Si terrà il 4 luglio p.v.
presso il Mercato Centrale della stazione Roma Termini, un convegno nazionale
del titolo “Separazione delle carriere. Treno in partenza.”. La manifestazione
e' indetta dalle Unioni Camere Penali e mira a raccogliere firme ( gia'
siamo a 30 mila firme in meno di un mese ) per ottenere la presentazione di un
disegno di legge sulla separazione delle carriere. Ma perche' in Italia come in
altri Paesi si deve arrivare ad una separazione delle carriere ?
Un po' di cronistoria non
fa male.
Come e' noto con la
riforma dell’articolo 111 della Cost. che stabilisce la formazione della
prova in dibattimento, il Legislatore ha scelto il modello accusatorio
del processo penale abbandonando la tradizione inquisitoria.
In un quadro del
genere è necessario intervenire per rendere effettiva la terzietà
del giudice.
Per fare ciò è necessario
intervenire sul Titolo IV della
Costituzione, per separare la magistratura giudicante da quella requirente.
Il concetto di
“separazione” non va inteso in senso burocratico, ma mira attraverso la
dialettica ad avvicinarsi alla “verità”, base ideale dell’art. 111 della
Costituzione. Quindi le parti del processo devono avere concretamente le
stesse possibilità di far valere le proprie ragioni.
La separazione delle
carriere diventa quindi determinante per dare piena attuazione al giusto
processo e per rendere coerente il testo costituzionale . In buona sostanza
rappresenta una tappa fondamentale verso un sistema che garantisca i cittadini,
ma anche gli stessi magistrati: si avranno organi dell’accusa da una parte che
provengono da un binario e giudicanti più liberi su un altro
binario.
I nostri giudici e
pubblici ministeri non solo sono reclutati con lo stesso concorso e possono
spostarsi da una funzione all’altra, ma svolgono tra l'altro anche le
loro funzioni negli stessi palazzi e talvolta ci troviamo purtroppo a
magistrati che per un certo periodo hanno svolto le funzioni di pubblico
ministero e successivamente, addirittura nello stesso Tribunale, habbo svolto
le funzione di giudice per le indagini preliminari. Tutto ciò ha creato diffuse
solidarietà di corpo, innumerevoli, quotidiane occasioni in cui pubblici
ministeri e giudici si comunicano probabilmente le reciproche difficoltà
di lavoro.
È questa, peraltro, una
valutazione sostenuta dallo stesso Parlamento europeo che ha piu' volte
affermati, tra l’altro, che «è anche necessario garantire l’imparzialità dei
giudici distinguendo tra la carriera dei magistrati che svolgono attività di
indagine e quella di giudice al fine di assicurare un processo giusto.
In un quadro del genere
riteniamo che la Costituzione vada dunque riformata nelle parti che riflettono
l’antica visione inquisitoria e che impediscono la piena attuazione dei
principi del giusto processo. In definitiva riteniamo che occorra, in breve
tempo,un’opera di armonizzazione della riforma introdotta con la legge 23 nov.
1999, n. 2, che prevede un Giudice imparziale e terzo.
Due soggetti e due ruoli
distinti in un contesto nel quale non sia prevista ll’interscambiabilità delle
funzioni (requirente e giudicante). Ci auguriamo che cio' in Italia
avvenga presto proprio per dare atto concreto alla riforma del giusto processo.
Avv. Raffaele Crisileo