La responsabilità penale
nell’attività medico-sanitaria: da “omicidio colposo” alla “responsabilità
colposa per morte” e dalle “lesioni personali colpose” alle “lesioni personali
in ambito sanitario”.
Signori,
La complessità che caratterizza l'attività medico-sanitaria rende conto di
una serie di obblighi e di doveri, la cui inosservanza può costituire fonte di conseguenze
per il professionista sul piano penale.
Va premesso che l'Italia non ha una
regolamentazione penale specifica sul ruolo del medico che, nella
sua opera, commette atti anche invasivi sul corpo del paziente: ad es. una
semplice incisione cutanea, durante un
intervento chirurgico, potrebbe, teoricamente, essere inquadrata quale lesioni; atto, questo,
che perde le caratteristiche di un reato esclusivamente in presenza di una
scriminante ( il consenso informato).
Numerose sono le correlazioni tra il
diritto penale e l'attività sanitaria: la discussione dottrinaria sulla
qualificazione della responsabilità penale del medico è in continuo divenire per le novità del progresso scientifico e per
la nuova struttura organizzativa della Sanità.
Una premessa è doverosa : l'attività medico-chirurgica è definita
dal nostro ordinamento "pericolosa", ma è anche
utile e lecita in quanto il suo fine è la salvaguardia della salute e della
vita.
Ciò significa che
l'ordinamento giuridico consente questa attività entro il limite del cosiddetto
"rischio consentito", superato
il quale si cade nella responsabilità per
colpa. Dunque abbiamo responsabilità del medico quando una determinata condotta
è prevista dal codice penale (o da altre leggi) come reato oppure quando vi è inosservanza
di divieti o di inadempienza di obblighi inerenti l'esercizio della professione
sanitaria.In buona sostanza il medico può essere quindi chiamato a rispondere
in sede penale per le conseguenze dannose derivanti da un suo non diligente
svolgimento della prestazione professionale (colpa).Ciò perché egli, nell'esercizio
della sua attività, ricopre una posizione di garanzia tipica nei confronti
della persona affidata alle proprie cure e di cui egli ha
obbligo di farsi carico di tutte le implicazioni rischiose.
E allora il medico, nell'eseguire
la prestazione, deve agire in conformità alle norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria come servizio di pubblica necessità, oltre ad essere
obbligato a rispettare il Codice Deontologico.
Di qui il passaggio : da “omicidio
colposo” alla “responsabilità colposa per morte”; dalle “lesioni personali
colpose” alle “lesioni personali in ambito sanitario”.
Egli ha l'obbligo di proteggere la salute del paziente.
I più comuni profili di responsabilità penale del medico riguardano reati di tipo colposo, nello specifico l'omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) e le lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.
Egli ha l'obbligo di proteggere la salute del paziente.
I più comuni profili di responsabilità penale del medico riguardano reati di tipo colposo, nello specifico l'omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.) e le lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.
Nella categoria generale dell' ex omicidio
colposo sono comprese le evenienze che rientrano nella categoria generica della colpa medica. Nel caso di lesioni in ambito sanitario la
condotta del sanitario potrà , in questi casi, essere sia attiva che omissiva. In questo secondo caso, l'agente è punibile quando
in capo a lui vi è l’obbligo concreto di attivarsi. La difficoltà in queste tipologia sta nell'inquadramento
del rapporto causa – effetti tra la condotta del sanitario e l'evento che si è
verificato. Infatti solo se l'evento
finale si sarà realizzato in diretta conseguenza dell'azione od omissione
dell'agente, questi sarà imputabile.
Occorre inoltre specificare che l'atto medico necessita del consenso informato perché
si è affermato il principio di autodeterminazione del paziente quale regola del
rapporto tra lo stesso paziente ed il medico.
E passiamo al disegno di legge Gelli.
Nella ricerca di un nuovo
equilibrio nel rapporto medico-paziente il 28 feb. 2017, l'Assemblea di Montecitorio
ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge sulla responsabilità
professionale e la sicurezza delle cure.
