“ Analisi e considerazioni dell’avv. Raffaele Gaetano Crisileo
E’ recente la notizia che ben diversi medici di un noto nosocomio della zona sono stati raggiunti da informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il reato di “omicidio colposo” causa la morte di un giovane di Marcianise.
Un caso del genere è né il primo né l’ultimo che vede indagati, per colpa professionale, medici che hanno curato il giovane, deceduto a due mesi dal ricovero.
Sono recenti altre due notizie : la prima è che un centro accreditato dell’Unione Europea ha scritto che nove cittadini dell’ Unione su dieci hanno manifestato poca fiducia verso i sanitari; la seconda è che, negli ultimi tempi, le denuncie penale per presumibili errori dei medici sono aumentati spaventosamente.
Il dilagare di questo fenomeno (cui assistiamo di frequente nella nostra attività di avvocati) ha spinto gli stessi medici a creare una propria cellula attiva (onde tutelare non solo loro stessi, ma anche paramedici, enti sanitari e compagnie assicurative).
Tante, secondo noi, le cause di questo diffondersi, quali ad es. : l’aumento delle malattie; delle associazioni per i diritti del malato (il cd. Tribunale per i diritti del malato); l’amento della vita media dell’uomo; la maggior diffusione dei mezzi di comunicazione di massa.
Va subito detto che l’ opera del medico ha per oggetto l’esercizio di un’attività tecnicamente qualificata attraverso la quale egli si obbliga a dare al paziente le migliori cure necessarie, che la scienza medica può offrire.
Chiarito ciò dobbiamo chiederci che cosa s’intende per “responsabilità medica” . Secondo noi con questo termine ci riferiamo a quel segmento di tutela della salute del cittadino, in relazione ai rischi che egli corre, quando si sottopone ad un trattamento sanitario
E, poi, la prima cosa che deve fare il medico, qual è ? Egli deve, chiaramente e correttamente, rendere edotto il paziente sui rischi dell’intervento e sulle alternative praticabili e, poi, deve diligentemente prestare la propria opera (anche quella non inizialmente prevista, al fine di garantire al paziente un trattamento sicuro).
Mette subito conto evidenziare che, nell'esercizio della professione sanitaria, il medico può incorrere in vari tipi di responsabilità (penale, civile e disciplinare) quando viola le leggi e/o regolamenti oppure quando viola i doveri di servizio oppure, ancora, quando non rispetta le norme contrattuali che assume verso il paziente (cliente).
E’ notorio che ci troviamo nel campo della responsabilità penale (per colpa o per dolo) nel momento in cui il medico commette un fatto previsto come reato dal codice penale o da una legge speciale.
Quanto al dolo o alla colpa, va chiarito che la responsabilità del medico è dolosa allorché la violazione è volontaria, come nel caso del reato di omissione di referto, dell’ interruzione illecita della gravidanza, del rivelazione del segreto professionale, della falsità in atti, del comparaggio, ecc.., mentre la responsabilità è colposa quando avviene per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
In sintesi vi è responsabilità per colpa medica quando un determinato evento ( morte, lesioni ecc. ) anche se non è voluta dal sanitario, è attribuibile ad una sua cattiva condotta e quando vi sia nesso di causalità tra le due cose.
Ma spesso ci si chiede che cosa s’intende per “ negligenza, per imprudenza e per imperizia “
La risposta è riassumibile così : la negligenza equivale a trascuratezza, cioè la mancanza di attenzione; l’imprudenza, invece, deriva da un comportamento avventato (squilibrato) mentre l’imperizia da una scarsa professionalità di fondo.
In definitiva, il medico che affronta un caso di particolare complessità è responsabile solo per “dolo” o “colpa grave”, mentre di fronte ad un intervento semplice egli deve provare che ci sono state delle complicazioni non possibili a prevedersi. Ciò perché la professione medica, diversamente dalle altre, presenta dubbi e complicazioni, inizialmente non prevedibili.
Che cosa succede quando ne deriva un danno in sede di prestazione del servizio sanitario ? Il paziente danneggiato può agire contro l’ ASL per responsabilità che deriva dal contratto, anche nel caso di “ colpa lieve” e può agire, anche, verso il medico per responsabilità extracontrattuale, con esclusione, però, del caso di colpa lieve.
In definitiva, pensiamo che sia da condannare quel medico che abbia una scarsa conoscenza della scienza medica e che non rispetti le regole della sua professione come siano da condannare coloro che, per mero e deplorevole istinto predatorio, instaurano giudizi infondati o presentano denuncie penali destituite, a priori, di fondamento, finalizzate solo ad ottenere il risarcimento danni da enti o compagnie assicurative che tutela il personale sanitario.
Avv. Raffaele Gaetano Crisileo