domenica 30 gennaio 2011

LE ULTIME LEGGI SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.


E’ storia di ogni giorno leggere sui giornali di persone che, guidando le autovetture o le moto in stato di ebbrezza, mettono in serio pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri, rendendosi responsabili, frequentemente, anche di omicidi colposi dovuti ad  atteggiamenti improntati all’imprudenza più evidente.
L’ Istituto Superiore di Sanità (leggevo, giorni orsono) pubblica un dato importante :  in Italia, ben  il cinquanta per cento degli incidenti stradali mortali sono causati da conducenti che siedono al volante o in stato di ebbrezza oppure in preda a sostanze stupefacenti.
Di recente mi è capitato di affrontare questo argomento con un chirurgo che lavora, da tempo e  in prima linea, presso il  servizio di pronto soccorso di un ospedale napoletano. Il mio amico, con tristezza,  mi diceva che ogni sabato notte l’indice di mortalità tra i giovani è  altissimo,  proprio a causa dello stato di alterazione psico-fisica derivante o dall'influenza dell'alcol oppure dall’assunzione di  droghe ( pesanti o leggere ).
Il medico, compreso il mio interesse,   mi spiegava anche  che l’assunzione di  queste sostanze non faceva  altro che innestare, sul conducente, un’ impasse seria, come ad esempio una enorme difficoltà a captare e recepire gli stimoli, una dilatazione sproporzionata ed indescrivibile dei tempi di reazione rispetto ad un pericolo improvviso e,infine, una indubbia difficoltà ( e talvolta addirittura mancanza )  di coordinazione dei movimenti sia mentali che fisici indispensabili per un pieno autocontrollo di sé.
E le Istituzioni che cosa hanno fatto ( o che cosa fanno ) per cercare di  arginare questo fenomeno  sociale? Questa è la domanda che da più parti ci si sente porre, peraltro con frequenza ed insistenza.
Ebbene, sappiamo che qualche anno fa è entrato in vigore il  decreto  Bianchi ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  21 ago. 2007 ) che si proponeva il seguente primario obiettivo  : non solo contrastare questo forte fenomeno in crescita, ma anche e soprattutto, in un certo qual senso, prevenire, a largo raggio, il verificarsi di condotte pericolose ed irresponsabili da parte di soggetti sicuramente incoscienti, protagonisti di azioni folli, quando si pongono al volante delle loro  auto. L'anno scorso questo decreto è stato innovato lasciando, grosso modo, intatta la sua architettura, ma rivisitandolo in alcuni punti.
Con la nuove due ultime normative, però,  ( … spiegavo al mio amico medico ), sono stati stabiliti una serie di parametri : ad esempio  la quantità minima di alcol che consente ad una persona di guidare, superata la quale,  scattano le sanzioni di legge;  sono stati anche stabiliti diversi  gradini di punibilità,  a seconda del tasso alcolemico accertato, di volta in volta, nel sangue del guidatore fermato;  operando, di conseguenza, così, una netta e chiara distinzione tra chi provoca  un incidente e chi, invece,  non lo provoca ecc...
Queste le novità e queste le barriere che, entrate in vigore,  avevano l’ambizioso fine di tutelare  la sicurezza della collettività facendo fronte a comportamenti di soggetti irresponsabili  che non hanno – ancora oggi ! - capito  che guidare un‘ autovettura è sicuramente un fatto serio e che appartiene a  persone mature ed equilibrate.
Quanto, poi, all’accertamento del tasso alcolemico (il cd. T.A),il  mio amico medico, in quell’occasione, mi spiegava anche che l’ eseguire un accertamento del genere,  non era certamente  impresa  facile.
Ciò  non tanto per i giovani, ma soprattutto per quanto riguarda gli  anziani, in quanto i livelli del T.A. sicuramente variano in relazione ai molteplici fattori che concorrono a determinarlo quali, ad esempio,  l’età, le patologie epatiche ecc.. che hanno la conseguenza di elevarlo anche quando la quantità di alcol ingerita sia al di sotto della soglia consentita per legge.
All' amico che mi chiedeva quali erano le ultime novità  e se una normativa del genere era  in grado di tutelare la collettività,  risposi molto semplicemente  che, secondo me,  l’aver aumentato, di fatti,  soltanto  le  sanzioni ( queste in sintesi le novità !) era  cosa non del tutto  esaustiva.
