mercoledì 19 gennaio 2011

LA LENTEZZA DEI PROCESSI NEL PIANETA GIUSTIZIA.

Parlare, oggi,  di giustizia, di lentezza dei processi  penali è  cosa frequente non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra persone che non operano in questo settore, così come è altrettanto ricorrente affrontare questo argomento da parte di coloro che s’imbattono nel pianeta giustizia (magari per la prima volta) nella veste di  persone offese dal reato e che mirano soltanto a vedere riconosciuti, in tempi brevi, i loro diritti.

Basta trascorrere qualche ora in un’aula di tribunale ( in quello della nostra città, ad esempio) per rendersi conto dell’enorme carico di lavoro che grava sui magistrati, sui cancellieri e sugli operatori di giustizia i quali -  nonostante la loro buona volontà-  non riescono a  smaltire il “carico” di lavoro che arriva  sulle loro scrivanie.

Il provvedimento di concessione dell’indulto di qualche anno fa  (che ha posto come limite/ barriera  il 2 mag. 2006) di certo non ha contribuito a produrre un effetto deflattivo sull’immane numero dei procedimenti penali pendenti presso le varie Autorità Giudiziarie d’Italia, ed anche presso il nostro Tribunale.

Forse solo  un provvedimento di amnistia  ( l’ultimo risale al 24 ott. 1989,  data di entrata in vigore del nuovo codice  e prima di allora, negli ultimi cinquanta anni, in media, c’è stato un provvedimento di clemenza  ogni dieci anni ) potrebbe forse alleviare, almeno  in parte, questo annoso problema. 

Nella passata legislatura era stato  approvato  un disegno di legge  recanti  disposizioni, tra l’altro, per l’accelerazione dei processi penali,  per la  prescrizione dei reati, per  la recidiva e per i criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie …“.

Ed allora, a tal proposito,  ci chiedemmo :  “ ma quella legge, una volta approvata, sarebbe riuscita veramente ed in tempi brevi ad assicurare Giustizia a chi la invocava  e ad assicurare alla Giustizia chi la infrangeva? “

Rispondemmo allora  con un “ forse ”, perché  la  riuscita di quel complesso di disposizioni -  peraltro estremamente innovative e che, comunque forse andavano rivisitate -  non aveva  precedenti nel nostro passato e  sarebbe dipesa  da variabili, difficili a  prevedere. 

Da operatore del settore, lessi  quella proposta di legge ( il cui obiettivo mi sembrava  quello di restituire ai cittadini la Giustizia,   perché una Giustizia lenta, anche se giusta, non è Giustizia” ) e notai subito che, attraverso di essa, si  introduceva istituti giuridici nuovi che, nel tempo, dovevano essere  metabolizzati da tutti noi ( alcuni dei quali li trovai veramente interessanti).
Mi riferisco, innanzitutto,  al nuovo istituto della “messa alla prova dell’imputato “ per velocizzare i procedimenti penali  (istituto, questo,  che condividevo in pieno);  mi riferisco, poi, alle notifiche agli avvocati per posta elettronica;  all’onere demandato agli ufficiali giudiziari di compiere tutti gli accertamenti necessari per giungere a una notificazione effettiva degli atti agli interessati.

Allora mi chiesi : ma quelle novità, una volta approvate, avrebbero alleggerito per davvero il carico giudiziario ?

“Forse sì, Forse no”, quella è la risposta che mi diedi in quanto di quel progetto di riforma ne condividevo buona parte, ma non tutta la sua interezza. 

Condividevo, ad es., la eliminazione del sistema del “doppio binario”, precedentemente introdotto dalla ex Legge Cirielli,  relativamente alle distinzioni tra persone  incensurate e persone censurate, così come auspicavo che si ritornasse  al criterio basato interamente sul fattore tempo per determinare la “ prescrizione del reato”. 

Condividevo anche la cancellazione dell’istituto della contumacia, ritenendo giusto  che il processo sia possibile a farsi solo nel caso in cui l’interessato ne avesse avuto effettiva  e piena conoscenza.


Ma la novità  che mi attrasse molto e che,  a mio parere,   avrebbe comportato sicuri effetti positivi  era quello della “sospensione del processo con messa alla prova “ che già vige da tempo, peraltro,  nel processo minorile e   produce  i  suoi effetti benefici.

Ma in pratica cosa sarebbe avvenuto  ?

In buona sostanza l’imputato ( per  reati puniti con pena pecuniaria o detentiva non superiore a due anni, ad eccezione del falso in bilancio) poteva presentare, in udienza preliminare o in dibattimento, un proprio programma finalizzato ad eliminare le “conseguenze dannose “ del reato,  teso ad un suo reinserimento nella società.

Di conseguenza il  Giudice, se lo riteneva  congruo, avrebbe sospeso  il procedimento avviando la messa alla prova che,  in caso di esito positivo, produceva l’estinzione del reato  con effetti  deflattivi nel campo dei processi penali.

Al pari non ritenevo utile introdurre  altre innovazioni quali quelle in tema di competenza  ed in ordine all’abolizione della possibilità di ricorrere  per cassazione  contro i procedimenti emessi dal Tribunale del Riesame,  in tema di misure restrittive della libertà personale.

Mi auguro che al più presto che un pacchetto genere  venga  riproposto per tentare di risolvere il problema del pianeta giustizia in Italia, con l’ obiettivo di restituire ai cittadini la Giustizia,   perché una Giustizia lenta, anche se giusta non è Giustizia.

avv.Raffaele Gaetano Crisileo