Dopo oltre quindici anni ed un primo tentativo, con la legge Balduzzi,
di normare la materia, il c.d. disegno
di legge “Gelli” oggi dà comunque una risposta al tema della responsabilità
professionale del personale sanitario e della sicurezza delle cure per i
pazienti.
Con il nuovo provvedimento si
cerca di regolamentare l’attività di
gestione del rischio sanitario e quindi cambia anche la responsabilità (civile e
penale) per gli esercenti la professione sanitaria.
L’intero provvedimento si compone
di 18 articoli. La novità della Legge sta nell’introduzione, all’interno del Codice penale, di una nuova norma, l’art. 590 sexies c.p..
Responsabilità
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
Prima di esaminare la nuova norma, introdotta dall’art.
6 della nuova Legge, è utile fare un flash sul «retroterra» in cui la Legge Balduzzi,
e poi la Gelli, si sono inserite.
Nell’ordinamento
italiano
l’esigenza di circoscrivere la
rilevanza penale
della
condotta colposa del
medico è emersa
intorno al 1950 con un orientamento
che tendeva a circoscrivere la responsabilità penale del medico ai casi
di condotta grossolanamente erronea. Questo orientamento aveva trovato un addentellato normativo nell’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità
del prestatore d’opera ai casi di dolo o di colpa grave.
Successivamente in seguito un orientamento
che negava la diretta applicabilità - in
campo penale del limite della colpa grave di cui all’art.
2236 c.c. – estendeva alla colpa medica i criteri di valutazione
della
colpa ex art. 43
c.p.
La dimensione
del contenzioso
giudiziario nei
confronti dei medici ha comportato, nel
personale sanitario, una reazione di massa, con la medicina difensiva, nata nei Paesi
anglosassoni, poi negli Stati Uniti, successivamente in
Canada, in Australia, in Giappone e da ultimo in Italia.
La medicina difensiva si attua quando i medici prescrivono trattamenti o visite, oppure li evitano allo
scopo di evitare accuse.
Il fenomeno si estrinseca in una serie di decisioni
che obbediscono all’intento di evitare accuse per non avere effettuato tutte le indagini e tutte le cure conosciute o, al contrario, per avere effettuato trattamenti gravati da alto rischio di insuccesso
o di complicanze.
La norma era stata definita «laconica, incompleta
e poco chiara» e il difetto principale della Legge Balduzzi era «nella scelta
dei
mezzi per conseguirli».
L’introduzione
dell’art. 590 sexies.
La riforma
mira
a risolvere i dubbi dell’art. 3
della Legge Balduzzi, ad
aumentare il tasso di garanzie
per gli operatori sanitari; a scongiurare la
medicina difensiva.
L’art. 590 sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della Legge, presenta due diversi commi : ll primo prevede che “se i fatti di cui agli articoli 589 e
590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”; Il secondo comma prevede
che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge
ovvero, in mancanza di queste,
le buone pratiche
clinico-assistenziali.
Nella nuova versione, è dunque venuto meno ogni riferimento al grado della colpa.
La novità è che viene rimodulata, in modo significativo, l’ambito della responsabilità penale del sanitario.
Poi scompare il riferimento alla colpa lieve e la punibilità è
esclusa per i soli casi in
cui
siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite
e pubblicate ai sensi di legge,
e sempre che risultino adeguate
alle specificità del caso
concreto,
ovvero, in
mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La precedente formulazione della norma non aveva delineato una vera e propria definizione normativa della “colpa
grave”, limitandosi
a ritenerla esclusa dall’osservanza delle linee guida.
Occorre prendere atto che il concetto di “colpa grave” è stato tolto dalla nuova
norma per togliere dubbi interpretativi che avrebbero potuto sorgere
dall’ennesima
graduazione della colpa (priva di definizione).
Mediante l’espresso riferimento alla sola imperizia, la norma cristallizza l’orientamento
maggioritario,
elaborato dalla giurisprudenza con riferimento
alla Legge Balduzzi, avallato anche da una sentenza particolarmente “illuminata”,
che circoscriveva la sfera applicativa dell’art. 3, comma primo, alle sole ipotesi di
colpa per imperizia.
