale penale.
Nulla quaestio sulla costituzione di parte
civile ex art. 74 ss. c.p.p. in ordine all’esperibilità di un’azione
risarcitoria. Quanto all’azione civile per risarcimento danni essa è stata subordinata alla previa istanza
di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ovvero, in
alternativa, di un procedimento di mediazione ex art. 5, co.1 bis, d.
lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
La principale
novità introdotta in materia processuale penale riguarda la
specializzazione dei C.T. e periti chiamati a coadiuvare il giudice penale
nell’accertamento della responsabilità dei sanitari.
E’ importante l’art. 15 della riforma che dice :
tanto nei procedimenti civili quanto in
quelli penali “aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria”, “l’autorità
giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti
negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di
interessi nello specifico procedimento o in altri connessi”.
Nell’albo dei periti ex art. 67 att.
c.p.p. (come anche nell’albo dei consulenti tecnici ex art. 13 att.
c.p.c.) debbono essere “indicate e
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”, e l’elenco
deve essere aggiornato “con cadenza almeno quinquennale”.
La
responsabilità penale nel testo della nuova legge.
La nuova disciplina penale è contenuta nell’art.
6 della nuova legge che introduce il nuovo art. 590 sexies del codice penale.
I punti essenziali della riforma sono questi : -
si conferma la punibilità, per i fatti commessi nell’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (co.1); - si esclude
la punibilità quando siano “rispettate le raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto”; - l’esclusione della punibilità è limitata ai soli casi di
imperizia.
In conclusione la nuova normativa ha ristretto
l’ambito di applicazione della nuova normativa, sotto il profilo penale, ai due
reati indicati nel nuovo art. 590 quinquies del codice penale.
In altre parole ai casi di omicidio colposo e
lesioni colpose che effettivamente costituiscono i casi più frequenti di
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.
La seconda rilevantissima modifica è che viene
escluso ogni riferimento al grado della colpa. Non si parla più di colpa
“lieve” (come nella legge Balduzzi”) né di colpa “grave” (come nel testo
licenziato dalla Camera).
In astratto si tratta di una scelta
condivisibile perchè la linea di confine tra colpa lieve e colpa grave è
talmente labile che, percorrendo questa strada, si sarebbe finito per lasciare alla discrezionalità del giudice la
individuazione del fatto se costituisca reato oppure no.
Quanto al riferimento al rispetto delle linee
guida e delle buone pratiche: il
legislatore ha compiuto una valutazione presuntiva di esclusione della colpa
quando il medico abbia osservato i parametri indicati, e non sia stato
negligente o imprudente.
Certamente restano le difficoltà di selezionare tra imperizia e
negligenza ed a questo punto ci dobbiamo chiedere : la disciplina Gelli è più favorevole oppure no
rispetto alla disciplina della legge
Balduzzi ovviamente nei confronti della persona cui viene addebitato il reato
di omicidio o lesioni colpose ? La
risposta non è semplice ! Ad un primo
esame la nuova disciplina sembrerebbe più favorevole all’imputato o indagato
che non è punibile, per questi reati, se dimostrta di aver rispettato le linee
guida o le buone pratiche qualunque sia il grado della colpa; e quindi anche in
caso di colpa grave !
Attenzione perché non è facile dimostrare di
aver fedelmente seguito le linee guida e la buona prassi scientificamenta
accreditata. Nei casi concreti succederà
che i giudici dovranno risolvere il problema soprattutto con riferimento alle
ipotesi di colpa lieve riferita a negligenza o imprudenza.
Il secondo aspetto di rilievo è costituito dalla
circostanza che è espressamente previsto che, per escludere la punibilità,
l’osservanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida devono risultare
“adeguate alla specificità del caso concreto”.
E chi lo stabilisce ? Resta una grave lacuna. Non
sembrano invece fondate le critiche che si riferiscono ad un presunto contrasto
con il principio di libertà terapeutica con il diritto alla salute e con il
diritto di autodeterminazione del paziente.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità
sosteneva che la semplice osservanza delle
linee
guida non era idonea,
di per
sé,
ad escludere la rilevanza
penale della
condotta del medico.
La giurisprudenza sottolineava che la verifica circa il rispetto delle linee guida
doveva essere affiancata a
un’analisi, svolta eventualmente attraverso perizia, della
correttezza delle scelte
terapeutiche alla luce della concreta situazione in cui il medico era chiamato
a intervenire.
La nuova norma di cui all’art. 590 sexies c.p.
sancisce la necessità che le
raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto.
Si tratta del terzo presupposto cui è ancorata l’operatività della norma, insieme all’imperizia
e al rispetto
delle linee
guida.
Il punto debole di tutto questa riforma, in conclusione, sta nel fatto che la norma determina un’ampia discrezionalità in capo al giudice
che deve non solto valutare se la condotta del medico
rientri nel campo dell’imperizia, ma anche quello di verificare
se la raccomandazione seguita sia specifica al caso concreto.
Concludiamo con una critica : riteniamo che anche questa volta il legislatore anche questa volta abbia mostrato la sua debolezza volendo descrivere «un’area di non punibilità i
cui confini sono,
già sulla carta, piuttosto mobili
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