Ma cosa, in realtà, era previsto sotto un profilo innovativo ? Era prevista, ad esempio : la sanzione  da cinquecento a duemila euro, e la sospensione della patente da tre a sei mesi  per chi, al controllo, si presentava  con un tasso alcolemico tra 0,5  e 0,8 gr/l.  
Superato questo  limite , se  il tasso era  superiore all’0,8 ma compreso fino a  1,5 gr/l,  la sanzione  andava fino a tremiladuecento euro, con l'arresto fino a sei mesi e la patente veniva  sospesa per un periodo tra i sei mesi e l' anno di arresto.
Chiarì, poi, al mio interlocutore che qualora, invece, all’automobilista fosse riscontrata una quantità  superiore a 1,5 gr/l ( T.A),  sarebbe stata applicata  la sanzione da millecinquecento euro  fino a seimila euro e la patente di guida, anche in questo caso, veniva  sospesa da un anno fino a due  anni; oltre all’arresto fino a sei mesi  e la confisca del veicolo, in caso di condanna. 
Quando, poi, mi fu chiesto se c’era differenza tra il conducente in stato di ebbrezza responsabile dell’ incidente e  chi responsabile non era, gli chiarii che, nel primo caso, le pene andavano sicuramente aumentate. Spiegai, in buona sostanza, che le sanzioni sarebbero state aumentate, quando il tasso alcolemico riscontrato nel sangue era più alto di quello di cui alle tabelle cui prima abbiamo fatto cenno.Con il mio amico, infine, parlai della  normativa vigente negli altri stati dell’Unione Europea : a tal proposito convenimmo insieme nel dire  che il tasso alcolemico consentito in quei Paesi aveva un limite massimo : generalmente pari a 0,5 mg/ml, con le eccezioni di Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo (0,8 mg/ml) e Svezia (0,2 mg/ml), mentre  in Spagna e in Austria il T.A. era addirittura ancora più basso,  soprattutto  per alcune  categorie di conducenti ( fino a 0,3 mg/ml per i principianti e per i conducenti di  veicoli commerciali e di trasporto, nonché per i motociclisti minori degli anni diciotto); infine in Austria il limite era pari a 0,1g/ml.Qualche mese dopo  mi capitò  di leggere una rivista, in tema di commercio estero,  la quale, in un interessante articolo, sottolineava che l'Unione Europea,  più volte,  era intervenuta con proprie direttive,  contenute nell'art. 152 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea" e con un proprio Libro Bianco del 12 set. 2001 con cui si affermava  che era prioritario  risolvere  il problema dell'armonizzazione delle normative, delle sanzioni e dei controlli sulla guida in stato di ebbrezza, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade europee e di ridurre ulteriormente i tassi alcolemici  legali ai livelli indicati nella raccomandazione n. 2001/115/CE del 17 gen. 2001.
In definitiva alla nostra domanda iniziale sul “se”  le ultime  leggi  in tema di “ guida in stato di ebbrezza “,  siano  veramente sufficiente a  garantire  e prevenire la salvaguardia della sicurezza stradale  alla nostra collettività,  dobbiamo avere il coraggio di rispondere che la strada da percorrere è ancora lunga, nel senso che le tabelle di riferimento (sui tassi alcolemici  consentiti per legge ) devono essere  ancora una volta rivisitate ed armonizzate con quelle europee ( perché, non vi è dubbio, che - dati alla mano -  i valori stabiliti negli altri Paesi sono più bassi dei nostri).
Ciò al fine di aumentare l’indice di sicurezza sulle strade e  prevenire  i comportamenti a rischio di soggetti non solo  irresponsabili, ma anche più giovani e meno esperti,  che devono essere necessariamente sensibilizzati ai pericoli legati all'alcol.
In tale contesto, infine,  riteniamo che debba  essere ridisegnato  anche il reato di  “omicidio colposo per incidente stradale “  se a commetterlo sia  un  soggetto in preda all’alcol o all’assunzione di  droghe; in questa eventualità,  riteniamo corretto sostenere -  non come sterile provocazione,  ma come seria di riflessione -  che possa essere seriamente riconsiderata l’ipotesi che si  possa versare nel caso classico di “ evento comunque da prevedersi e, quindi, in conclusione,  chi commette un fatto del genere deve rispondere non  già di omicidio colposo, ma di omicidio volontario. 

                                                                                                                    Avv.Raffaele Gaetano Crisileo