domenica 16 gennaio 2011

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELL'AVVOCATO IN EUROPA.

Spesso si sente parlare  di “ libera circolazione dell’ avvocato in Europa ”, vale a dire della concreta possibilità di un avvocato italiano di esercitare la propria professione dinanzi a tribunali ed a  corti di altri stati dell’ Europa. Mi piace trattare questo argomento perché, ad agosto 2003, ho avuto un’esperienza personale  specifica, in questo campo,  che, peraltro, ricordo con grande piacere.
Circa cinque anni fa, a ben ricordare, assunsi,  la difesa, dinanzi al giudice penale del tribunale  di Francoforte, di due giovani di Castelvolturno  i quale erano  stati tratti in arresto,   su disposizione dell’ autorità giudiziaria tedesca, per i reati di truffa, falso, appropriazione indebita e sostituzione di persona. Essi, in estrema sintesi,  fingevano di noleggiare auto di grossa cilindrata da una nota società tedesca e utilizzando documenti e carte di credito false, le conducevano in Italia  per avviarle al mercato del riciclaggio.  Fu un ’esperienza professionalmente pregnante : ricordo che mi feci  affiancare da due avvocati tedeschi, Karl Harnak di Francoforte e Roman Ieronimus di Berlino che avevano seguito il progetto universitario “Erasmus” nel nostro Paese; la loro  collaborazione mi fu davvero preziosa.  Questi due legali, su mio espresso incarico, assunsero la funzione di  “ avvocato  concertante” (così come prevede il diritto comunitario), cioè curavano i miei rapporti con l’autorità giudiziaria tedesca, assicurando l’osservanza della legge vigente (che, come constatai, era sostanzialmente differente dalla nostra).La mia attività, complessivamente, durò un bel po’ di tempo e, in costanza di espletamento delle indagini preliminari ( molto più brevi di quelle previste dal  nostro sistema giudiziario), i due giovani vennero  scarcerati, a fronte del versamento di una cospicua cauzione in denaro (cosa, questa, non prevista nella nostra legislazione).    Ricordo anche che, prima di iniziare  la mia attività professionale in Germania, per così dire prima di  “mettere in moto la macchina“ (espressione che usavo spesso, in quel periodo, con i due giovani avvocati tedeschi), mi dovetti professionalmente registrare; lo feci  come “avvocato temporaneamente esercente la professione forense” .Non ebbi alcun problema, in tal senso, perché la direttiva n. 77 / 249 CEE ( recepita nella nostra legge n. 31 / 1982) consente agli “ avvocati comunitari “  di esercitare l’attività forense, in modo occasionale, in un altro stato paese con il titolo d’origine e  senza il preventivo riconoscimento da parte di quello Stato. Per il mio esercizio forense in Germania, come avvocato “comunitario”, ricordo che lessi un “ vademecum “ con le regole da osservare, tra cui operare, in sintonia, con un avvocato tedesco abilitato; cosa, questa, che io feci da subito, anche perché il mio più grande problema, in quell’occasione, fu  la mia assoluta ignoranza della lingua tedesca.Nel tempo, poi,  ho sentito la necessità (mosso anche dalla “curiosità”) di acculturarmi  un po’ nel diritto comunitario; mi sono soffermato a leggere alcune pagine del “Trattato dell’ Unione Europea“ e,  quanto all’esercizio della professione forense, relativamente alla differenza tra il “diritto di stabilimento” e la “libera prestazione dei servizi ”.Come dice la stessa parola, il “diritto di stabilimento ” interessa il professionista che si stabilisce  in uno stato della comunità europea  per esercitare in forma stabile e continuativa l’ attività forense, mentre la “libera prestazione di servizi” è un’attività saltuaria (quella che io, in buona sostanza, esplicai,  nel 2003 a Francoforte).A prescindere dalla direttiva comunitaria in tema di “ stabilizzazione permanente”  degli  “avvocati europei”, i quali,  dopo un esercizio continuativo di  almeno tre anni, nel paese ospitante, possono sostenere la prova attitudinale e, superata la quale, diventano “avvocati integrati”,  debbo dire, con molta lealtà, che sono rimasto sorpreso nel  leggere che l’Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea, perché non ha ancora  fissati i criteri della prova attitudinale, al cui superamento è subordinato  il riconoscimento del titolo professionale d’origine da parte di un avvocato comunitario che vuole esercitare qui, da noi. Nel ritenere che quest’ultimo punto si commenti da solo e, con l’augurio che questa lacuna  venga colmata al più presto, penso che, oggi, alla luce delle direttive emanate (in larga parte recepite dai singoli ordinamenti),  l’ “avvocato europeo” ha raggiunto un ambìto traguardo : poter seguire i clienti anche oltre i confini del proprio Stato e, quindi, di poter esercitare la professione forense, ancorché con le limitazioni previste  (che dovrebbero, secondo me, essere comunque abbattute del tutto !!) in qualunque paese europeo, optando tra l’ esercizio temporaneo e quello  stabilizzato. A parte il fatto che, in ambedue le ipotesi, l’ “avvocato comunitario” può esercitare, con il suo  titolo d’origine, ma sempre in concerto con un avvocato locale, sta di fatto che le differenze tra i due casi sono significative: l’avvocato “ in esercizio provvisorio ”, ad esempio, ha la possibilità (ma non la necessità!) di avere una struttura fissa  nel paese ospitante, mentre l’ “avvocato stabilizzato, invece, ha l’obbligo (per legge) di avere un  proprio domicilio all’estero e, dopo tre anni di attività continuativa, dispensato, così, dalla prova attitudinale, diventerà  "avvocato integrato", e, quindi, potrà iscriversi nell’albo professionale del paese ospitante per esercitarvi la professione a pieno titolo e senza l’ausilio dell’ “avvocato concertante” ( figura, questa, destinata, secondo me, nel tempo, a scomparire).In sintesi,  ritengo che le direttive comunitarie emanate se da un lato hanno generato  aspettative concrete in ambito europeo,  dall’altro lato hanno consentito agli avvocati comunitari, peraltro con una procedura abbastanza snella, di integrarsi nel paese ospitante, rispondendo, così,  alle esigenze di quelli che desiderano avvalersi delle libere prestazioni professionali sul mercato.Alla luce degli attuali  rapporti commerciali tra Stati Europei, vedo sicuramente con interesse e, con fiducioso ottimismo, la fruttuosa integrazione di liberi professionisti di uno stato che intrecciano rapporti con quelli di un altro stato, facendo sì che la professione dell’avvocatura spazi oltre i confini nazionali ed operi in continuo  “regime di libera prestazione dei servizi ”.