Già sono partite le critiche della dottrina perché si danno indicazioni tassative nel distinguere
le diverse
ipotesi di colpa
generica contenute nell’art. 43
c.p.. In pratica i confini tra le categorie di
imperizia, negligenza
e imprudenza
sono spesso offuscati e
assai labili.
L’osservanza delle
linee guida e la
specificità
del
caso concreto.
La riconducibilità della colpa del medico alla “species”
dell’imperizia è uno
dei presupposti cui è ancorata l’operatività della nuova disposizione di cui all’art. 590 sexies c.p..
Gli ulteriori presupposti cui è subordinata
l’applicabilità dell’art. 590 sexies c.p.
sono il rispetto delle
linee
guida e l’adeguatezza alle specificità
del
caso concreto delle linee guida.
Il secondo comma della
norma di cui all’art.
590 sexies c.p. esclude la punibilità nel caso
in cui il medico
abbia agito nel rispetto delle
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi
di legge ovvero, in mancanza di queste,
le buone pratiche clinico-assistenziali,
pur facendo salve
le specificità del caso concreto.
Le linee guida sono soltanto
quelle “elaborate da enti o istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle
associazioni
tecnico-scientifiche
delle professioni
sanitarie iscritte
in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto
del Ministero della salute da emanare
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale” (art.5).
L’art. 5 della Legge prevede che gli esercenti le professioni sanitarie,
nell’esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità
preventive,
diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale “si attengono”, salve le
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida
pubblicate ai sensi del comma terzo ecc.
In mancanza di queste raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie “si
attengono” alle
buone pratiche clinico-assistenziali.
Rispetto alla prima formulazione dell’art. 5, si sono ulteriormente dettagliate le procedure
di accreditamento delle linee guida e delle buone pratiche e
il capoverso stabilisce i requisiti previsti al fine di regolamentare l’iscrizione in apposito
elenco delle società scientifiche.
La codificazione espressa delle linee guida è uno
dei punti chiave
della
riforma: la nuova
Legge si distingue così dalla
Legge
Balduzzi, che non aveva indicato le linee guida e le buone pratiche da seguire,
generando
incertezze interpretative.
La riforma dovrebbe dunque comportare una maggiore determinatezza
in
ordine alle fattispecie di reato ivi previste.
Non vi è dubbio che le linee guida presentano al contempo pregi e difetti.
Esse sono figlie della cd. medicina
basata sulle
evidenze: definita
come l’uso cosciente
della
migliore prova prodotta dalla ricerca clinica, per
prendere decisioni sulla cura dei pazienti e
l’organizzazione sanitaria.
Le novità. La responsabilità
penale del sanitario dopo la riforma Gelli-Bianco.
Il nuovo art. 590-sexies c.p. è formata da due commi: il primo si presenta privo di ogni contenuto
innovativo prescrivendo che, “salvo quanto disposto dal secondo comma”, “se
i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste”.
In conclusione, l’intervento riformatore ha
uniformato il trattamento penale del medico a quello della generalità degli
individui suscitando una serie di critiche sulle quali a noi non spetta
disquisire.
Profili di diritto processuale penale.
Nulla quaestio sulla costituzione di parte
civile ex art. 74 ss. c.p.p. in ordine all’esperibilità di un’azione
risarcitoria. Quanto all’azione civile per risarcimento danni essa è stata subordinata alla previa istanza
di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (ovvero, in
alternativa, di un procedimento di mediazione ex art. 5, co.1 bis, d.
lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
La principale
novità introdotta in materia processuale penale riguarda la
specializzazione dei C.T. e periti chiamati a coadiuvare il giudice penale
nell’accertamento della responsabilità dei sanitari.
E’ importante l’art. 15 della riforma che dice :
tanto nei procedimenti civili quanto in
quelli penali “aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria”, “l’autorità
giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti
negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di
interessi nello specifico procedimento o in altri connessi”.
Nell’albo dei periti ex art. 67 att.
c.p.p. (come anche nell’albo dei consulenti tecnici ex art. 13 att.
c.p.c.) debbono essere “indicate e
documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”, e l’elenco
deve essere aggiornato “con cadenza almeno quinquennale”.
La
responsabilità penale nel testo della nuova legge.
