Parlare, oggi, di giustizia, di lentezza dei processi penali è cosa frequente non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra persone che non operano in questo settore, così come è altrettanto ricorrente affrontare questo argomento da parte di coloro che s’imbattono nel pianeta giustizia (magari per la prima volta) nella veste di persone offese dal reato e che mirano soltanto a vedere riconosciuti, in tempi brevi, i loro diritti.
Basta trascorrere qualche ora in un’aula di tribunale ( in quello della nostra città, ad esempio) per rendersi conto dell’enorme carico di lavoro che grava sui magistrati, sui cancellieri e sugli operatori di giustizia i quali - nonostante la loro buona volontà- non riescono a smaltire il “carico” di lavoro che arriva sulle loro scrivanie.
Il provvedimento di concessione dell’indulto di qualche anno fa (che ha posto come limite/ barriera il 2 mag. 2006) di certo non ha contribuito a produrre un effetto deflattivo sull’immane numero dei procedimenti penali pendenti presso le varie Autorità Giudiziarie d’Italia, ed anche presso il nostro Tribunale.
Forse solo un provvedimento di amnistia ( l’ultimo risale al 24 ott. 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice e prima di allora, negli ultimi cinquanta anni, in media, c’è stato un provvedimento di clemenza ogni dieci anni ) potrebbe forse alleviare, almeno in parte, questo annoso problema.
Nella passata legislatura era stato approvato un disegno di legge recanti disposizioni, tra l’altro, per l’accelerazione dei processi penali, per la prescrizione dei reati, per la recidiva e per i criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie …“.
Ed allora, a tal proposito, ci chiedemmo : “ ma quella legge, una volta approvata, sarebbe riuscita veramente ed in tempi brevi ad assicurare Giustizia a chi la invocava e ad assicurare alla Giustizia chi la infrangeva? “
Rispondemmo allora con un “ forse ”, perché la riuscita di quel complesso di disposizioni - peraltro estremamente innovative e che, comunque forse andavano rivisitate - non aveva precedenti nel nostro passato e sarebbe dipesa da variabili, difficili a prevedere.
Da operatore del settore, lessi quella proposta di legge ( il cui obiettivo mi sembrava quello di restituire ai cittadini la Giustizia, perché una Giustizia lenta, anche se giusta, non è Giustizia” ) e notai subito che, attraverso di essa, si introduceva istituti giuridici nuovi che, nel tempo, dovevano essere metabolizzati da tutti noi ( alcuni dei quali li trovai veramente interessanti).
Mi riferisco, innanzitutto, al nuovo istituto della “messa alla prova dell’imputato “ per velocizzare i procedimenti penali (istituto, questo, che condividevo in pieno); mi riferisco, poi, alle notifiche agli avvocati per posta elettronica; all’onere demandato agli ufficiali giudiziari di compiere tutti gli accertamenti necessari per giungere a una notificazione effettiva degli atti agli interessati.
Allora mi chiesi : ma quelle novità, una volta approvate, avrebbero alleggerito per davvero il carico giudiziario ?
“Forse sì, Forse no”, quella è la risposta che mi diedi in quanto di quel progetto di riforma ne condividevo buona parte, ma non tutta la sua interezza.
Condividevo, ad es., la eliminazione del sistema del “doppio binario”, precedentemente introdotto dalla ex Legge Cirielli, relativamente alle distinzioni tra persone incensurate e persone censurate, così come auspicavo che si ritornasse al criterio basato interamente sul fattore tempo per determinare la “ prescrizione del reato”.
Condividevo anche la cancellazione dell’istituto della contumacia, ritenendo giusto che il processo sia possibile a farsi solo nel caso in cui l’interessato ne avesse avuto effettiva e piena conoscenza.
Ma la novità che mi attrasse molto e che, a mio parere, avrebbe comportato sicuri effetti positivi era quello della “sospensione del processo con messa alla prova “ che già vige da tempo, peraltro, nel processo minorile e produce i suoi effetti benefici.
Ma in pratica cosa sarebbe avvenuto ?
In buona sostanza l’imputato ( per reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore a due anni, ad eccezione del falso in bilancio) poteva presentare, in udienza preliminare o in dibattimento, un proprio programma finalizzato ad eliminare le “conseguenze dannose “ del reato, teso ad un suo reinserimento nella società.
Di conseguenza il Giudice, se lo riteneva congruo, avrebbe sospeso il procedimento avviando la messa alla prova che, in caso di esito positivo, produceva l’estinzione del reato con effetti deflattivi nel campo dei processi penali.
Al pari non ritenevo utile introdurre altre innovazioni quali quelle in tema di competenza ed in ordine all’abolizione della possibilità di ricorrere per cassazione contro i procedimenti emessi dal Tribunale del Riesame, in tema di misure restrittive della libertà personale.
Mi auguro che al più presto che un pacchetto genere venga riproposto per tentare di risolvere il problema del pianeta giustizia in Italia, con l’ obiettivo di restituire ai cittadini la Giustizia, perché una Giustizia lenta, anche se giusta non è Giustizia.
avv.Raffaele Gaetano Crisileo