“Il 9 maggio 2007 è entrato in vigore la nuova legge sulla droga. Nella Gazzetta Ufficiale il decreto pubblicato indica le quantità massime di sostanze stupefacenti (e psicotrope) consentite per l’uso personale oltre le quali può scattare l’accusa di spaccio. Per arrivare a stabilire queste quantità, il Legislatore ha ritenuto opportuno utilizzare i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementati in base ad un moltiplicatore in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza e, con particolare riferimento, al principio attivo ovvero al potere di arrecare alterazione nei comportamenti di chi ne fa uso. Il provvedimento stabilisce, ad esempio, come limite massimo 250mg di principio attivo per l’eroina (che corrisponde a circa 1.7 g. di sostanza lorda ed a 10 dosi); 750 mg. Per la cocaina(che corrisponde a circa 1.6 g. lordi ed a 5 dosi); 500 mg. di cannabis (cioè 5 g. lordi ed a 15-20 spinelli). Tra le altre sostanze più diffuse tra i giovani , ecstasy con 750 mg. (5 dosi) , l’anfetamina con 500 mg. (5 dosi), lsd con 0.150mg. (3 dosi). Più pesanti le sanzioni penali previste nel caso di spaccio: il limite massimo di reclusione è rimasto fissato a venti anni; quello minimo, invece, è stato ridotto , da otto a sei anni , ma riguarderà tutte le sostanze. La nuova legge,però, oltre al criterio della quantità, ha stabilito ulteriori parametri (ad esempio il possesso di ingenti somme di denaro, etc..) per stabilire se si tratta di consumo personale o di spaccio. Sotto i limiti stabiliti, le sanzioni, saranno di tipo amministrativo e, nello specifico: sospensione della patente di guida ,sospensione della licenza di porto d’armi, sospensione del passaporto,sospensione del permesso di soggiorno, etc…Nei casi più gravi invece : obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia, obbligo di osservare divieti di allontanarsi dalla propria abitazione e di condurre veicoli a motore di qualsiasi genere etc…Alcune Regioni hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale nei confronti della legge n. 49/2006 perché l’hanno ritenuta “incostituzionale” e “lesiva” delle loro prerogative, dal momento che hanno la delega in materia sanitaria. In questo contesto è,quindi, possibile che si ritorni alla legislazione precedente. Quello che, a questo punto, si lamenta da più parti (ed anche da parte degli operatori di diritto) è che dal 1975 ad oggi si gira attorno allo stesso tema: punire o non punire per spingere alla cura. Ognuno vede le cose dal suo punto di vista ed è molto sicuro di ciò che propone perché lo pensa rivolto ad altri . Se tutti noi , invece , cambiassimo davvero prospettiva , forse vedremmo in modo più chiaro ed in modo più lungimirante: di fronte alla diffusione di droghe (lecite ed illecite), ci dovremmo chiedere, in maniera più approfondita che cosa veramente vogliamo ottenere e qual è il progetto che intendiamo realizzare. Solo cosi comprenderemo, anche e soprattutto, che una legge non è una magia: buona o cattiva che sia ha comunque vantaggi e svantaggi , ma è importante che ci sia ed il fatto che ci sia(questa o un’altra ancora) è certamente uno strumento utile per disciplinare la civile convivenza in quanto le droghe rappresentano un serio pericolo per la collettività. In definitiva le “parole d’ordine” devono essere solo queste: prevenzione , repressione e recupero. Tutto questo soprattutto oggi che questa problematica ha assunto connotati di sempre maggiore gravità e che, oltre alle implicazioni dirette alla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa ed organizzata, s’interseca,poi, con le più complesse emergenze nazionali ed internazionali (ad es. traffico di droga)”
avv. Raffaele Gaetano Crisileo