La nuova disciplina penale è contenuta nell’art.
6 della nuova legge che introduce il nuovo art. 590 sexies del codice penale.
I punti essenziali della riforma sono questi : -
si conferma la punibilità, per i fatti commessi nell’esercizio della
professione sanitaria, ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (co.1); - si esclude
la punibilità quando siano “rispettate le raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto”; - l’esclusione della punibilità è limitata ai soli casi di
imperizia.
In conclusione la nuova normativa ha ristretto
l’ambito di applicazione della nuova normativa, sotto il profilo penale, ai due
reati indicati nel nuovo art. 590 quinquies del codice penale.
In altre parole ai casi di omicidio colposo e
lesioni colpose che effettivamente costituiscono i casi più frequenti di
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria.
La seconda rilevantissima modifica è che viene
escluso ogni riferimento al grado della colpa. Non si parla più di colpa
“lieve” (come nella legge Balduzzi”) né di colpa “grave” (come nel testo
licenziato dalla Camera).
In astratto si tratta di una scelta
condivisibile perchè la linea di confine tra colpa lieve e colpa grave è
talmente labile che, percorrendo questa strada, si sarebbe finito per lasciare alla discrezionalità del giudice la
individuazione del fatto se costituisca reato oppure no.
Quanto al riferimento al rispetto delle linee
guida e delle buone pratiche: il
legislatore ha compiuto una valutazione presuntiva di esclusione della colpa
quando il medico abbia osservato i parametri indicati, e non sia stato
negligente o imprudente.
Certamente restano le difficoltà di selezionare tra imperizia e
negligenza ed a questo punto ci dobbiamo chiedere : la disciplina Gelli è più favorevole oppure no
rispetto alla disciplina della legge
Balduzzi ovviamente nei confronti della persona cui viene addebitato il reato
di omicidio o lesioni colpose ? La
risposta non è semplice ! Ad un primo
esame la nuova disciplina sembrerebbe più favorevole all’imputato o indagato
che non è punibile, per questi reati, se dimostrta di aver rispettato le linee
guida o le buone pratiche qualunque sia il grado della colpa; e quindi anche in
caso di colpa grave !
Attenzione perché non è facile dimostrare di
aver fedelmente seguito le linee guida e la buona prassi scientificamenta
accreditata. Nei casi concreti succederà
che i giudici dovranno risolvere il problema soprattutto con riferimento alle
ipotesi di colpa lieve riferita a negligenza o imprudenza.
Il secondo aspetto di rilievo è costituito dalla
circostanza che è espressamente previsto che, per escludere la punibilità,
l’osservanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida devono risultare
“adeguate alla specificità del caso concreto”.
E chi lo stabilisce ? Resta una grave lacuna. Non
sembrano invece fondate le critiche che si riferiscono ad un presunto contrasto
con il principio di libertà terapeutica con il diritto alla salute e con il
diritto di autodeterminazione del paziente.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità
sosteneva che la semplice osservanza delle
linee
guida non era idonea,
di per
sé,
ad escludere la rilevanza
penale della
condotta del medico.
La giurisprudenza sottolineava che la verifica circa il rispetto delle linee guida
doveva essere affiancata a
un’analisi, svolta eventualmente attraverso perizia, della
correttezza delle scelte
terapeutiche alla luce della concreta situazione in cui il medico era chiamato
a intervenire.
La nuova norma di cui all’art. 590 sexies c.p.
sancisce la necessità che le
raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto.
Si tratta del terzo presupposto cui è ancorata l’operatività della norma, insieme all’imperizia
e al rispetto
delle linee
guida.
Il punto debole di tutto questa riforma, in conclusione, sta nel fatto che la norma determina un’ampia discrezionalità in capo al giudice
che deve non solto valutare se la condotta del medico
rientri nel campo dell’imperizia, ma anche quello di verificare
se la raccomandazione seguita sia specifica al caso concreto.
Concludiamo con una critica : riteniamo che anche questa volta il legislatore anche questa volta abbia mostrato la sua debolezza volendo descrivere «un’area di non punibilità i
cui confini sono,
già sulla carta, piuttosto mobili